Esemplificazione grafica della prescrizione secondo principio attivo
Fimmg Formazione (Blog)
mercoledì 22 agosto 2012
Le modifiche introdotte nella prescrizione dei farmaci dal decreto cosiddetto "Spending review" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2012 sono inserite nell'art. 11-bis che così recita: «Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.»
Vediamo di capire ed esplicitare con esempi, rendendoli in maniera “grafica”, ciò che la legge dispone, tenendo presente quanto già espresso nello Schema provvisorio sulla prescrizione per principio attivo, diffuso dalla FIMMG in una nota ufficiale del 10 agosto 2012 e nella Comunicazione del Segretario Generale Nazionale FIMMG del 23 agosto 2012.
1. PAZIENTE CON PATOLOGIA CRONICA O NON CRONICA, GIÀ IN CURA
Innanzitutto le nuove norme si applicano ai pazienti, curati per la prima volta, per una patologia cronica, o per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento siano disponibili più medicinali equivalenti. Di conseguenza ai pazienti già in trattamento le nuove norme non si applicano.
Facciamo un esempio, quello di un paziente iperteso (malattia cronica), già in trattamento con Triatec. In tal caso nulla è cambiato, per cui potremmo redigere una ricetta rossa del SSN uguale a quella che redigevamo prima.
Nulla vieta, tuttavia, che anche a questo paziente sia prescritta la terapia indicando il principio attivo come vedremo nei casi successivi.
Se comunque vogliamo che il farmacista si attenga “alla lettera” alla nostra prescrizione e non consegni al paziente un farmaco “generico” contenente lo stesso principio attivo presente nel Triatec dovremmo apporre la clausola “non sostituibile” come nel seguente esempio.
2. PAZIENTE CON PATOLOGIA CRONICA PER IL QUALE SI INIZIA LA CURA
Nei casi cronici, alla prima prescrizione della terapia il medico deve invece prescrivere la terapia indicando il principio attivo.
Un esempio tipico lo osserviamo nella seguente ricetta che rappresenta la prescrizione paradigmatica della normativa di recente approvazione. Trattasi di un ipotetico paziente a cui diagnostichiamo l'ipertensione e prescriviamo la terapia per la prima volta.
Il farmacista che riceverà questa ricetta consegnerà al paziente il farmaco generico a prezzo più basso contenente quel principio attivo, a meno che il paziente stesso non opti per altro farmaco con lo stesso principio attivo ma più costoso.
In questo caso il paziente dovrà corrispondere al farmacista una somma pari alla differenza fra i due prezzi. Il medico prescrittore può aggiungere nella ricetta al principio attivo un nome commerciale, come nell'esempio sottostante.
Tale indicazione non è vincolante per il farmacista che potrà consegnare ugualmente al paziente il generico a prezzo più basso.
Affinché la scelta del prodotto commerciale sia vincolante per il farmacista il medico prescrittore deve apporre la clausola "non sostituibile" e motivarla sinteticamente come nel seguente esempio (M.C. = motivi clinici).
3. PAZIENTE AFFETTO DA UN NUOVO EPISODIO DI PATOLOGIA NON CRONICA
Nei casi di patologie non croniche, es. faringo-tonsillite purulenta, il medico prescrittore d'ora in poi sarà sempre tenuto a indicare in ricetta il nome del principio attivo. Nel caso dell’amoxicillina + acido clavulanico, ad esempio, agirà come segue.
Anche in questo caso il medico prescrittore può aggiungere nella ricetta al principio attivo un nome commerciale come l’Augmentin. Tale indicazione non è vincolante per il farmacista che potrà consegnare ugualmente al paziente il generico a prezzo più basso.
Affinché la scelta del prodotto commerciale sia vincolante per il farmacista, il medico prescrittore dovrà apporre la clausola di non sostituibilità e motivarla sinteticamente (L.A.S.A. = Look-Alike/Sound-Alike – vedi dopo).
Come abbiamo visto, per apporre la clausola di non sostituibilità nei casi 2 e 3 è necessaria una motivazione sintetica. Tale motivazione può essere riferita a:
- motivi clinici, compresi quelli collegati all’anamnesi farmacologica. In tal caso si consiglia di indicare “motivi clinici” o sigla equivalente MC
- "LASA" acronimo di "Look-Alike/Sound-Alike". Per LASA si intendono quei farmaci che possono essere scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome. Questa circostanza può indurre facilmente ad errori in terapia farmacologica, e ciò si osserva soprattutto nei soggetti fragili. Per studiare, prevenire, fornire indicazioni agli operatori, ecc. il Ministero della Salute ha anche attivato il Progetto “Farmaci LASA e Sicurezza dei pazienti”. Ulteriori informazioni possono essere trovate a questo link.
È chiaro poi che tutte le motivazioni delle prescrizioni di farmaci "brandizzati" dovranno essere riportate anche nella cartella clinica elettronica del paziente, e, in continuità assistenziale, nell'allegato M e/o nel registro del presidio della guardia.
L’allegato M, raffigurato qui sotto, può anche essere scaricato in formato PDF dal sito della SISAC (www.sisac.info) o dal link sottostante.
Teniamo infine presente che le norme di cui abbiamo parlato finora sono già in vigore, tuttavia il comma 7 dell’art. 27 dell’ACN stabilisce che le ASL, qualora rilevino comportamenti prescrittivi del medico di medicina generale ritenuti non conformi alle norme vigenti, devono valutarli contestualizzati, considerando anche la novità della norma in questione. Vengono così “di fatto” concessi 30 giorni di tempo ai medici di medicina generale per recepire ed adeguarsi a cambiamenti normativi. Fino al 13 settembre saranno allora ”tollerati” e non sanzionabili gli errori in materia di prescrizione secondo principio attivo.
redatto dal dr. Sergio Marras
FIMMG Formazione Campania
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