Erogazione test SARS-CoV-2 per finalità di Sanità pubblica

Test antigenici rapidi solo negli hub regionali e non piu' in farmacia.

lunedì 10 ottobre 2022

OGGETTO: Covid-19 – Cessazione stato di emergenza – DL n. 24/2022 – Rete regionale SARS-CoV-2 –
Erogazione test SARS-CoV-2 per finalità di Sanità pubblica – Modello organizzativo – MODIFICA
– INDICAZIONI.

Facendo seguito alle comunicazioni prot. AOO/005/0002556 del 01.04.2022, prot. AOO/005/0003318 del 09.05.2022 e
prot. AOO/005/0003344 del 10.05.2022 con le quali sono state impartite le indicazioni operative conseguenti alla
cessazione dello stato di emergenza ai fini dell’erogazione dei test SARS-CoV-2, per le diverse finalità previste dalla
deliberazione della Giunta regionale n.557/2021 e ss.mm.ii., si comunica che risulta indifferibile ricondurre alla ordinaria
gestione delle attività di Sanità pubblica afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali
l’organizzazione delle attività di testing mediante erogazione dei test SARS-CoV-2 (molecolari e antigenici rapidi) per le
finalità di cui all’art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e ss.mm.ii.

Pertanto, a far data da lunedì 17.10.2022 l’erogazione dei test antigenici rapidi e molecolari per finalità di conferma di
caso Covid-19 e per accertamento della guarigione dovrà essere garantita unicamente dalla rete dei punti
prelievo/esecuzione test a diretta gestione delle Aziende Sanitarie Locali, con contestuale cessazione di tale servizio
sin qui erogato, con oneri a carico del SSR, da parte delle farmacie aperte al pubblico convenzionate.

Considerato che il Servizio Sanitario Regionale si è avvalso, ai sensi della DGR n.557/2021 e ss.mm.ii. e dei provvedimenti
ad essa connessi e collegati, della rete delle farmacie pubbliche e private convenzionate, dei laboratori di analisi, delle
strutture e dei professionisti ammessi a far parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l’esecuzione dei test antigenici
rapidi e di quelli molecolari SARS-CoV-2 per finalità di Sanità pubblica, dovendosi procedere all’adozione degli atti
connessi alla riorganizzazione delle attività di sorveglianza e di testing nella fase post emergenziale, si forniscono le
seguenti indicazioni da porsi in essere per la modifica del modello organizzativo:

1) i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali organizzano entro il 12.10.2022 i punti direttamente dipendenti da ciascuna ASL, opportunamente distribuiti negli ambiti comunali del territorio di competenza, per assicurare l’erogazione dei test SARS-CoV-2 (molecolari e antigenici rapidi) per le finalità di accertamento dei casi sospetti sintomatici e di accertamento della guarigione per i soggetti sottoposti ai provvedimenti di cui all’art. 10-ter già richiamato;

2) i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali comunicano entro il 12.10.2022 utilizzando l’allegato foglio elettronico i dati dei punti attivati per assicurare l’erogazione dei test SARS-CoV-2 (molecolari e antigenici rapidi) per le finalità di accertamento dei casi sospetti sintomatici e di accertamento della guarigione per i soggetti sottoposti ai provvedimenti di cui all’art. 10-ter già richiamato;

3) i punti di erogazione dei test SARS-CoV-2 (molecolari e antigenici rapidi) dovranno assicurare fasce orarie di apertura antimeridiana e pomeridiana e per tutti i giorni della settimana;

4) la possibilità di avvalersi delle strutture di laboratorio accreditate, facenti parte della rete regionale SARS-Cov-2 per l’esecuzione dei test SARS-CoV-2 (molecolari e antigenici rapidi) deve avvenire quale soluzione integrativa e complementare all’organizzazione dei punti di erogazione dei test di diretta organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali laddove la capacità erogativa, in base all’andamento epidemiologico, non dovesse risultare effettivamente sufficiente; l’acquisto di prestazioni dai laboratori di analisi privati accreditati dovrà avvenire secondo quanto già indicato con note prot. AOO/005/0002694 del 31.03.2021, prot. AOO/005/0000322 del 13.01.2022 e prot. AOO/005/7752 del 06.06.2022;

5) i Direttori Generali comunicano, pertanto, entro il 12.10.2022 l’eventuale intendimento di avvalersi anche della rete dai laboratori di analisi privati accreditati con il SSR, facenti parte della rete regionale SARS-Cov-2 per integrare la propria capacità di erogazione dei test SARS-CoV-2 (molecolari e antigenici rapidi).

Fermo restando che, ai sensi del comma 3 del già richiamato art. 10-ter, la cessazione del regime di isolamento «consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati», si fa presente che ciascuna Azienda Sanitaria Locale dovrà definire la rete dei propri punti prelievo/esecuzione test in modo tale da agevolare l’accesso da parte dei soggetti sottoposti ai provvedimenti di isolamento al fine dell’accertamento della guarigione, entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti e consentire il rientro in comunità, in caso di negatività al test.

Restano fermi gli obblighi informativi a carico di tutti i soggetti erogatori dei test SARS-CoV-2 i quali devono garantire la contestuale registrazione dei dati nel sistema informativo regionale “IRIS” presso tutti i punti di prelievo / esecuzione dei test.

Il foglio elettronico contenente la rete dei punti di erogazione ASL dei test SARS-CoV-2 (molecolari e antigenici rapidi) e di quelli privati accreditati per le finalità di accertamento dei casi sospetti sintomatici e di accertamento della guarigione per i soggetti sottoposti ai provvedimenti di cui all’art. 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 dovrà essere trasmesso ai seguenti indirizzi affinché sia pubblicato sui siti istituzionali della Regione Puglia nonché nelle pagine istituzionali di ciascuna ASL: salutelavoro@regione.puglia.it e comunicazione@regione.puglia.it .

L’elenco dei punti di erogazione dei test dovrà essere, altresì, diffuso mediante affissione o con altre modalità analoghe in tutte le sedi del Servizio Sanitario Regionale affinchè ne sia data massima e capillare conoscenza alla popolazione assistita. A tal fine, le Strutture di Comunicazione e Informazione delle Aziende Sanitarie pongono in essere ogni ulteriore azione divulgativa del nuovo modello organizzativo e della rete dei punti di erogazione dei test SARS-CoV-2 (molecolari e antigenici rapidi) per le finalità di cui innanzi.

Resta confermata la possibilità, come già indicato con la nota prot. AOO/005/0002556 del 01.04.2022, per gli erogatori ammessi a far parte della rete regionale SARS-CoV-2 di assicurare l’esecuzione dei test SARS-CoV-2 per le altre finalità non correlate a motivazioni cliniche, di sorveglianza o di salute pubblica, con oneri a carico del richiedente, applicando le tariffe previste dalla normativa e dai provvedimenti nazionali e regionali e registrando i dati nel sistema informativo regionale “IRIS” indicando le finalità diverse dalla modalità A ossia per “motivi di sanità pubblica, connessi alla gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica da Covid-19 nonché screening promossi dalle autorità sanitarie pubbliche, con oneri a carico del Servizio Sanitario” e i motivi di esecuzione del test.

Si ricorda che tutti i test antigenici rapidi erogati a qualsiasi titolo dalle strutture pubbliche e private ammesse a far parte della Rete regionale SARS-CoV-2 devono essere inclusi nell’elenco comune europeo 1 affinché siano validi anche ai fini del rilascio della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta che prescrivono l’esecuzione dei test SARS-CoV-2 (antigenici rapidi o molecolari) per le finalità di accertamento dei casi sospetti sintomatici e di accertamento della guarigione, per i soggetti sottoposti ai provvedimenti di cui all’art. 10-ter, dovranno continuare ad utilizzare le funzionalità del sistema informativo regionale “IRIS” secondo quanto già indicando con nota prot. AOO/005/0001055 del 04.02.2022 operando come segue.

Se il MMG/PLS intende far eseguire un test molecolare SARS-CoV-2 dovrà selezionare come punto di prelievo “Punto prelievo da definirsi”, in modo da consentire l’assegnazione automatica da parte della piattaforma Sm@rtHealth dell’appuntamento presso uno dei punti prelievo/drive through attivati da ciascuna Azienda Sanitaria Locale.

Se il MMG/PLS intende far eseguire un test antigenico rapido SARS-CoV-2 dovrà selezionare come punto di prelievo “Punto prelievo con agenda riservata”, in modo da consentire l’emissione della richiesta dematerializzata e la comunicazione automatica del numero di richiesta; il test potrà essere eseguito dagli assistiti presso uno dei punti erogatori della ASL o presso uno dei laboratori di analisi facenti parte della Rete regionale SARS-CoV-2, nel caso in cui la ASL si avvalga della capacità erogativa di tali strutture private per le finalità di cui innanzi.

Nel caso di soggetti asintomatici posti in isolamento per pregressa positività a un test antigenico rapido o molecolare, il sistema “IRIS” genererà automaticamente una Richiesta dematerializzata di Test (RdT) antigenico rapido per SARS-CoV-2 (RdT) con motivo di “Accertamento guarigione” e con l’indicazione della data a partire dalla quale sarà possibile eseguire il test presso i punti di erogazione dei test antigenici rapidi della ASL o presso uno dei laboratori di analisi facenti parte della Rete regionale SARS-CoV-2, nel caso in cui la ASL si avvalga della capacità erogativa di tali strutture private per le finalità di cui innanzi.

Si invitano, pertanto, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali a provvedere con ogni urgenza consentita a porre in essere le attività qui indicate.

Si invitano i destinatari della presente a prendere atto di quanto innanzi, darne attuazione e darne diffusione a tutte le articolazioni di competenza.