In vigore la Legge n. 135 che impone la prescrizione del solo principio attivo

Legge 7 agosto 2012 n. 135

martedì 14 agosto 2012




Dal 15 agosto 2012, è in vigore la LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 che introduce la possibilità per il medico di prescrivere sulle ricette SSN il nome del principio attivo.

Le provvisorie linee guida che seguono cercano di rendere meno complicata e conflittuale la sua applicazione:

Innanzitutto si ricorda che le vecchie regole rimangono in essere per tutte le prescrizioni che riguardano i generici per i pazienti cronici che già assumevano tali farmaci.

Quindi la disposizione si applica soltanto ai casi di nuova prescrizione di un farmaco generico con indicazione terapeutica per una patologia cronica o di un nuovo episodio di patologia non cronica.

In questo caso il medico ha due possibilità: quella di prescrivere soltanto il principio attivo ( es. Nimesulide) oppure (altresì) il nome commerciale ( es. Nimesulide Doc o Aulin).

Se si ritiene che sia opportuna la dispensazione da parte del farmacista proprio di quel farmaco si deve aggiungere la dizione non sostituibile e una sintetica motivazione come per esempio MC (motivi clinici) oppure VA (volontà dell'assistito).

In farmacia, il paziente ha comunque la facoltà di scegliere il medicinale di marca,  pagando di tasca sua, la differenza rispetto al costo del principio attivo.

Secondo Fimmg Puglia questa interpretazione soddisfa gli obblighi previsti dal decreto. Su questo punto anche federfarma Puglia concorda. Quindi appare inopportuno eliminare la dizione obbligatoria non sostituibile.
Per il resto, quando si tratta di una terapia cronica già' in atto o di terapia per la quale non c'e' generico, come già' detto, valgono le vecchie regole.
Oltretutto al momento la gran parte delle Software houses non hanno adeguato i programmi alle nuove regole prescrittive, per cui le prescrizioni effettuate al di fuori delle linee guida su esposte impediscono di fatto la dovuta trasmissione on line della ricetta.

Attendiamo nei prossimi giorni ulteriori indicazioni sia nazionali che regionali. Vi terremo costantemente informati.


Federfarma Bari ha diramato ai farmacisti la circolare n.94 ove riporta le indicazioni pratiche per la gestione della nuova normativa


Riportiamo il testo del comma 11-bis della L. 135, con il rimando alla precedente legge 27/2012:

11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (vedi in basso). Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12

  

Art. 11, comma 12, del DL 24 gennaio 2012  n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: 

Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo piu' basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piu' basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «e' possibile» sono inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonche' al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione.


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