Regolamento 17 per le Prescrizioni ed il Monitoraggio in materia di Assistenza Sanitaria

Delibera Giunta Regionale 1661 del 4.11.2003 – BUR PUGLIA B.U.R n°137 pubblicato il 25/11/2003

martedì 25 novembre 2003

“Regolamento per le Prescrizioni ed il Monitoraggio in materia di Assistenza Sanitaria”, in applicazione dell’Art. 15-decies del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, del co. 4 dell’Art.1 della L.425/96 e della L.405/01”

Linee Guida sulle modalità prescrittive ed indirizzi per l’appropriatezza delle prestazioni
I seguenti indirizzi e linee guida di carattere generale tengono conto in particolare per i Medici di Medicina
Generale ed i Pediatri di Libera scelta di quanto previsto dai relativi DPR 270/00 e DPR 272/00, nonché dalla DGR
203/02.

(omissis)

1. La prescrizione farmaceutica sul modulario del SSR è redatta di norma dal Medico di Medicina Generale
(MMG) e dal Pediatra di Libera Scelta (PLS). I Medici ospedalieri, Universitari e gli specialisti ambulatoriali
nella proposta di prescrizione farmaceutica che deve essere indirizzata al Medico di assistenza primaria, sono
tenuti ad indicare esclusivamente il principio attivo e non il nome commerciale della specialità medicinale, nel rispetto
delle note CUF.
Fermi i casi di urgenza (ad es., pronto soccorso ospedaliero), in caso di dimissione ospedaliera, i medici
dipendenti dal SSR, dovranno richiedere al Servizio Accettazione o/e al Pronto Soccorso la trascrizione della
terapia sul ricettario unico regionale in dotazione.(vedi DPR 270/00 art. 36 punto 7: “La prescrizione
farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità è compilata anche dai medici dipendenti e dagli
specialisti convenzionati interni, secondo le disposizioni di cui all’art. 15-decies del D.L. 502/92 e successive
modificazioni).
2. All’atto della dimissione ospedaliera o del referto di consulenza specialistica, dovrà essere annotata
l’erogabilità del farmaco indicato secondo le norme CUF. Si intende che tutti i medici, dipendenti o
convenzionati interni, devono adeguarsi alle norme sull’appropriatezza prescrittiva. In caso di incertezza o
dubbi, il quesito va posto al Direttore di Distretto o al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero, che risponde
sentito il Dirigente dell’Area Farmaceutica.(vedi art. 15-decies D.L.502/92 e successive modificazioni):
3. La richiesta di prestazioni specialistiche e di diagnostica da eseguirsi entro trenta giorni dalla dimissione
ospedaliera deve essere redatta direttamente dal medico ospedaliero sul ricettario unico regionale.
4. Nel caso di visita specialistica ambulatoriale, gli approfondimenti diagnostici ritenuti necessari per la risposta al
quesito del medico curante sono prescritti direttamente dal medico specialista sul ricettario unico regionale.
5. Il Medico prescrittore, nel caso di richiesta di visita specialistica o di indagine diagnostica, avrà cura di indicare
sul ricettario unico il motivo della prestazione richiesta o il quesito diagnostico.
Nel caso il paziente richieda il rispetto della privacy, il quesito andrà indicato su foglio intestato e consegnato al
paziente, che lo mostrerà soltanto allo specialista o diagnosta consultato. In tal caso si specificherà sulla
ricetta del SSN “quesito allegato”. (vedi DD.PP.RR .270/00 art. 37 punto 2 e 272/00 art. 35 p.2: “La richiesta di
indagine, prestazione o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico.
Essa può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall’art. 34 DPR 270/00
e art. 32 DPR 272/00”).
6. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da
medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di medicina generale, che non è tenuto alla
trascrizione. (vedi DPR 270/00 art. 38 e circolare INPS n.99 del 13.5.1996).
7. Nel caso di prescrizione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio a carico del SSR, il Medico
rilascerà all’assistito, su ricettario unico, la relativa richiesta per la erogazione diretta da parte dell’Azienda
USL, da realizzarsi anche mediante la rete delle farmacie territoriali pubbliche e private, in vigenza degli
accordi di cui alla DGR 203/02. La prescrizione non può eccedere il fabbisogno riferito ad un anno e
l’erogazione, il relativo frazionamento e/o limitazione sarà disposto dall’Azienda secondo modalità
organizzative dalla stessa fissate ovvero, in presenza di specifici indirizzi regionali, in esecuzione di dette
disposizioni (vedi DD.PP.RR 270/00 art. 36 e 272/00 art.34 ).
8. E' compito del medico curante verificare la corrispondenza tra la diagnosi e le limitazioni prescrittive emanate
dalla CUF e, nei casi in cui, in precedenti prescrizioni o/e in proposte di prescrizione, riscontri incongruità o
prescrizioni non appropriate al quadro clinico dell’assistito, ha ovviamente titolo a modificarle o a non
procedere alla prescrizione di detti farmaci.
9. Si rammenta inoltre che:
per singola ricetta non può essere prescritto un numero di confezioni superiore a due;
per la cura delle patologie di cui al DM 329/99 ed in favore dei soggetti con invalidità riconosciuta al 100% è
consentita la prescrizione fino ad un massimo di tre pezzi per ricetta;
la prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia;
i medicinali pluriprescrivibili di cui all’articolo 9 della legge n. 405/2001, quali medicinali a base di antibiotici in
confezione monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da epatite cronica ed i medicinali
somministrati esclusivamente per fleboclisi possono essere prescritti fino ad un massimo di sei pezzi per
ricetta;
i farmaci non a carico del SSR (classe C o classe A in caso di indicazioni non ricomprese nelle note CUF),
debbono essere prescritti su ricettario personale, salvo quanto previsto dalle norme riguardanti gli invalidi di
guerra.
Presso il Comitato Permanente Regionale per la medicina generale e la pediatria di libera scelta è istituito
l’Osservatorio regionale sulla appropriatezza prescrittiva, con il compito di verificare la corretta applicazione , da
parte dei medici prescrittori, delle norme relative al presente regolamento.

La Regione Puglia mette a disposizione dell’osservatorio strumenti idonei (fax, indirizzo di posta elettronica) a
recepire le segnalazioni dei cittadini o degli operatori sanitari inerenti a eventuali violazioni del presente
regolamento.
L’Osservatorio, entro trenta giorni dalla segnalazione, invia al direttore generale territorialmente competente una
comunicazione relativa alla inosservanza segnalata.
Il direttore generale a sua volta entro trenta giorni adotta gli opportuni provvedimenti e ne da comunicazione
all’Osservatorio.
L’Osservatorio , sulla base del monitoraggio effettuato, formulerà, all’Assessorato alla Sanità, proposte idonee al
miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva.


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