Prescrizione per principio attivo: le indicazioni di Fimmg Nazionale ai Medici di Medicina generale.

Scaduti i 30 giorni di

lunedì 17 settembre 2012

Prescrizione per principio attivo: le indicazioni di Fimmg Nazionale ai Medici di Medicina generale.

sabato 15 settembre 2012 13.19 - Notizie

 Le nuove modalità prescrittive introdotte dalla recente normativa 11bis art.15 della legge 135/2012, evidenziano essenzialmente, l'esigenza, nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, da parte del legislatore di indicare nelle ricette del SSN il principio attivo di un farmaco.
Va ricordato innanzitutto che le nuove norme si rivolgono ai pazienti, curati per la prima volta per una patologia cronica, o per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento siano disponibili più medicinali equivalenti.
Di conseguenza, per pazienti già in cura, le nuove norme non trovano applicazione.
Vediamo di capire ed esplicitare con esempi ciò che la legge dispone.

  • Paziente con patologia cronica o non cronica, già in cura. Esempio: paziente iperteso (malattia cronica), già in trattamento con Triatec. In tal caso nulla è cambiato, per cui potremmo redigere una ricetta rossa del SSN uguale a quella che redigevamo prima.Nulla vieta, tuttavia, che anche a questo paziente sia prescritta la terapia indicando il principio attivo come vedremo nei casi successivi.
     
  • Paziente con patologia cronica che il medico cura "per la prima volta": in questo caso il medico deve prescrivere la terapia indicando il principio attivo. Il medico ha "altresì" sempre la possibilità di indicare la denominazione di uno specifico medicinale sia esso un branded sia esso un equivalente. Il farmacista che riceverà queste ricette in entrambi i casi consegnerà al paziente il farmaco generico a prezzo più basso contenente quel principio attivo, a meno che l’assistito stesso non opti per altro farmaco con lo stesso principio attivo ma più costoso. In questo caso il paziente dovrà corrispondere al farmacista una somma pari alla differenza fra i due. 
    Affinché la scelta del prodotto commerciale sia vincolante per il farmacista, il medico prescrittore deve apporre la clausola "non sostituibile" e motivarla sinteticamente, (es: M.C.= motivi clinici).
     
  • Paziente affetto da "nuovo episodio di patologia non cronica". Esempio: il medico che cura per la prima volta un caso di faringo-tonsillite purulenta d'ora in poi sarà sempre tenuto a indicare in ricetta il nome del principio attivo.
    Affinché la scelta del prodotto commerciale sia vincolante per il farmacista, il medico prescrittore dovrà apporre la clausola di non sostituibilità e motivarla sinteticamente
    (es:L.A.S.A. = Look-Alike/Sound-Alike ).

(***) Le Software house stanno recependo le nostre indicazioni. Offrono inoltre funzioni riferite alla libera descrizione della motivazione, atto corretto nel rispetto del ruolo professionale del medico. In questo caso il medico prescrittore deve porre molta attenzione alle responsabilità derivanti da dichiarazioni che determinino altri compiti o interventi nella lesione delle norme sulla privacy: esempio "non sostituibile per intolleranza ad altri equivalenti" presuppone che il medico nel rilevarla abbia inviato la segnalazione all'AIFA.




Allegati dell'articolo

Altri articoli sull'argomento