Decreto crescita bis, vincolante il principio attivo indicato nella ricetta medica

Ammessa la non sostituibilità solo se motivata

lunedì 17 dicembre 2012

Lilla Laperuta (Diritto.it)

Lo scorso 13 dicembre, in sede di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (meglio noto come decreto crescita bis), è stato sostituito il comma 11bis dell’art. 15 D.L. 95/2012, così obbligando il medico che curi un paziente per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per ilcui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale:
a) la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco;
b) oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnato dalla denominazione di quest’ultimo.

La nuova formulazione prevede inoltre che l’indicazione suddetta sia altresì vincolante per il farmacista se nella ricetta sia inserita la clausola di non sostituibilità. Quest’ultima, tuttavia, deve essere corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione.

Il farmacista è vincolato ad attenersi all’indicazione anche quando il farmaco suggerito abbia un prezzo di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.

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