Principi attivi nella ricetta Ssn: spunta la mediazione nel decreto sviluppo, la scelta al medico

Sara Todaro - Sole 24 ore Sanità

giovedì 22 novembre 2012

Passa al medico la scelta se indicare in ricetta solo il principio attivo ovvero il nome commerciale del prodotto e la molecola in esso contenuta. Questo il punto di mediazione raggiunto dopo tre giorni di trattative serrate sulla riformulazione degli emendamenti bipartizan presentati al decreto Sviluppo in Commissione Industria al Senato (Dl 179/2012; AS 3533). Obiettivo, scardinare la norma introdotta in tema di ricette per principio attivo dalla spending review e trasformare in "facolta" l'obbligo imposto al medico.

La nuova proposta di modifica (primo firmatario Maria Ida Germontani, Api-Fli) prevede l'introduzione nel decreto Sviluppo di un articolo 13-bis, interamente sostitutivo del comma 11-bis dell'articolo 15 della spending review (L. 135/2012) in cui si prevede che il medico che curi per la prima volta un paziente per una patologia cronica ovvero per una patologia acuta utilizzando una terapia per la quale esistono più farmaci equivalenti può (a sua scelta) indicare nella ricetta a carico del Ssn il principio attivo in essi contenuto "oppure" il nome commerciale di uno dei tanti equivalenti in commercio accompagnato anche in questo caso dal nome della molecola di riferimento.

L'indicazione del nome commerciale che identifica in modo univo l'equivalende prescelto accompagnata dalla clausaola di non sostituibilità corredata da una sintetica motivazione sarà vincolante per il farmacista che dovrà dispensare esattamente il farmaco indicato dal prescrittore, senza effettuare sostituzioni di sorta.

Niente sostituzioni - salvo diversa richiestab da parte del cliente - anche nel caso in cui il prezzo del prodotto individuato ha prezzo uguale a quello di rimborso garantito dal Ssn. Una eventualità quest'ultima che sarà meglio garantita dall'abrogazione della norma introdotta col "decreto Abruzzo" che impediva all'azienda titolare di un brevetto scaduto di allineare i prezzi al ribasso rispetto agli equivalenti per nove mesi successivi alla perdita di copertura brevettuale: una regola del vantaggio introdotta per facilitare la ricerca di nuove quote di mercato ai produttori del corrispondente generico.

Ultimo passaggio chiave dell'emendamento di mediazione all'esame della commissione Industria del Senato il comma che punta ad imbrigliare eventuali "fughe in avanti" di stampo regionale prevedendo che: «Nell'attuare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti differenti principi attivi, le Regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco».


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