Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Decreto appropriatezza"
Nel ponderoso allegato le prestazioni erogabili nelle varie patologie
mercoledì 20 gennaio 2016

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «condizioni di erogabilita'» le specifiche circostanze
riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla
particolare finalita' della prestazione (terapeutica, diagnostica,
prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico
prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi in
assenza delle quali la prestazione specialistica risulta
inappropriata e non puo' essere erogata nell'ambito e a carico del
Servizio sanitario nazionale;
b) «indicazioni di appropriatezza prescrittiva» le specifiche
circostanze riferite allo stato clinico o personale del destinatario,
alla particolare finalita' della prestazione (terapeutica
diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o
condizioni), al medico prescrittore, all'esito di procedure o
accertamenti pregressi o alla coerenza con le indicazioni di enti
regolatori nazionali o internazionali specificate nell'allegato 1, in
assenza delle quali la prestazione, comunque erogabile nell'ambito e
a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di
inappropriatezza;
c) «specialista» il medico che, in relazione al rapporto di
lavoro in essere, ha titolo per erogare le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario
nazionale.
2. Ai fini dell'applicazione delle condizioni di erogabilita' nella
prescrizione delle prestazioni di radiologia diagnostica di cui al
presente decreto, per la definizione del «sospetto oncologico» di cui
all'allegato 1, note n. 32, 34, 36, 38 e 40 devono essere considerati
i seguenti fattori: 1) anamnesi positiva per tumori; 2) perdita di
peso; 3) assenza di miglioramento con la terapia dopo 4-6 settimane;
4) eta' sopra 50 e sotto 18 anni; 5) dolore ingravescente, continuo
anche a riposo e con persistenza notturna.
3. Ai fini dell'applicazione delle condizioni di erogabilita' nella
prescrizione delle prestazioni di odontoiatria, si intende per:
a) «vulnerabilita' sanitaria» la presenza di condizioni cliniche
che possono essere gravemente pregiudicate da una patologia
odontoiatrica concomitante;
b) «vulnerabilita' sociale» una condizione di svantaggio sociale
ed economico correlata di norma al basso reddito, a condizioni di
marginalita' o esclusione sociale.
Art. 3
Allegati
1. L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, riporta le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, cui sono
associate condizioni di erogabilita' o indicazioni di appropriatezza
prescrittiva. Per ciascuna prestazione sonoindicati:
a) il numero progressivo identificativo (NUMERO NOTA) della
condizione o indicazione che il medico e' tenuto a riportare negli
appositi spazi della ricetta;
b) la notazione (R, H) che, ai sensi del decreto ministeriale 22
luglio 1996, individua la tipologia di ambulatori presso i quali e'
erogabile la prestazione; la notazione * di cui al medesimo decreto
ministeriale e' sostituita dalla condizione di erogabilita' o dalla
indicazione di appropriatezza prescrittiva di cui al presente
decreto;
c) il codice numerico identificativo della prestazione ai sensi
del decreto ministeriale 22 luglio 1996;
d) le condizioni di erogabilita', contrassegnate da lettere
identificative da riportare sulla ricetta, di seguito alla
prestazione prescritta;
e) le indicazioni di appropriatezza prescrittiva, contrassegnate
da lettere identificative da riportare sulla ricetta, di seguito alla
prestazione prescritta.
2. L'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
decreto, riporta:
a) nella colonna A, le patologie diagnosticabili con le
prestazioni di genetica medica, contrassegnate da un codice
alfanumerico (Pxxx) che il medico e' tenuto a riportare sulla
ricetta, di seguito alla prestazione prescritta;
b) nella colonna B, le patologie e condizioni per le quali e'
appropriata l'esecuzione di prestazioni di
citogenetica,contrassegnate da un codice alfanumerico (Cxxx) che il
medico e' tenuto a riportare sulla ricetta, di seguito alla
prestazione prescritta;
c) nella colonna C, le patologie e condizioni oncoematologiche
per le quali l'indagine genetica e/o citogenetica e' indicata per
confermare la diagnosi e/o definire la prognosi, a seguito a indagini
(biochimiche, ematologiche, morfologiche) e valutazioni
specialistiche; le patologie e condizioni sono contrassegnate da un
codice alfanumerico (Exxx) che il medico e' tenuto a riportare sulla
ricetta, di seguito alla prestazione prescritta;
d) nella colonna D, le patologie e condizioni per le quali e'
appropriata l'esecuzione di prestazioni di immunogenetica, a seguito
di indagini (biochimiche, ematologiche, morfologiche) e valutazioni
specialistiche, contrassegnate da un codice alfanumerico (Fxxx) che
il medico e' tenuto a riportare sulla ricetta, di seguito alla
prestazione prescritta;
e) nella colonna E, le patologie e condizioni per le quali e'
appropriata l'esecuzione di prestazioni di genetica molecolare su
materiale bioptico a seguito di indagini (istologiche e morfologiche)
e valutazioni specialistiche, contrassegnate da un codice
alfanumerico (Gxxx) che il medico e' tenuto a riportare sulla
ricetta, di seguito alla prestazione prescritta.
3. L'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente
decreto, indica i criteri in base ai quali sono state identificate le
condizioni di erogabilita' delle prestazioni di odontoiatria, secondo
quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'allegato 2B
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».
Roma, 9 dicembre 2015
Il Ministro: Lorenzin
Allegati dell'articolo
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