Obbligo di isolamento per i pugliesi provenienti da Grecia, Spagna, Malta
Ordinanza Regionale 335: Misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
martedì 11 agosto 2020
Con decorrenza dal 12 agosto 2020, fermi restando i divieti e le limitazioni
di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 4 del dpcm del 7 agosto 2020, nonché
gli obblighi e le misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo dpcm, tutti
i cittadini pugliesi che abbiano soggiornato o transitato, per vacanza, o
vacanza - studio, in Spagna, Malta e Grecia, e che rientrino in Puglia presso
la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati,
hanno l’obbligo:
- di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste,
utilizzando l’apposito modello di auto-segnalazione disponibile sul
sito istituzionale della Regione Puglia;
- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina
generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all’operatore di
sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente
competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario,
mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il
medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o
l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per
ogni conseguente determinazione.
Art.2
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo
che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2
comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con
modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 e all’articolo 4, comma 1, del
decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge
22 maggio 2020 n.35.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella
Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta
Regionale. Viene comunicata e trasmessa, per gli adempimenti di legge, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai
Sindaci dei Comuni della Puglia.
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero
territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
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