Conferimento incarichi provvisori nei Punti Pronto Intervento Territoriali riconvertiti.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da 12 colleghi

lunedì 25 febbraio 2013

Dott. Angelo Domenico Colasanto
DIRETTORE GENERALE ASL BA

E p.c. Dott. FILIPPO ANELLI
PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI BARI

Dott. GIOVANNI SPORTELLI SEGRETARIO PROVINCIALE FIMMG DI BARI

Dott. ANNA LAMPUGNANI SMI - BARI

COMUNICAZIONE VIA FAX

CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI NEI PPIT CONVERTITI
Egregio Direttore,

In relazione all'articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno dei 19/02/2012, sentiamo il dovere di esprimere alcune considerazioni in merito alla vicenda esposta, a tutela della nostra dignità professionale e del nostro rispetto per la legalità.

La vicenda, a voi nota, degli Incarichi nei PPIT riconvertiti, nasce con la deliberazione del direttore Generale della ASL BA n,7 del 07 gennaio 2013, che nel disporre fi conferimento di Incarichi provvisori per n. 2 mesi, precisa nelle premesse, che, Il ricorso ai medici che hanno conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale, si deve:

• ... al fine di scongiurare vuoti organizzativi e gestionali, nonché per assicurare continuità nella erogazione del livelli essenziali di assistenza nel PPIT riconvertiti;
• alla mancata disponibilità di medici inseriti nella graduatoria aziendale dei medici SET 118, a causa della completa escussione della graduatoria...

Due mesi dopo, si apprende, da organi di stampa, che la situazione di fatto che a dicembre ha portato al conferimento degli incarichi è mutata.

Per quale ragione?

Sono venuti meno i presupposti di fatto per l'adozione della delibera?

Il provvedimento è stato impugnato innanzi all'organo giurisdizione territorialrnente competente da soggetti interessati?
Il provvedimento è stato dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo nel rispetto del contraddittorio delle parti e delle regole processuali?
Niente di tutto questo.

Si apprende, sempre dagli organi di stampa, che nel corso di una riunione del CPA aziendale, i sindacati hanno diffidato l'azienda sanitaria .,. evidenziando l'Illegittimità (presunta e non accertata da nessun Giudice) del contratto dei medici - che hanno conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale - ...poiché sprovvisti di titolo abilitativo,

Premesso che nutriamo profondo rispetto sia per le scelte aziendali che per l'encomiabile lavoro svolto dalle organizzazioni sindacali a tutela dei diritti dei nostri colleghi del 118 - da anni in una situazione di disagio ed incertezza - tuttavia non possiamo esimerci dallo svolgere alcune considerazioni sulla doppia faccia del principio di legalità e di uguaglianza, che, nella vicenda rischia di essere minato nella fondamenta, a discapito dell'intera classe medica, di cui, volenti o nolenti, facciamo parte, pur se qualcuno, nel gestire la vicenda, lo ha dimenticato.

L' Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, individua le aree di attività (assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi territoriali, emergenza sanitaria territoriale) e precisa che "Il rapporto di lavoro di cui a/ presente Accordo può essere Instaurato da parte delle aziende solo con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277'.

Dalla entrata in vigore dell'accordo, per cause assolutamente nobili e, crediamo, per tutelare la qualità dei servizi e la salute degli assistiti, a cause di carenza di personale, le maglie si sono allargate, introducendo, per legge regionale e per accordi sindacali, deroghe su deroghe al principio su esposto, affidando Incarichi di emergenza territoriale anche a medici muniti dei solo attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale - rilasciato dalle Aziende sulla base di un apposito corso di formazione della durata 4 mesi - e però sprovvistl dell'attestato di formazione in medicina generale, che prevede un impegno formativo di 3 anni.

Da parte di tutti ampia tolleranza, nessuno ha gridato all'illegiittimità degli atti,  nessuno ha paventato l'inesperienza o la mancata professionalità dei colleghi medici così come fatto in questi giorni nei nostri confronti,

Non è il caso di ricordare che il nostro codice deontologico prescrive che ".Il rapporto tra i medici deve ispirarsi aí principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito....

Il secondo aspetto che vogliamo evidenziare riguarda le criticità di una scelta organizzativa basata sul ricorso al lavoro straordinario dei medici dei 118 per la copertura dei turni nel PPIT.
Il ricorso al lavoro straordinario può, ai sensi di legge, essere utilizzato per tamponare situazioni di emergenza o straordinarie.
Ma dove è la straordinarietà nella gestione di un atto di organizzazione del personale assolutamente ordinario come il reclutamento di medici per la copertura di servizi essenziali?
Ci chiediamo poi come un personale (quello del 118) già oberato di carichi di lavoro massacranti possa far fronte per i prossimi 6 mesi ad un lavoro così impegnativo?
Senza tener conto delle situazioni di vuoto che potrebbero venire a crearsi per situazioni di malattie, ferie, aspettative etc. ect,
E poi, non esiste una norma contrattuale che impone nell'attività di emergenza, a tutela del lavoratore, ma soprattutto del paziente, ... che l'attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore... e che ... un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente. ?
La norma viene sempre rispettata in situazione di carenze di organico?
Anche qui, se la norma non fosse stata rispettata da parte di tutti c'è ampia tolleranza nessuno grida all'illegittimità degli atti, nessun paventa la mancata professionalità dei colleghi medici.

Come ha ricordato la FIMMG in un suo comunicato ...quello dell'Emergenza Territoriale è un servizio essenziale, fondamentale per garantire ai cittadini pugliesi il diritto a/la salute che necessita di persona/e qualificato per svolgere questo compito importante. Un servizio che richiede oltre alla qualifica professionale anche serenità...
Optare per il lavoro straordinario è la scelta organizzativa ottimale per tutelare la salute di pazienti, la qualità del servizio e la serenità dei medici?

Il terzo aspetto che vogliamo evidenziare riguarda l'alterna percezione, da parte di noi medici, del rispetto delle regole, che norme, contratti ed accordi ci impongono. Come a tutti noto, la Giunta Regionale, con Delibera n. 267 del 03.03.2009, approvava il Programma dei Corso Triennale di formazione specifica in medicina generale 2009/2012, disciplinando in maniera dettagliata il regime delle incompatibilità e prevede che "...
durante la frequenza del corso è altresì esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca... .
Ci chiediamo di volere accertare se durante la frequenza dei corso di medicina generale alcuni colleghi abbiano conseguito l'attestato di cui all'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale; se ciò fosse avvenuto non ci sarebbe una violazione di norme?

Noi 12, durante i tre anni di svolgimento del Corso ci siamo attenuti scrupolosamente alle regole, perdendo occasioni di reddito, occasioni formative, nella consapevolezza che ì sacrifici svolti ci avrebbero ripagato alla fine del corso.

Ma anche in questa circostanza il rispetto delle regole ci penalizza poiché il principio di legalità ed uguaglianza, che dovrebbe declinarsi anche nella legittimità degli atti amministrativi garantendo la Rarità di trattamento, ha una doppia faccia e non vale per tutti.
Così, oggi, chi ha rispettato le regole, ha compiuto un percorso formativo completo, si trova penalizzato. La situazione è paradossale.

Ed ora, una ulteriore considerazione sulla opportunità di conferire incarichi temporanei presso i PPTI a personale munito di attestato di formazione specifica in medicina. Se la norma prescrive, per l'affidamento di incarichi di emergenza territoriale, il possesso dell' attestato di formazione specifica in medicina generale (tempo per il conseguimento: 3 anni) ed il possesso dell'attestato di cui all'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale (tempo per il conseguimento; 4 mesi), come mai, nell'affidamento degli incarichi provvisori si può prescindere dal possesso del primo requisito per alcuni soggetti e si grida all'illegittimità se manca il secondo per altri soggetti?

Le conseguenze di queste interpretazioni risulterebbero abnormi da un punto di vista logico e giuridico.
Senza considerare il fatto che durante il corso di medicina generale tutti noi abbiamo prestato servizio per 3 mesi presso il Pronto Soccorso, acquisendo esperienza di medicina, chirurgia d'urgenza e tecniche di BLS-D e per 3 mesi presso il reparto di chirurgia.

Ad oggi molti di noi sono in possesso degli attestati BLS-D - ACLS - ATLS - PTC - PBLS-D. Di fatto, abbiamo interamente svolto l'attività formativa prevista dal corso di formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di emergenza sanitaria territoriale. Tutto questo, agli occhi di colleghi e sindacati ci rende inidonei a svolgere la nostra professione.
Tutto ciò è intollerabile.
Gentile Direttore, le domande poste non vogliono risposte.
La nostra è una riflessione ad alta voce, consapevoli che la vicenda non debba sfociare in una "guerra tra poveri',
Per questa ragione Le chiediamo un incontro urgente, anche alla presenza dei rappresentati sindacali, per poter condividere le soluzioni organizzative che riterrete, nel rispetto della Vostra autonomia gestionale, di assumere, conciliando in prima istanza la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari ed, in seconda battuta, le legittime aspirazioni della classe medica a svolgere dignitosamente la propria professione, nel rispetto di leggi e regolamenti.

(Lettera firmata con 12 firme)

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