Legge 221 del 17/12/2012 e novità per i certificati di malattia

Si riducono le categorie esentate dall'invio telematico e si introduce il certificato elettronico anche per i congedi parentali

sabato 05 gennaio 2013


La legge 17 dicembre 2012, n, 221: Misure urgenti per la crescita del Paese prevede importanti novità riguardanti la trasmissione telematica dei certificati di malattia, ivi compresi quelli per congedi parentali per l'assistenza ai figli dei lavoratori dipendenti (privati e pubblici)
L'art. 7 concernente `Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico", ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, estende l'ambito di applicazione delle norme già vigenti sulle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici e sulla loro trasmissione per via telematica, ai dipendenti pubblici attualmente esclusi.

L'estensione riguarda: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e della carriera dirigenziale penitenziaria; il personale della Banca d'Italia, della Consob e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; i professori ed i ricercatori universitari.

Rimane escluso dall'obbligo di rilascio in modalità telematica delle certificazioni di malattia il personale appartenente alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato e al Corpo dei Vigili del fuoco. Si ricorda inoltre che le norme oggetto di estensione di cui all'articolo 55-septies del D.Lgs. 165 del 2001 prevedono, tra l'altro che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; l'obbligo, in tutti i casi di assenza per malattia, di invio della certificazione medica per via telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, il quale l'inoltra, sempre in via telematica, all'amministrazione interessata.

L'art. 7-1 bis prevede che il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia richiesta fornendo un valido indirizzo.

L'art. 7, comma 3, concerne la certificazione di malattia dei figli, in relazione al relativo congedo spettante al lavoratore dipendente (sia privato sia pubblico) e mira ad uniformare gli adempimenti a carico dei medici curanti, che non dovranno utilizzare procedure diverse (telematiche o cartacee) in base alla tipologia del lavoratore.

La novella, confermando che la certificazione in oggetto deve essere rilasciata da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, sostituisce l'obbligo di presentazione al datore di lavoro del medesimo certificato da parte del dipendente con l'invio in via telematica da parte del medico summenzionato all'INPS, il quale l'inoltra immediatamente, sempre in via telematica, al datore di lavoro.

Per l'attuazione delle nuove modalità, si fa tuttavia rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare secondo la disciplina di cui ai capoversi 3 e 3-bis. Il medesimo comma 3 prevede che, ai fini della fruizione del congedo in oggetto, il lavoratore comunichi direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo. La novella in esame appare di immediata applicazione e non subordinata all'emanazione del decreto di cui ai citati capoversi 3 e 3-bis.

Si ricorda che l'art. 55-septies, comma 4, dispone che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza della convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

A seguito dell'intervento della Federazione OMCeO è stato aggiunto un comma che prevede che "affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento".


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