Le Commissioni mediche locali diventano competenza delle Regioni

Le commissioni saranno costituite da personale competente presso i servizi dell'Asl con funzioni in materia medico-legale.

venerdì 08 marzo 2013

Fonte: Sole24ore Sanità

Il nuovo Codice della strada bussa anche alle porte della Sanità. E lo fa con il riordino delle commissioni mediche locali che diventano costituite - e nominate - dai competenti organi regionali.

Lo schema di Dpr, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, prevede che le commissioni siano costituite con provvedimento dell'ente territoriale competente presso i servizi dell'Asl che svolgono funzioni in materia medico-legale. (vedi relazione illustrativa del DPR)

I membri effettivi e supplenti della commissione devono essere scelti tra medici in attività di servizio appartenenti alle amministrazioni e corpi, escludendo altre figure di medici «monocratici certificatori "fuori struttura"».

Il presidente della commissione medica locale, nominato dal presidente della Regione, è il responsabile dei servizi di medicina legale.
È possibile anche l'integrazione della composizione delle commissioni mediche locali con ingegneri della Direzione generale per la Motorizzazione e medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione o, in relazione a problematiche mediche di diabete o alcol-correlate, con la figura specialistica del diabetologo e/o dell'alcologo ed è prevista la presenza di «un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti» mutilati o minorati fisici. Infine il numero delle commissioni. È prevista «una presenza minima» in un dato ambito territoriale, con la possibilità di istituirne in numero maggiore dove la domanda lo richieda. Le ulteriori commissioni possono essere costituite secondo un criterio di «efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa».

Altri articoli sull'argomento