Verifica delle esenzioni in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria (G.U. n. 302 del 30/12/2009). Attuazione a livello regionale.
Attuazione a livello regionale del decreto 11/12/2009: verifica delle esenzioni in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
martedì 14 dicembre 2010
REGIONE PUGLIADeliberazione della Giunta Regionale N. 2790 DEL 14/12/2010
Area: POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA’
Servizio: PRGRAMMAZIONE E GESTIONE SANITARIA
Codice CIFRA: PGS/ DEL / 2010 / 00037
OGGETTO: Decreto 11/12/2009. Verifica delle esenzioni in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria (G.U. n. 302 del 30/12/2009). Attuazione a livello regionale.
L’Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell’istruttoria espletata di concerto dall’Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi così come confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria congiuntamente con il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- L’art. 8 comma 16 della art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e successive modifiche e integrazioni disciplina le condizioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
- L’art. 79 comma 1-sexies, lettere a) e b) del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla L. n. 133/2008, e successive modifiche ed integrazioni ha previsto il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
- Il comma 5-bis dell’art. 50 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall’art.1 comma 810 della L.n. 296/2006 prevede il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN.
- Il DPCM del 26/03/2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008, disciplina le modalità tecniche per il suddetto collegamento dei medici prescrittori del SSN.
- In attuazione del già citato art. 79 del D.L. 112/2008 è stato emanato il D.M. 11/12/2009 (pubblicato sulla G.U. n. 302 del 20/12/2009), che prevede il seguente processo per il controllo delle esenzioni da reddito per le sole prestazioni specialistiche:
a. il Sistema Tessera Sanitaria (sulla base delle informazioni rese disponibili ogni anno entro il 15 marzo dall’Agenzia delle Entrate, relativamente al reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a 36.151,98 euro di cui all’art. 8 comma 16 della L.n. 537/1993, e dall’INPS relativamente ai titolari di pensione sociale o di assegno sociale e di pensione integrata al minimo) associa ad ogni singolo assistito, qualora vi siano le condizioni, il codice esenzione per reddito, così come definito dal D.M. 17/03/2008;
b. il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente alle Aziende Sanitarie Locali ed ai medici prescrittori collegati in rete i codici esenzione riferiti agli assistiti che ne abbiano diritto (il reddito, in riferimento al quale è stabilito il diritto all’esenzione, si riferisce al periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione è scaduto nell’anno immediatamente precedente a quello di elaborazione delle informazioni);
c. all’atto della prescrizione il medico prescrittore, su specifica richiesta dell’assistito, rileva l’eventuale codice di esenzione reso disponibile dal sistema TS, lo comunica all’assistito e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N” presente sula ricetta;
d. l’assistito qualora ritenga che le informazioni presenti nei suddetti archivi non siano aggiornate o corrette ed intenda avvalersi, comunque, del diritto all’esenzione è tenuto a recarsi alla propria ASL di competenza dove, previa autocertificazione, può richiedere per sé e per i propri familiari a carico il certificato provvisorio di esenzione per reddito valido per l’anno in corso, da mostrare al medico prescrittore al momento della prescrizione.
- L’art. 8 della L.R. n. 1/2008, così come modificato dall’ art.12 della L. R. n. n.45/2008 prevede che a decorrere dal 1 aprile 2009 i cittadini aventi titolo all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito devono esibire, per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali.
Tenuto conto che:
- L’attestazione del diritto all’esenzione rilasciata dalle AA.SS.LL. non prevede un termine di validità, essendo responsabilità dell’assistito comunicare alla ASL di competenza eventuali variazioni che comportino la decadenza del diritto all’esenzione.
- Il sistema predisposto ai sensi del D.M. 11/12/2009 nell’ambito del progetto Tessera Sanitaria prevede che il diritto all’esenzione possa essere rilevato direttamente da parte del medico prescrittore, accedendo telematicamente al Sistema TS.
- In attuazione del D.M. 26/02/2010 “Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC.”, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 19/03/2010 e del Piano di Diffusione, presentato ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto dalla Regione Puglia con nota AOO_081/2043/Coord del 29/04/2010 si è proceduto alla distribuzione ai medici prescrittori delle credenziali di accesso al SAC per l’invio delle certificazioni di malattia.
- Le suddette credenziali di accesso permettono ai medici abilitati di accedere tramite il Sistema TS anche alle informazioni relative al diritto di esenzione degli assistiti.
- Il comma 4 dell’art.1 del DM 11/12/2009 prevede, che nelle more della piena disponibilità delle funzionalità del sistema informatico di cui al DPCM 26/03/2008, l’Azienda Sanitaria Locale provveda a fornire ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta su supporto cartaceo o elettronico l’elenco dei propri assistiti aventi diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni sanitarie specialistiche.
- La Regione Puglia ha presentato con nota prot. AOO_081/431/PGS2 del 27/01/2010 al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 4 del DPCM 26/03/2008, il proprio progetto regionale di sviluppo di un Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) per il collegamento in rete dei medici in fase di realizzazione.
- In data 23/11/2010 si è svolto presso l’Assessorato alle Politiche della Salute un incontro con i referenti delle ASL, ed al quale sono stati invitati anche i rappresentanti delle OO.SS. della Medicina Generale, nel corso del quale sono state illustrate da parte della società informatica SOGEI S.p.A. del MEF le funzionalità messe a disposizione per gli utenti delle ASL e per i medici dal Sistema TS.
- Nel corso del suddetto incontro tecnico è stata confermata dalla società SOGEI la necessità che, ai fini della corretta gestione dei codici esenzione e delle autocertificazioni su tutto il territorio nazionale, le Regioni devono procedere a definire specifici codici aggiuntivi per le condizioni di esenzione da reddito non previste dalla normativa nazionale (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).
- Il codice di esenzione E02 è attribuito a livello nazionale ai “disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46
euro per ogni figlio a carico”.;
- Il codice esenzione E02 è attribuito in Regione Puglia anche per le condizioni aggiuntive di esenzione previste dalla normativa regionale (art. 6 della L.R. 45/2008 e art. 24 della L.R. 34/2009, come modificato dall’art. 34 della L.R. n. 4/2010).
Considerato che:
- Le funzionalità disponibili per mezzo del Sistema TS permettono di automatizzare il processo di gestione delle esenzioni e di semplificare gli adempimenti a carico del cittadini, rendono al contempo più efficace, efficiente ed economico il processo di gestione delle esenzioni e di verifica del diritto alle stesse da parte delle AA.SS.LL.
- L’applicazione delle procedure previste dal D.M. 11/12/2009 rende possibile la verifica preventiva delle condizioni di esenzione per motivi di reddito.
Ritenuto opportuno procedere alla completa attuazione delle disposizioni del D.M. 11/12/2009 a partire dal 02/05/2011, prevedendo una fase propedeutica a partire dal 01/04/2011, atteso che:
- ai sensi dell’art.1 comma 3 lett. c) del D.M. 11/12/2009, gli elenchi degli assistiti aventi diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche sulla base dei redditi relativi al periodo di imposta 2009 saranno disponibili per il tramite del sistema TS entro il 31/03/2011;
- è necessario stabilire un periodo transitorio di un mese per l’aggiornamento delle informazioni relative al diritto all’esenzione nei sistemi informativi sanitari e per la distribuzione degli elenchi degli esenti ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta.
Preso atto, infine, che l’attuazione del D.M. 11/12/2009 rientra tra gli interventi previsti nel Piano di rientro di riqualificazione e di riorganizzazione della Regione Puglia di cui all’Accordo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute e Regione Puglia, approvato con DGR n. 2624 del 30/11/2010.
Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale di:
-stabilire che a decorrere dal 01 aprile 2011 si attuano le disposizioni previste dal D.M. 11/12/2009 relativamente alle condizioni di esenzione previste dall’art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni, secondo il seguente piano operativo:
a. nel periodo dal 01 aprile al 01 maggio 2011 le Aziende Sanitarie Locali aggiornano l’Anagrafe Assistiti con le informazioni di reddito fornite dal Sistema Tessera Sanitaria relative al periodo di imposta 2009 e provvedono alla distribuzione ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli elenchi delle posizioni di esenzioni per reddito dei propri assistiti;
b. a decorrere dal 02 maggio 2011 cessano la loro validità gli attestati di esenzione rilasciati fino al 30/04/2011 dalle Aziende Sanitarie Locali in relazione alle condizioni di esenzione previste dall’art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni;
c. a decorrere dal 02 maggio 2011:
- all’atto della prescrizione su ricettario del SSN di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, su richiesta dell’assistito rilevano l’eventuale codice esenzione tramite il sistema Tessera Sanitaria o utilizzando gli elenchi delle posizioni per reddito dei propri assistiti distribuiti dalla Azienda Sanitaria Locale di competenza, anche per mezzo dei sistemi informativi
sanitari regionali;
- i medici prescrittori, diversi dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che non dispongono dell’accesso alle informazioni al Sistema Tessera Sanitaria rilevano il codice di esenzione dalla prescrizione che ha originato l’accesso al medesimo
medico prescrittore;
- gli assistiti possono recarsi presso la propria ASL di competenza per richiedere informazioni sulla propria posizione in merito al diritto di esenzione e richiedere l’attestato di esenzione sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema TS;
- per avvalersi del diritto di esenzione per le prestazioni che non richiedono la preventiva prescrizione su ricettario del SSN è necessario comunque disporre dell’attestato rilasciato dalla ASL di appartenenza;
- qualora l’assistito intenda avvalersi del diritto all’esenzione per reddito in difformità con le informazioni fornite dal Sistema TS è tenuto a recarsi presso la Azienda Sanitaria Locale di competenza e richiedere, a seguito di autocertificazione e per mezzo della funzionalità del Sistema TS, l’apposito certificato provvisorio di esenzione per reddito per sé e per ognuno dei componenti del proprio nucleo familiare di appartenenza valido
fino al 31 marzo dell’anno successivo, da presentare al medico prescrittore;
- di dare mandato al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di provvedere, sulla base di quanto disposto dal presente provvedimento, all’aggiornamento del Piano Operativo di attuazione del DM 11/12/2009 e di notificarlo al Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute;
- di stabilire che il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica congiuntamente al Servizio Comunicazione Istituzionale ed al Call Center Informativo Regionale Sanitario assicurino idonee forme di comunicazione ai cittadini;
- di dare mandato al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, congiuntamente con il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, di procedere agli adempimenti necessari per l’attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento e dal sopra citato Piano Operativo;
- di dare mandato al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, congiuntamente con il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica di provvedere alla ricodifica dei codici esenzione per le esenzioni ticket in base al reddito per le prestazioni specialistiche
ambulatoriali;
- di dare atto che le disposizioni del presente provvedimento saranno oggetto di revisione all’atto della completa attuazione del progetto regionale Rete dei Medici di Medicina Generale (RMMG)/Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST) e del progetto regionale di cui al DPCM 26/03/2008, nonché all’avvio in esercizio del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (N-SISR, Edotto), al fine di ottimizzare il livello di automatizzazione dei processi e di interoperabilità tra i vari sistemi informativi.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La Dirigente del Servizio PGS
(Lucia Buonamico)
La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della Giunta regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.a), della L.R. 4.2.1997, n.7.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Specialistica ed Ospedaliera;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione dell’Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:
1. stabilire che a decorrere dal 01 aprile 2011 si attuano le disposizioni previste dal D.M. 11/12/2009 relativamente alle condizioni di esenzione previste dall’art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni, secondo il seguente piano operativo:
a. nel periodo dal 01 aprile al 01 maggio 2011 le Aziende Sanitarie Locali aggiornano l’Anagrafe Assistiti con le informazioni di reddito fornite dal Sistema Tessera Sanitaria relative al periodo di imposta 2009 e provvedono alla distribuzione ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli elenchi delle posizioni di esenzioni per reddito dei propri assistiti;
b. a decorrere dal 02 maggio 2011 cessano la loro validità gli attestati di esenzione rilasciati fino al 30/04/2011 dalle Aziende Sanitarie Locali in relazione alle condizioni di esenzione previste dall’art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni;
c. a decorrere dal 02 maggio 2011:
- all’atto della prescrizione su ricettario del SSN di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, su richiesta dell’assistito rilevano l’eventuale codice esenzione tramite il sistema Tessera Sanitaria o utilizzando gli elenchi delle posizioni per reddito dei propri assistiti distribuiti dalla Azienda Sanitaria Locale di competenza, anche per mezzo dei sistemi informativi
sanitari regionali;
- i medici prescrittori, diversi dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che non dispongono dell’accesso alle informazioni al Sistema Tessera Sanitaria rilevano il codice di esenzione dalla prescrizione che ha originato l’accesso al medesimo
medico prescrittore;
- gli assistiti possono recarsi presso la propria ASL di competenza per richiedere informazioni sulla propria posizione in merito al diritto di esenzione e richiedere l’attestato di esenzione sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema TS;
- per avvalersi del diritto di esenzione per le prestazioni che non richiedono la preventiva prescrizione su ricettario del SSN è necessario comunque disporre dell’attestato rilasciato dalla ASL di appartenenza;
- qualora l’assistito intenda avvalersi del diritto all’esenzione per reddito in difformità con le informazioni fornite dal Sistema TS è tenuto a recarsi presso la Azienda Sanitaria Locale di competenza e richiedere, a seguito di autocertificazione e per mezzo delle funzionalità del Sistema TS, l’apposito certificato provvisorio di esenzione per reddito per sé e per ognuno dei componenti del proprio nucleo familiare di appartenenza valido
fino al 31 marzo dell’anno successivo, da presentare al medico prescrittore;
2. di dare mandato al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di provvedere, sulla base di quanto disposto dal presente provvedimento, all’aggiornamento del Piano Operativo di attuazione del DM 11/12/2009 e di notificarlo al Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute;
3. di stabilire che il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica congiuntamente al Servizio Comunicazione Istituzionale ed al Call Center Informativo Regionale Sanitario assicurino idonee forme di comunicazione ai cittadini;
4. di dare mandato al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, congiuntamente con il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, di procedere agli adempimenti necessari per l’attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento e dal sopra citato Piano
Operativo;
5. di dare mandato al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, congiuntamente con il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica di provvedere alla ricodifica dei codici esenzione per le esenzioni ticket in base al reddito per le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
6. di dare atto che le disposizioni del presente provvedimento saranno oggetto di revisione all’atto della completa attuazione del progetto regionale Rete dei Medici di Medicina Generale (RMMG)/Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST) e del progetto regionale di cui al
DPCM 26/03/2008, nonché all’avvio in esercizio del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (N-SISR, Edotto), al fine di ottimizzare il livello di automatizzazione dei processi e di interoperabilità tra i vari sistemi informativi.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
(dott. Romano Donno)
Il Presidente della Giunta
(dott. Nichi Vendola)
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente dell’Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi
(Vito Bavaro)
_______________________________________________
Il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria
(Lucia Buonamico)
________________________________________________
Il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica
(Silvia Papini)
________________________________________________
Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.
Il Direttore dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità
(Mario Aulenta)
________________________________________________
L’Assessore alle Politiche della Salute
(prof. Tommaso Fiore)
_________________________________________________
Allegati dell'articolo
Altri articoli sull'argomento
- Esenzioni ticket Puglia: Nota Regionale sull'aggiornamento del catalogo esenzioni
lunedì 18 febbraio 2013
Con l'introduzione di Edotto vengono modificati alcuni codici di esenzione - Esenzioni ticket per patologia: stabilita la durata minima di validità dell'esenzione
lunedì 11 febbraio 2013
Il Decreto in Gazzetta Ufficiale: la durata di ogni esenzione varia in relazione alla patologia di riferimento - Sole24ore: parte il redditometro
sabato 05 gennaio 2013
così i controlli del Fisco su 100 voci di spesa - Sanità, niente ticket con falsi dati su redditi
mercoledì 02 gennaio 2013
20 denunce a Bari