Le FAQ sulla continuità assistenziale

Aggiornato il documento di domande e risposte

lunedì 10 febbraio 2014

In questa sezione abbiamo rielaborato l’Accordo Collettivo Nazionale in forma di domande e risposte, per un accesso più immediato ai contenuti relativi alla Continuità Assistenziale.
In larga parte il testo delle risposte ripercorre quello dell’ACN.
Per approfondimenti invitiamo comunque alla consultazione del testo integrale e degli accordi regionali ed aziendali.


CRITERI  GENERALI

- Quali sono gli obiettivi della Continuità Assistenziale?
Garantire la continuità dell’assistenza per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana,assicurando la realizzazione delle prestazioni assistenziali non differibili.

- A chi è indirizzato il servizio di Continuità Assistenziale?
Il servizio di Continuità Assistenziale è indirizzato a tutta la popolazione ,in ambito aziendale,in ogni fascia di età.

- In quali fasce orarie è attivo il servizio di Continuità Assistenziale?
Giorni feriali:dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.
Nei giorni prefestivi e festivi: dalle ore  10.00 del giorno prefestivo alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo.


ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI CONTINUITA’ASSISTENZIALE

- Quali medici possono concorrere all’attribuzione degli incarichi vacanti?
Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti:
a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità
assistenziale nelle aziende, anche diverse, della regione che ha pubblicato gli incarichi
vacanti o in aziende di altre regioni, anche diverse, ancorché non abbiano fatto domanda
di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino titolari
rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale
provengono e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre
attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per
incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, con un
carico di assistiti inferiore a 650;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale(stilata come da articoli 15 e 16 dell’ACN ) valida per l’anno in corso.

- Come viene stilata la graduatoria degli aspiranti agli incarichi vacanti che hanno presentato la domanda?
La graduatoria viene stilata seguendo i seguenti criteri
a) attribuzione del punteggio riportato nella relativa graduatoria regionale(come da articoli 15 e 16 ACN);
b) attribuzione di punti 10 a coloro che nell’ambito della Azienda nella quale è vacante
l’incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la
scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 10 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due
anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
inclusione nella graduatoria regionale di settore e che tale requisito abbiano mantenuto
fino alla attribuzione dell’incarico.
Al fianco del nominativo di ciascun medico concorrente vengono apposti gli incarichi vacanti per i quali egli ha inoltrato domanda di assegnazione.

- Come procede la Regione nell’interpellare i medici per l’attribuzione dell’incarico?
La Regione o altro soggetto da essa incaricato, interpella prioritariamente i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato che abbiano presentato domanda per trasferimento in altra sede con incarico vacante , in base alla anzianità di servizio.  I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili. Laddove risulti necessario, la Regione interpella successivamente i medici inclusi nella graduatoria degli aspiranti agli incarichi che hanno presentato la domanda.

- Come è determinata l’anzianità di servizio dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato?
L’anzianità di servizio è determinata sommando:
a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex-guardia
medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;
b) l’anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex-guardia medica
nell’incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della punto a).
c) una anzianità pari a 18 mesi per trasferimenti interregionali con provenienza da
aziende che dispongano di medici in servizio nella continuità assistenziale in esubero rispetto al rapporto ottimale medico/abitanti residenti,così come definito dall’art.64 dell’ACN.
A parità di anzianità prevalgono nell’ordine la minore età, il voto di laurea e
infine l’anzianità di laurea.

- Cosa succede se il medico è impossibilitato a presentarsi alla convocazione per l’attribuzione dell’incarico?
Il medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma
o raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando l'ordine di priorità per l'accettazione
tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso sarà attribuito il primo
incarico disponibile tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrente.
La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico.


MASSIMALI

- Quante ore settimanali di lavoro sono previste per un medico con incarico a tempo indeterminato  di Continuità Assistenziale?
Il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato avviene per un orario settimanale di 24 ore.
I titolari di incarico a 24 ore che esercitano l’attività in forme associative funzionali ed a progetti assistenziali ad essa correlati (definiti nell’ambito degli accordi regionali ed aziendali) sono attribuite ulteriori 4 ore per attività istituzionali non notturne collegate anche con prestazioni aggiuntive e non concorrono alla determinazione del massimale orario.
Il conferimento dell’incarico è di norma a 38 ore settimanali ( di cui 14 in attività diurna feriale ) in caso di organizzazione del servizio in forme associative strutturali delle cure primarie o in UTAP.
L’orario complessivo dell’incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale sommato a quello risultante da altre attività compatibili non può superare le 38.

- Ad un  medico con incarico a tempo indeterminato per la medicina generale può essere conferito l’incarico di continuità assistenziale?
L’incarico a 24 ore può essere conferito solo in presenza di un numero di scelte pari o inferiore  a 650.L’Azienda è tenuta a comunicare al medico il raggiungimento di tale limite di scelte nel mese in cui tale situazione si determina. La cessazione dell’incarico di Continuità Assistenziale per il raggiungimento del limite delle scelte  ha effetto dal sesto mese successivo a quello in cui si determina il superamento delle scelte compatibili.
L’incarico a 38 ore settimanali non è conferibile, poiché comporta l’esclusività del rapporto.




LIBERA PROFESSIONE


- Il medico di Continuità Assistenziale può esercitare la libera professione?
Sì, purchè:
- essa sia esercitata al di fuori degli orari di servizio e non pregiudichi il corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali;
- il medico interessato rilasci all’Azienda apposita dichiarazione;
- il medico interessato non abbia un incarico a 38 ore.
Il medico titolare di incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato che detenga anche un rapporto convenzionale di assistenza primaria fino alla concorrenza di 350 scelte, può svolgere attività di libera professione strutturata fino ad un massimo di 8 ore settimanali.


COMPITI DEL MEDICO

- Quali prestazioni assicura il medico di Continuità Assistenziale?
Il medico di Continuità Assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio. Tra i compiti del Medico di Continuità Assistenziale rientrano:visite domiciliari; visite ambulatoriali;consulti telefonici.
Se ne ravvisa la necessità,il medico di Continuità Assistenziale  allerta il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l’intervento del caso.

- Tutte le  chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti?
Sì. Le registrazioni devono avere per oggetto :
a) nome,cognome,età e indirizzo dell’assistito;
b) generalità del richiedente  ed eventuale relazione con l’assistito (nel caso  sia persona diversa);
c) ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata;
d) ora dell’intervento (o motivazioni del mancato intervento ) e tipologia dell’intervento effettuato.

- Il medico di Continuità Assistenziale può redigere certificazioni di malattia per i lavoratori dipendenti ?
Sì. La certificazione di malattia per i lavoratori turnisti,così come la certificazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi,rientra tra gli obblighi e compiti del medico. Il medico di c.a rilascia un certificato di malattia che di norma ha la durata di un giorno. Solo nei prefestivi e festivi il certificato può avere durata massima di 3 giorni.

- Che succede in caso di ritardo del medico incaricato del turno successivo?
Il medico in servizio attivo deve essere presente fino all’arrivo del collega che continua il servizio.  Al medico costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio,che sono trattenuti in maniera corrispondente a carico del medico ritardatario.

- Quali sono i compiti del medico di Continuità Assistenziale in caso di decesso del paziente?
Al medico di Continuità Assistenziale,così come ad ogni altro medico intervenga a seguito della chiamata dei parenti,spetta la redazione della constatazione di decesso. Non spetta al medico di c.a. la compilazione della denuncia di cause di morte (scheda ISTAT), tranne nelle richieste di trasporto della salma (Legge Regionale 25 Febbraio 20010, n. 4, art. 35, comma 1, lettera f).
Si rammenta che,eccetto casi particolari, solo il medico con le sue competenze può affermare che una persona è effettivamente deceduta
Pertanto,al medico di continuità assistenziale o al medico addetto all’emergenza sanitaria territoriale, qualora venga esplicitamente richiesto un intervento a domicilio, sia pure per “constatare un decesso”, risulta opportuno che si ottemperi con solerzia a tale richiesta, rilasciando poi la eventuale certificazione che, tra l’altro, comproverà l’assolvimento del compito, potendosi altrimenti dover successivamente fronteggiare procedimenti sia disciplinari che giudiziari.

- Cosa sono le “prestazioni di particolare impegno professionale”?
Sono prestazioni aggiuntive,eseguite in sede di servizio o a domicilio del paziente, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero.
Sono retribuite aggiuntivamente rispetto al compenso orario spettante.
Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di c.a. sono elencate alla lettera A del nomenclatore tariffario presente nell’allegato D dell’ Accordo Collettivo Nazionale.
Il pagamento delle prestazioni aggiuntive è vincolato all’invio di una distinta riepilogativa(entro il giorno 15 del mese successivo)  all’Azienda di competenza.


- Cosa è l’allegato M?
L’allegato M è un modulario informativo sulla prestazione effettuata che il medico di Continuità Assistenziale  è tenuto a compilare in duplice copia. Una copia,da consegnare all’assistito, è destinata al medico di fiducia del paziente o alla struttura sanitaria in caso di ricovero; l’altra viene acquisita agli atti del servizio.
Nel modulo devono essere indicate succintamente la sintomatologia del paziente,l’eventuale diagnosi sospetta o accertata,la terapia prescritta e/o effettuata,le motivazioni dell’eventuale proposta di ricovero e ogni altra osservazione che il medico di c.a. ritenga utile.
L’allegato M contribuisce quindi ad assicurare la continuità dell’assistenza  ed una efficace integrazione delle professionalità operanti nel territorio.

SOSTITUZIONI E INCARICHI PROVVISORI

- Come vengono sostituiti i medici titolari di incarico temporaneamente impossibilitati a svolgere il servizio?
Per sostituzioni superiori a 9 giorni:
-L’Azienda conferisce l’incarico di sostituzione secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità o, in mancanza, della graduatoria regionale di settore vigente, con priorità per i medici residenti nel territorio della Azienda.
-Qualora non fosse possibile garantire il servizio attraverso le graduatorie, l’Azienda potrà concordare con i medici già titolari di incarico  un aumento delle ore settimanali oltre il limite di 24 ore e fino al limite massimo di 38 ore.
-Nel  caso in cui  anche l’aumento delle ore settimanali dei medici già incaricati non fosse sufficiente a garantire il servizio, l’Azienda potrà incaricare, per non più di tre mesi l’anno, medici non presenti nella graduatoria regionale vigente.

Per sostituzioni pari  o inferiori a 9 giorni:
L’Azienda utilizza i medici in reperibilità oraria presso quella sede.

- Qual è la durata massima di un incarico di sostituzione?
L’incarico di sostituzione può essere attribuito per un periodo fino a dodici mesi, sulla base del disposto degli Accordi regionali.
Per i medici non presenti nella graduatoria regionale l’incarico di sostituzione non può essere conferito per più di tre mesi l’anno.

- Quali sono gli eventi che pongono fine all’incarico provvisorio?
L’incarico provvisorio cessa per :
a) scadenza; 
b) rientro,anche anticipato,del titolare di incarico a tempo indeterminato;
c) conferimento al medico con incarico provvisorio di incarico a tempo indeterminato.

- Nel caso sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, come vengono attribuiti i successivi incarichi?
L’Azienda segue l’ordine della graduatoria di disponibilità o, se esistente, della graduatoria regionale di settore, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato. Esaurita questa  procedura , ove non sia stato assegnato l’incarico provvisorio vacante, la ASL può attribuire lo stesso ripercorrendo integralmente la graduatoria di disponibilità e quella di settore.


ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIBILITA’

- In quali orari il medico reperibile deve rendersi disponibile?
Dalle ore 19.00 alle 20.30 di tutti i giorni feriali e festivi.
Dalle ore  9.00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi..
Dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dei giorni festivi.

ASSICURAZIONE

- Contro quali rischi l’Azienda è tenuta ad assicurare i medici di Continuità Assistenziale?
I rischi assicurati sono quelli relativi ad infortunio subito :
a) a causa o in occasione dell’attività professionale espletata ai sensi dell’ACN;
b) in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro ( se l’attività è prestata in un comune diverso da quello di residenza);
c) in occasione di accesso o rientro dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dall’ACN.
 
- Quali sono i massimali previsti?
Il contratto non prevede franchigie ed è stipulato per i seguenti massimali:
a) 775.000 euro per morte o invalidità permanente;
b) 52 euro giornalieri per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l’anno, fatti salvo diversi accordi regionali.

- Il medico che a seguito di infortunio è inabile allo svolgimento dei compiti previsti per la  Continuità Assistenziale, può godere di altre forme di tutela?
Nell’ambito degli accordi regionali,il medico può essere adibito a specifiche differenti attività inerenti il proprio incarico.




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