Farmacie dei Servizi. Il Decreto in Gazzetta Ufficiale
Commento dello "Studio Cataldi"
martedì 26 marzo 2013

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013 il decreto dell'11 dicembre 2012 del Ministero della Salute che ha fissato i criteri a cui dovranno attenersi le farmacie pubbliche che vogliono aderire ai nuovi servizi: si tratta di cambiamenti di notevole rilevanza, dal momento che consentiranno agli esercizi farmaceutici di erogare un'ampia gamma di prestazioni assistenziali, quali assistenza domiciliare integrata, prelievi di sangue, pagamento di ticket, prenotazione di prestazioni inerenti l'assistenza specialistica ambulatoriale (in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate), ritiro dei referti, fornitura di servizi agli assistiti (anche per mezzo di personale infermieristico).
Nello specifico, potranno erogare i servizi aggiuntivi (dopo aver comunicato all'azienda sanitaria territorialmente competente la volontà di tale intendimento), in primo luogo, le farmacie di cui sono titolari i comuni (necessariamente convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale) e, tra queste, quelle che saranno in grado di garantire: l'osservanza delle disposizioni contenute nei Piani socio sanitari regionali; la non produzione di ulteriori oneri per la finanza pubblica (condizione essenziale ribadita in più punti), così come di eventuali aumenti di personale e, in ogni caso, l'aderenza alle norme sancite dal Patto di stabilità; la collaborazione tra farmacisti (operanti in farmacie pubbliche e private convenzionate) e medici generici. Inoltre, i comuni saranno tenuti a rispettare le disposizioni in materia di spese ed assunzioni e dovranno produrre, con riferimento agli ultimi due esercizi finanziari, risultati di gestione contabile positivi.
Le farmacie con diverse forme di gestione, indicate all'art.5, per l'accesso all'erogazione dei nuovi servizi, non dovranno aver registrato, negli ultimi tre anni di bilancio, perdite progressive. Il decreto demanda all'accordo collettivo nazionale la definizione dei criteri in relazione ai quali gli accordi regionali dovranno stabilire i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito la farmacia erogherà le prestazioni e i parametri di remunerazione (tutte le spese e gli incassi inerenti ai nuovi servizi andranno rendicontati separatamente).
Lemma T.
Le farmacie con diverse forme di gestione, indicate all'art.5, per l'accesso all'erogazione dei nuovi servizi, non dovranno aver registrato, negli ultimi tre anni di bilancio, perdite progressive. Il decreto demanda all'accordo collettivo nazionale la definizione dei criteri in relazione ai quali gli accordi regionali dovranno stabilire i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito la farmacia erogherà le prestazioni e i parametri di remunerazione (tutte le spese e gli incassi inerenti ai nuovi servizi andranno rendicontati separatamente).
Lemma T.
Altri articoli sull'argomento
- Farmacie dei servizi, in G.U. decreto che fissa criteri di gestione
sabato 23 marzo 2013
Non sono però soggette alle disposizioni di questo decreto ministeriale le farmacie comunali