IRAP - Esente il medico anche se si avvalga di beni strumentali molto costosi
Sentenza Corte Suprema di Cassazione n. 13048 del 24 luglio 2012
venerdì 27 luglio 2012

Comunicato FNOMCeO n. 61 diramato il 27.7.2012
La Corte Suprema di Cassazione in un passaggio chiave della sentenza ha rilevato che "si deve infatti anche tener conto della circostanza chi: gli "strumenti di diagnosi", per quanto complessi e costosi rientrane, nelle attrezzature usuali (o che dovrebbero esserlo) per i medici di base; dal momento che ad essi si chiede di svolgere una delicata funzione di "primo impatto" a difesa della salute pubblica".
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso di un medico, cassando la sentenza della Commissione Tributaria di Venezia depositata il 14 dicembre 2009 e evidenziando che il fatto che il medico ricorrente era in possesso di telefono, computer, auto e strumenti medici di diagnosi non significasse che lo stesso disponesse di un'autonoma organizzazione.
Ai fini di consentire un maggior approfondimento della materia si allega copia della sentenza indicata in oggetto.
(vedi allegato)
Allegati dell'articolo
Altri articoli sull'argomento
- Cassazione: La segretaria non obbliga all'IRAP
mercoledì 09 ottobre 2013
Escluso dal prelievo se il personale non incide sul valore aggiunto realizzato - Medici di base, no Irap (Italia Oggi)
mercoledì 28 agosto 2013
In studio non c'è organizzazione autonoma - Sentenza della Ctr Lombardia apre la strada a richieste di rimborso - Fisco: l'IRAP dei medici è un contenzioso inutile
giovedì 28 febbraio 2013
dal Sole24ore "Il Fisco da' un taglio alle liti inutili"