DL Riaperture: nota agli iscritti

Introdotte modifiche alla prima stesura nella fase di conversione in legge

lunedì 23 maggio 2022

NOTA AGLI ISCRITTI FIMMG SU DL RIAPERTURE

In occasione della conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (cd DL Riaperture), il Parlamento ha introdotto o modificato alcune norme di particolare interesse per la Medicina Generale.

1. Certificazione medica per didattica digitale integrata - DDI
L’articolo 9 del DL n° 24 del 24 marzo 2022, riguardante la circostanza di alunni (delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale) in isolamento in seguito alla infezione da Sars-Cov-2, dispone che gli stessi alunni possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI). La disposizione condizionava questa possibilità all’esibizione di una specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

Nel passaggio parlamentare il riferimento alla necessità della certificazione medica per accedere alla didattica digitale integrata (DDI) è stato soppresso, come FIMMG sin dall’entrata in vigore del provvedimento aveva sollecitato anche con una lettera alle istituzioni.

Questa la nuova formulazione dell’articolo:
“Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.”

2. Disposizioni in materia di Formazione-Lavoro
Il Parlamento ha introdotto importanti novità in merito alla Formazione-Lavoro (art. 12). In riferimento alla possibilità per i Medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di acquisire incarichi convenzionali di cui all’Accordo Collettivo Nazionale, prevista dall’Art. 9 del DL Semplificazioni del 2018, viene prorogato il termine sino al 31.12.2024, introducendo, al di fuori della normativa emergenziale, la possibilità di riconoscimento delle ore di attività convenzionale come attività formativa pratica da computare nel monte ore previsto dal D.Lgs. 368/99 che regolamenta il Corso di Formazione.

Viene inoltre aumentato a 1000 il limite di assistiti previsto per gli incarichi temporanei assegnati ai sensi del DL 135/18, con la possibilità di affiancare, a supporto dell’attività di Assistenza Primaria, la figura di un Tutor di Medicina Generale, la cui anzianità professionale richiesta viene ridotta da 10 a 5 anni.

3. Obbligo mascherina in strutture sanitarie
In fase di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, è stata recepita l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 che prevede, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

4. Assenza dal lavoro in disabilità
Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione (D.M. 4 febbraio 2022, che definisce le suddette patologie e condizioni la cui esistenza sarà certificata dal medico di medicina generale), viene prorogato al 30 giugno 2022 il regime transitorio che riconosce, a determinate condizioni, per i lavoratori in esame (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili), per il periodo prescritto di assenza dal servizio, il trattamento previsto per il caso di ricovero ospedaliero. Per cui, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato” (comma 2 art. 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

5. Obblighi vaccinali
Si ricorda che l’articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha prorogato l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31 dicembre 2022 e per quanto riguarda le sospensioni viene specificato che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.

Allegati
2. DM 4 febbraio 2022
3. Testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, coordinato con la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52 (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2022)

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