Prescrizione di farmaci a seguito di dimissione ospedaliera o di visita specialistica

Nuovo richiamo al rispetto del Regolamento Regionale del 13 ottobre 2017, n. 17

martedì 23 aprile 2019


Ai Direttori Medici di P.O.
e per il loro tramite a tutti gli specialisti prescrittori
Ai Direttori di DD.SS.SS
e per il loro tramite ai MMG/PLS

 LORO SEDI

Oggetto: Prescrizione di farmaci a seguito di dimissione ospedaliera o di visita specialistica presso strutture ospedaliere pubbliche, o ambulatori specialistici ospedalieri, o poliambulatori distrettuali

Con il Regolamento Regionale del 13 ottobre 2017, n. 17 avente ad oggetto "Disciplina delle prescrizioni farmaceutiche", sono state abrogate le limitazioni previste dal Regolamento Regionale n. 17/2003 relativamente all'utilizzo della ricetta rossa o della equivalente ricetta dematerializzata da parte dei medici specialisti dipendenti del SSR o in regime di convenzione con il SSR (art. 2 R.R. 17/17).

A seguito di numerose segnalazioni e ad un monitoraggio della distribuzione diretta al primo ciclo di terapia, si è evinto che ad oggi si è ottemperato solo parzialmente a quanto previsto dal suddetto R.R.

Si coglie pertanto l'occasione per rammentare che, al fine di assicurare la continuità terapeutica all'assistito. i medici specialisti devono redigere la prescrizione on line in Edotto, come PRIMI CICLO DI TERAPIA, per i primi 30 giorni, con erogazione dei farmaci da parte della farmacia ospedaliera/distrettuale di propria scelta.

Solo in caso di impossibilità di erogazione al primi ciclo di terapia, "...In situazioni del tutto eccezionali e per periodi temporalmente limitati in cui non sia oggettivamente possibile la dispensazione diretta dei farmaci, previa espressa autorizzazione della direzione medica della struttura ospedaliera o del Direttore del Distretto Sociosanitario territorialmente competente, è consentita la prescrizione su ricetta rossa o con ricetta dematerializzata dei .farmaci alla
dimissione...". al fine di non arrecare disagio al paziente e di evitare inutili contenziosi con i MMG/PLS, ai medici specialisti è consentita la prescrizione su ricetta rossa (obbligatoriamente limitatamente ai farmaci in Distribuzione per conto (DPC), con Piano terapeutico. stupefacenti o psicotropi, ossigeno, con prescrizione limitativa (RRL/RNRL), a base di Isotretinoina) o con ricetta dematerializzata per i farmaci di fascia A.

Le tipologie di prescrizioni descritte, effettuate a seguito di dimissione ospedaliera o di visita specialistica, dovranno essere redatte unicamente nel rispetto delle indicazioni autorizzate da scheda tecnica ministeriale e con le eventuali limitazioni previste dalle note AIFA; in ogni caso è fatto divieto assoluto perseverare nel demandare la ricettazione ai MMG/PLS, lasciando l'assistito privo dalla terapia farmacologica necessaria.

A tal proposito, si rammenta che le note limitative dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sono un mezzo per assicurare l'appropriatezza d'impiego dei farmaci, a favore di molecole più efficaci e sperimentate, nonché uno strumento normativo volto a definire gli ambiti di rimborsabilità di alcuni medicinali, pertanto emerge la necessità di prescrivere i farmaci attenendosi attentamente sia alle indicazioni ministeriali che alle indicazioni limitative delle note AIFA (come da schema riassuntivo allegato).

Quanto descritto ha lo scopo di assicurare la continuità terapeutica del paziente e di promuovere una prescrizione appropriata, pertanto si raccomandano le SS.LL. la massima divulgazione della presente.

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