Delibera 1670 su compartecipazione alla spesa per cittadini stranieri extracomunitari

Esteso il diritto all'esenzione farmaceutica con pari dignità

venerdì 07 settembre 2012

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998 i cittadini
extracomunitari con diritto di iscrizione obbligatoria al SSN hanno parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri con i cittadini italiani per
quanto attiene l'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e,
ai fini del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, si applicano le
medesime condizioni dei cittadini italiani, in relazione al reddito percepito
nell'anno precedente e secondo le fasce di esenzione rimodulate con DGR n.
1391/2011.
Ciò comporta il diritto all'esenzione totale o parziale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica usufruendo dell'esenzione prevista per la fascia di reddito di riferimento utilizzando il codice E94 o E95 o E96, come da DGR n. 1391/2011.

Si precisa che qualora queste categorie di assistiti non possano fare riferimento
ad un reddito relativo all'anno precedente in quanto non ancora presenti sul
territorio nazionale, ed essendo impossibilitati ad autocertificare, ai sensi del
DPR 445/2000 alcun reddito, solo per il primo anno sarà attribuito il codice
di esenzione TOT o9 (equiparabile al codice di esenzione E94 in uso per gli
assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18000 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico), previa richiesta
come da modello facsimile di cui all'allegato "A" quale parte integrante e
sostanziale del presente schema di provvedimento.

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