Ordinanza 245: Obblighi di segnalazione per l’ingresso delle persone fisiche in Puglia.

Obbligo di autosegnazione ma non di isolamento domiciliare per chi arriva in Puglia dal 3 giugno 2020

martedì 02 giugno 2020

ORDINANZA

Art.1
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si
dispone:
1) Con decorrenza dal 3 giugno 2020 , tutte le persone fisiche che si
spostino, si trasferiscano o facciano ingresso, in Puglia, da altre
regioni o dall’estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati:

- segnalano lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso
mediante compilazione del modello di auto-segnalazione
disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;

- dichiarano il luogo di provenienza ed il comune in cui
soggiornano;

- conservano per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi
visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.
In pieno spirito di collaborazione, è vivamente consigliato di scaricare l’app
“IMMUNI”.

2) È esclusa l’applicabilità della misura di cui al precedente numero 1) agli
spostamenti per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di
assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera
produttiva da e per la Puglia.

Art. 2
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che
il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1
del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma 1, del decreto
legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22
maggio 2020 n.35.

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero
territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella
Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta
Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei
Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi.
Bari, addì 02 giugno 2020

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