Semplificazioni rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica

Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria)”. L.R. n.18 del 19 luglio 2013.

lunedì 14 aprile 2014

Art. 3 
Rilascio del certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica 

1. L’Associazione o la Società sportiva, ai fini del tesseramento e del rinnovo della certificazione di idoneità, richiede la visita medico-sportiva prevista dal D.M. 18/02/1982 presentando istanza conforme al modello di cui all’Allegato A. 

2. Il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica può essere rilasciato a cittadini e atleti residenti nel territorio della regione Puglia o ad atleti tesserati da Associazioni o Società sportive ubicate nella Regione Puglia. 

3. Il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica avviene a seguito degli accertamenti eseguiti da Medici specialisti in Medicina dello Sport iscritti nell’Elenco di cui al successivo Art.4. Il cittadino che richiede la visita medico-sportiva per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica, anche per la partecipazione a concorsi, deve presentare istanza conforme al modello di cui all’Allegato B. 

4. Il medico specialista, qualora lo ritenga opportuno, potrà rilasciare una certificazione di idoneità per periodi inferiori a quelli previsti dalle Tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982. 

5. Le certificazioni di idoneità/inidoneità sono rilasciate in conformità ai modelli di cui agli Allegati C, D, E, F ed F1

Art. 4 
Elenco regionale dei medici certificatori 

1. La Regione Puglia, ai sensi dell’art.1 della L.R. 18/2013, istituisce l’elenco regionale dei Medici certificatori specialisti in Medicina dello sport (nel seguito elenco) differenziato per discipline sportive riconosciute dal CONI; l’elenco è gestito dalla competente struttura amministrativa della Regione Puglia. 

2. Sono autorizzati al rilascio della certificazione tutti i Medici specialisti in Medicina dello sport iscritti nell’elenco. 

3. Per l’iscrizione nell’elenco, il Medico specialista in Medicina dello Sport presenta specifica istanza, con relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, conforme all’Allegato G. L’istanza e/o la documentazione, se incomplete dei dati richiesti, non daranno luogo all’iscrizione nell’elenco. 

4. Qualora, a seguito di verifica, le dichiarazioni fornite non risultino conformi alla realtà o siano venuti a mancare i requisiti strutturali richiesti dal Regolamento Regionale n.3/2010, si procederà alla sospensione dell’iscrizione del Medico specialista dall’elenco. La riammissione è subordinata alla rimozione degli elementi ostativi, previa verifica da parte della struttura regionale competente. 

5. Il medico specialista, per la variazione della sua iscrizione, deve presentare istanza conforme all’Allegato H. 

6. L’iscrizione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo esplicito alla sua scadenza. 
7. L’elenco è reso pubblico sul portale Regionale della Salute. 


Art. 5 
Gestione dei dati della 
visita medico-sportiva 

1. L’idoneità/inidoneità ai sensi della L.R. 18/2013 e tutti gli altri dati relativi alla visita, inclusi gli esiti degli accertamenti e degli esami devono essere registrati dal Medico certificatore iscritto nell’Elenco e gestiti nel rispetto dei requisiti di riservatezza, protezione e sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 196/2003. 

2. L’esito negativo degli accertamenti di idoneità alla pratica sportiva agonistica è comunicato mediante l’utilizzo della modulistica di cui al comma 5 del precedente art. 3, nei termini e ai soggetti previsti dall’art. 6 del D.M. 18/02/1982. 

3. I dati clinici e strumentali relativi all’accertamento effettuato ai fini del riconoscimento o del rinnovo dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica riportati su supporto cartaceo, devono essere archiviati e conservati a cura del Medico specialista nello studio medico, nella struttura o ambulatorio in cui ha dichiarato di svolgere l’attività; l’archiviazione e la conservazione devono avvenire ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e gestiti nel rispetto dei requisiti di riservatezza, protezione e sicurezza stabiliti dal D.Lgs. 196/2003. 

4. Tutti i dati riferiti alla visita medica ed alle certificazioni sono raccolti e gestiti in forma di Cartella Clinica. Le Associazioni/Società sportive e le Federazioni possono conoscere l’esito dell’accertamento limitatamente ai propri iscritti o agli atleti per i quali ha presentato istanza di visita. 


Capo III 
Sistema Informativo 


Art. 6 
Istituzione del Sistema Informativo 
per la Medicina dello Sport 

1. La struttura amministrativa regionale individua i servizi erogati tramite il Portale regionale della Salute e ne regola l’accesso anche attraverso il processo di autenticazione dell’utente basato sull’utilizzo delle credenziali personali. 

2. La Regione Puglia istituisce il Sistema Informativo per la Medicina dello Sport, nel seguito brevemente Sistema Informativo, per la gestione delle procedure finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica in attuazione della L.R. 18/2013 e del presente Regolamento. 

3. L’istituzione del Sistema Informativo persegue la trasparenza e la dematerializzazione dei procedimenti. 

4. Tutte le procedure di cui al presente Regolamento devono essere svolte con l’ausilio del Sistema Informativo. 

5. Il Sistema Informativo è accessibile tramite la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR-SPC Puglia).ù 

6. Il Sistema Informativo è parte del Sistema della Sanità Elettronica della Regione Puglia istituito ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 15 luglio 2011, n. 16 “Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri”. 

7. Il medico specialista sarà autorizzato all’accesso al Sistema Informativo a seguito dell’avvenuta iscrizione nell’Elenco. 

8. I dati presenti nel Sistema Informativo sostituiscono su tutto l’ambito regionale il “libretto sanitario dello sportivo”, previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità del 18/03/1996 n. 500.4/MSP/CP/643, conforme al modello ministeriale allegato alla circolare SVE/MSP/CP/2459 dell’11 dicembre 1996 e riportato nell’ Allegato J al presente Regolamento. 

9. Le Associazioni/Società sportive e le Federazioni possono consultare, mediante il Portale della Salute, l’esito dell’accertamento limitatamente ai propri iscritti o agli atleti per i quali ha presentato istanza di visita. 

10. L’atleta e il cittadino potranno consultare, tramite il Portale della Salute, mediante accesso controllato, dati e documenti propri e di proprio interesse. 

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