Corte di Cassazione Civile - IRAP e Medici di Base

La presenza di un solo dipendente part time non configura autonoma organizzazione

venerdì 23 gennaio 2015

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE - IRAP E MEDICI DI BASE - L'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui e, in particolare, di un solo dipendente part-time non costituisce, di per sé, elemento comprovante la presenza di una organizzazione produttiva, né, di per sé solo, è suscettibile di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al Know-how del professionista.(Sentenza n. 26982/14)

FATTO: La controversia promossa da T.G. contro l'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l'impugnativa del silenzio rifiuto dell'Ufficio sull'istanza di rimborso dell'Irap versata, quale medico di base, per gli anni 2004-2008. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha accolto l'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Livorno n. 51/6/2010 che ne aveva respinto il ricorso. di "autonoma organizzazione", come delineato dalla sentenza della Corte Cost. 156/2001, riteneva che " la natura dell'attività esercitata dal T.....non può che essere svolta dal solo soggetto autorizzato" di talché "la presenza di un dipendente a tempo parziale difficilmente può svincolare l'attività dell'organizzazione da quella dell'organizzatore in modo tale da realizzare quel quid pluris dell'autonoma organizzazione". L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria della Toscana.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che la sola presenza di un dipendente non costituirebbe fattore di per sé solo decisivo ed insuperabile per determinare il riconoscimento della "stabile organizzazione". Con sentenza n. 22020/2013, si è in tal senso affermato che l'automatica sottoposizione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito...... Vi sono....ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore "impersonale ed aggiuntivo" alla produttività del contribuente^.?^, considerazioni, riaffermate nella sentenza n. 22024/2013 e, più di recente, nelle ordinanze nn. 7153/2014, 6945/2014, 6940/2014, 6937/2014, 3755/2014, 958/2014, 955/2014, sono condivise dal collegio; ed invero l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui e, in particolare, di un solo dipendente part-time non costituisce, di per sé, elemento comprovante la presenza di un'"organizzazione produttiva", né, di per sé solo, è suscettibile di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al Know-how del professionista.

La incidenza marginale dell'attività generalmente svolta da un collaboratore part-time non consente di affermare che la stessa determini l'esistenza dell'autonoma organizzazione. In definitiva, il giudice di merito, nell'accertare l'esistenza dei presupposti impositivi, dovrà valutare se tale prestazione lavorativa, unitamente alle attrezzature delle quali il professionista si avvale, sia idonea a creare quel valore aggiunto, rispetto alla mera attività intellettuale, presupposto dell'imposizione in parola. La Corte ha quindi rigettato il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate).
A cura di Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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