Regolamento della Regione Puglia della distribuzione diretta di farmaci
Bol. n. 34 del 01/03/2013 - REGOLAMENTO REGIONALE 19 febbraio 2013, n. 3
venerdì 01 marzo 2013
Regolamento della Regione Puglia della distribuzione diretta di farmaci, ai sensi dell’art. .12 “Interventi in materia di assistenza farmaceutica” punto 1 lett. e) della legge regionale 20 dicembre 2006 n. 39.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.242 del 18/02/2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
TITOLO I
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Art. 1
La distribuzione diretta dei medicinali (farmaci rimborsabili dal SSN e compresi nel prontuario ospedaliero), al fine di garantire la continuità del trattamento farmacologico, deve essere effettuata limitatamente al primo ciclo di terapia, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica presso gli ambulatori ospedalieri. Per il primo ciclo di terapia deve intendersi una terapia per un massimo di trenta giorni.
Art. 2
Al fine del concreto avvio delle attività le Direzioni Generali, di concerto con le Direzioni di Farmacia ospedaliera e territoriale e le Direzioni Mediche di Presidio e i Direttori di Distretto dovranno:
- realizzare incontri con i medici prescrittori in servizio presso le UU.OO., fornendo indicazioni sulla tipologia dei principi attivi erogabili (PTO), al fine di definire percorsi assistenziali corretti;
- favorire una fattiva collaborazione tra medici delle U.O. specialistiche e farmacisti ospedalieri;
- definire una razionale programmazione delle dimissioni o delle visite specialistiche in coerenza con le risorse disponibili, al fine di concordare gli orari di accesso per gli utenti alle farmacie.
- individuare gli spazi dedicati alla distribuzione diretta opportunamente concordati e comunicati a tutti gli operatori sanitari.
- affrontare i diversi problemi legati alla creazione di nuovi punti distribuzione;
- incrementare le risorse umane, per consentire il corretto adempimento di tutte le attività connesse;
- puntuale e corretta informazione delle modalità di erogazione del servizio agli utenti, anche con l’ausilio di cartellonistica ad hoc.
TITOLO II
MODALITA’ OPERATIVE SULLA
DISTRIBUZIONE DIRETTA A PAZIENTI
RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA
Art. 3
L’erogazione dei farmaci avviene nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) prescrizione dei farmaci concedibili con oneri a carico del SSR e presenti nel P.T.O., redatta in modo chiaro e leggibile dai medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali su apposito modello allegato al presente regolamento, che deve riportare la specialità medicinale, contenere i dati anagrafici del paziente, codice fiscale, ASL di appartenenza, patologia e durata della terapia, centro prescrittore, timbro codice regionale del medico e firma;
b) il medico prescrittore deve riportare sulla lettera di dimissione o nella prescrizione specialistica l’indicazione del ciclo di terapia;
c) la prescrizione alle dimissioni dovrà essere conforme alle indicazioni terapeutiche autorizzate e alle disposizioni regionali, in materia di assistenza farmaceutica, riportare, ove prescritto, la nota AIFA corrispondente, rispettare eventuali protocolli Aziendali e/o regionali adottati;
d) in caso di farmaco soggetto a piano terapeutico, quest’ultimo deve essere compilato in triplice copia di cui uno da consegnare al paziente per il medico curante, ed uno da inviare, a cura delle direzioni Sanitarie, all’ASL territorialmente competente.
e) i farmaci di fascia A, fatta esclusione per quelli inseriti nel PHT di cui la Regione ha disposto la distribuzione tramite le farmacie convenzionate, devono essere dispensati in quantità sufficiente per completare la terapia prescritta.
f) la dispensazione dei farmaci per il primo ciclo di terapia deve essere effettuata da un farmacista abilitato all’esercizio della professione, in appositi spazi dedicati.
Art. 4
Il farmacista, effettuate le opportune valutazioni:
• dispensa i farmaci prescritti con le modalità previste dal presente regolamento;
• annota sul modulo le specialità consegnate per lo scarico interno;
Art. 5
Ai fini del monitoraggio della spesa farmaceutica l’attività di erogazione deve essere registrata in un sistema informatico per le opportune rilevazioni e conseguenti flussi informativi.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 19 febbraio 2013
VENDOLA
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