Prescrizione per principio attivo: le indicazioni di Fimmg Nazionale ai Medici di Medicina generale.
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lunedì 17 settembre 2012
Prescrizione per principio attivo: le indicazioni di Fimmg Nazionale ai Medici di Medicina generale.
sabato 15 settembre 2012 13.19 - Notizie
Le
nuove modalità prescrittive introdotte dalla recente normativa 11bis art.15
della legge 135/2012, evidenziano essenzialmente, l'esigenza, nell'utilizzo dei
farmaci equivalenti, da parte del legislatore di indicare nelle ricette del SSN
il principio attivo di un farmaco.
Va ricordato innanzitutto che le nuove norme si rivolgono ai pazienti, curati
per la prima volta per una patologia cronica, o per un nuovo episodio di
patologia non cronica, per il cui trattamento siano disponibili più medicinali
equivalenti.
Di conseguenza, per pazienti già in cura, le nuove norme non trovano
applicazione.
Vediamo di capire ed esplicitare con esempi ciò che la legge dispone.
- Paziente con patologia cronica
o non cronica,
già in cura. Esempio: paziente iperteso (malattia cronica), già in
trattamento con Triatec. In tal caso nulla è cambiato, per cui potremmo
redigere una ricetta rossa del SSN uguale a quella che redigevamo
prima.Nulla vieta, tuttavia, che anche a questo paziente sia prescritta la
terapia indicando il principio attivo come vedremo nei casi successivi.
- Paziente con patologia cronica
che il medico cura "per la prima volta": in questo caso il medico deve
prescrivere la terapia indicando il principio attivo. Il medico ha
"altresì" sempre la possibilità di indicare la denominazione di
uno specifico medicinale sia esso un branded sia esso un equivalente. Il
farmacista che riceverà queste ricette in entrambi i casi consegnerà al
paziente il farmaco generico a prezzo più basso contenente quel principio
attivo, a meno che l’assistito stesso non opti per altro farmaco con lo
stesso principio attivo ma più costoso. In questo caso il paziente dovrà
corrispondere al farmacista una somma pari alla differenza fra i
due.
Affinché la scelta del prodotto commerciale sia vincolante per il farmacista, il medico prescrittore deve apporre la clausola "non sostituibile" e motivarla sinteticamente, (es: M.C.= motivi clinici).
- Paziente affetto da "nuovo
episodio di patologia non cronica". Esempio: il medico che cura per la prima volta
un caso di faringo-tonsillite purulenta d'ora in poi sarà sempre tenuto a
indicare in ricetta il nome del principio attivo.
Affinché la scelta del prodotto commerciale sia vincolante per il farmacista, il medico prescrittore dovrà apporre la clausola di non sostituibilità e motivarla sinteticamente
(es:L.A.S.A. = Look-Alike/Sound-Alike ).
(***) Le Software house stanno recependo le nostre indicazioni. Offrono inoltre funzioni riferite alla libera descrizione della motivazione, atto corretto nel rispetto del ruolo professionale del medico. In questo caso il medico prescrittore deve porre molta attenzione alle responsabilità derivanti da dichiarazioni che determinino altri compiti o interventi nella lesione delle norme sulla privacy: esempio "non sostituibile per intolleranza ad altri equivalenti" presuppone che il medico nel rilevarla abbia inviato la segnalazione all'AIFA.
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