Decreto appropriatezza: La Fimmg scrive al presidente Emiliano

I medici prescriveranno seguendo il regime delle esenzioni, nella tutela dei malati cronici

venerdì 05 febbraio 2016

Preg.mo  Presidente della Giunta Regionale
                             Regione Puglia
                            SEDE
 
 
 
Oggetto: applicabilità delle previsioni del Decreto Ministeriale 9 dicembre 2015 “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” ai pazienti in regime di esenzione alla compartecipazione costo delle prestazioni sanitarie per patologia.
 
 
Il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449" stabilisce, all’art. 1, che “Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto da parte dell'assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La partecipazione è strutturata in modo da evitare l'uso inappropriato dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni”.

Il medesimo decreto legislativo disciplina anche i criteri di esenzione dalla partecipazione per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e alle condizioni di malattia. Infatti l’art. 5  demanda a successivi atti l’individuazione delle prestazioni prevedendo che “I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia ed alle relative complicanze, per le quali è riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo, tenendo conto: a) della loro inclusione nei livelli essenziali di assistenza; b) della loro appropriatezza ai fini del monitoraggio della evoluzione della malattia e dell'efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; c) della definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici. I regolamenti individuano altresì le condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa di cui all'articolo 3, comma 9, per le prestazioni cui è necessario ricorrere con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli stessi regolamenti. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna malattia è riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione”.

Ciò posto, poiché si tratta di situazioni e patologie che sono appropriate per definizione, si chiede di conoscere se a queste, così come oggi individuate, si applicano le previsioni del DM 9 gennaio 2016 atteso che vi sono prestazioni che non sono limitate alla prevenzione ma anche alla cura e alla verifica dell’efficacia dei farmaci somministrati.

Resta inteso che per non interrompere la continuità delle cure, nelle more della risposta al quesito posto, i MMG prescriveranno le prestazione in parola attenendosi al regime di esenzione.

In attesa di una comunicazione che chiarisca espressamente la questione posta, distinti saluti.
 
Bari 5/2/2016

Il Segretario Regionale
Dott. Filippo Anelli

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