Cessazione dello stato di emergenza: provvedimenti

Erogazione dei test antigenici e molecolari. Disposizioni

venerdì 01 aprile 2022

(estratto)

Si fa seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, entrato in vigore il 25/03/2022, con il quale sono state adottate le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in ragione della cessazione al 31.03.2022 dello stato di emergenza, al fine di precisare i servizi che, a partire dal 1 aprile 2022, devono essere assicurati dalle strutture e professionisti autorizzati all’esecuzione dei test SARS-CoV-2, ai sensi della DGR n. 557/2021 e ss.mm.ii. e facenti parte, quindi, della Rete regionale SARS-CoV-2 di cui all’apposito elenco predisposto come da Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n.151/2021.

Si ricorda che fanno parte della Rete regionale SARS-CoV-2:

1. i laboratori di analisi pubblici, i laboratori di analisi privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, ammessi a far parte della Rete regionale dei laboratori SARS‐CoV‐2 e che eseguono il test molecolare per SARS‐CoV‐2, ai sensi e per le finalità di cui alle DD.GG.RR. n.519/2020, n.652/2020, n.1181/2020 e ss.mm.ii.;

2. i laboratori di analisi pubblici, i laboratori di analisi privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, già ammessi a far parte della rete regionale laboratori SARS‐CoV‐2 e autorizzati, ai sensi della DGR n.1750/2020, all’esecuzione strumentale (mediante utilizzo di POCT) di test antigenici rapidi per esigenze non correlate a motivazioni cliniche o di salute pubblica; 

3. i laboratori di analisi privati accreditati con il Servizio Sanitario ai sensi della legge regionale n.4/2010 e della legge regionale n. 9/2017 quale “Laboratorio generale di base” nonché i laboratori privati in possesso di autorizzazione comunale all’esercizio come “Laboratorio generale di base” rilasciata ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.9/2017 e ss.mm.ii. e della normativa previgente che, ai sensi della DGR n.1750/2020, i quali sono autorizzati a effettuare l’esecuzione di test antigenico rapido su card o con strumentazione tipo POCT;

 4. i laboratori di analisi privati autorizzati all’esercizio ed ammessi temporaneamente a far parte della rete regionale laboratori SARS‐CoV‐2 e che eseguono – per motivi diversi da quelli connessi alle attività di sorveglianza e di sanità pubblica e senza oneri a carico del Servizio Sanitario – il test molecolare per SARS‐ CoV‐2, ai sensi della DGR n. 603/2021;

5. i laboratori di analisi, le strutture, i professionisti, le farmacie pubbliche e private autorizzate all’esecuzione del test antigenici rapidi per SARS‐CoV‐2, per motivi non sanitari, con oneri a carico del richiedente, o per motivi di sanità pubblica, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Tutti i test antigenici rapidi erogati a qualsiasi titolo dalle strutture ammesse a far parte della Rete regionale SARS-CoV-2 devono essere inclusi nell’elenco comune europeo 1 affinché siano validi ai fini del rilascio della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

Dal 1° aprile 2022, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza e delle azioni previste dalle norme nazionali per l’uscita graduale dalla fase pandemica, le strutture sanitarie, le farmacie, i professionisti ammessi a far parte della Rete regionale di cui alla DGR n.557/2021 e ss.mm.ii., per l’esecuzione delle diverse tipologie di test SARS-CoV-2, potranno operare come di seguito specificato.

1. Laboratori di analisi e strutture autorizzate all’esecuzione dei test molecolari

 a) è confermata l’iscrizione nell’Elenco regionale SARS-CoV-2 dei laboratori di analisi pubblici, dei laboratori di analisi privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, già ammessi a far parte della Rete regionale laboratori SARS‐CoV‐2, ai sensi delle DD.GG.RR. n.519/2020, n.652/2020, n.1181/2020 e ss.mm.ii. e che abbiano presentato anche istanza ai sensi della DGR n. 557/2021 e ss.mm.ii.;

b) è confermata l’iscrizione nell’Elenco regionale SARS-CoV-2 dei laboratori di analisi pubblici, dei laboratori di analisi privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale in possesso dei requisiti previsti dalle DD.GG.RR. n.519/2020, n.652/2020, n.1181/2020 e ss.mm.ii. e n. 1705/2020, come riportati di seguito:
• essere accreditati con il Servizio Sanitario ai sensi della legge regionale n.4/2010 e della legge regionale n. 9/2017 quale “Laboratorio generale di base” con settore specializzato in “Microbiologia e Virologia”; oppure
 • essere in possesso di autorizzazione comunale all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale come “Laboratorio generale di base” con settore specializzato in “Microbiologia e Virologia”, e aver presentato istanza nei termini decadenziali di cui alla DGR n. 736/2017, per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, senza che il procedimento amministrativo sia stato concluso con provvedimento espresso; 
oppure
 • essere accreditati al Servizio Sanitario Regionale per le prestazioni “X-PLUS”. 

c) è cessata al 31.03.2022 l’inclusione nell’Elenco regionale SARS-CoV-2 dei Laboratori di analisi generali di base privati autorizzati all’esercizio i quali erano stati ammessi temporaneamente a far parte della Rete regionale laboratori SARS-CoV-2 per l’erogazione di test molecolari, fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, come indicato al punto 5) della DGR n.603/2021; nel caso in cui i Laboratori di analisi in questione siano stati ammessi, ai sensi della DGR n.557/2021, a far parte dell’Elenco regionale per l’esecuzione dei test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 per motivi non sanitari, si procederà in data odierna alla disabilitazione dei soli permessi associati all’esecuzione dei test molecolari; pertanto, i Laboratori potranno continuare a conferire i soli dati relativi agli esiti dei test antigenici rapidi eseguiti per motivi non sanitari.

2. Laboratori di analisi, strutture, farmacie e professionisti autorizzati all’esecuzione test antigenici rapidi

È confermata la permanenza nell’Elenco regionale SARS-CoV-2 delle Strutture, dei Professionisti e delle Farmacie pubbliche e private convenzionate, autorizzati a eseguire i test antigenici rapidi per SARS-CoV-2, con le seguenti limitazioni e precisazioni:

a) applicazione sino al 31 marzo 2022 delle disposizioni di cui all’art. 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 e ss.mm.ii., in merito alla somministrazione dei test, per motivi non sanitari, ai soggetti previsti e nelle misure di seguito riportati:
- minori tra i 12 e 17 anni per un importo a carico dell’utente pari ad Euro 8,00 (otto);
- soggetti di età maggiore o uguale a 18 anni, per un importo a carico dell’utente pari ad Euro 15,00 (quindici);
- soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 in misura totalmente gratuita per l’utente;

 b) erogazione, a far data dal 01.04.2022, dei test antigenici rapidi per accertamento della guarigione all’infezione da SARS-CoV-2 per i soggetti asintomatici per i quali il sistema informativo regionale “IRIS” provvede all’emissione automatica della richiesta di esecuzione del test, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;

c) erogazione, a far data dal 01.04.2022, dei test antigenici rapidi per accertamento del caso sospetto e per accertamento della guarigione all’infezione da SARS-CoV-2 per i soggetti sintomatici per i quali i Medici di Medicina Generale / Pediatri di Libera Scelta abbiano generato, nei termini previsti dalle indicazioni nazionali e regionali, mediante il sistema informativo regionale “IRIS”, la richiesta di esecuzione del test antigenico rapido per tale finalità e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;

d) applicazione, a far data dal 01.04.2022, della tariffa omnicomprensiva di € 15,00 (quindici/00) (IVA compresa) per l’erogazione dei test antigenici rapidi, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1851/2021.

Si ribadisce che l’esecuzione dei test molecolari e/o antigenici rapidi per motivi di sanità pubblica e, quindi, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, connessi alla gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica da Covid-19 a carico dalle autorità sanitarie pubbliche, può avvenire esclusivamente sulla base di Protocolli d’intesa, Convenzioni, Accordi contrattuali sottoscritti con la Regione Puglia e/o con le Aziende Sanitarie Locali. L’esecuzione di test al di fuori di tali previsioni e per finalità diverse da quelle di sanità pubblica non potrà dar luogo ad alcun riconoscimento economico in favore dell’erogatore

Pertanto, i Dirigenti delle Sezioni competenti del Dipartimento nonché i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali provvedono all’aggiornamento o alla conferma dei Protocolli d’intesa, Convenzioni, Accordi contrattuali che regolano l’esecuzione di test molecolari e antigenici per SARS-CoV-2, sulla base del nuovo quadro dispositivo sopra richiamato.

Resta ferma la competenza della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di disporre - in caso di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche demandate alle Aziende Sanitarie Locali - la disabilitazione delle credenziali di autenticazione al Sistema informativo regionale “IRIS” per i Laboratori di analisi, le Strutture, i Professionisti e le Farmacie per i quali siano state accertate violazioni delle disposizioni nazionali e/o regionali in materia, anche sulla base degli esiti delle verifiche condotte dalle Aziende Sanitarie Locali, come previsto dalle DD.GG.RR. n.1750/2020 e n.557/2021. Si invita a prenderne atto e dare attuazione e diffusione di quanto qui sopra comunicato.