Aboliti i certificati per attività ludico motoria
Nulla varia si certificati per gli sport ad alto impegno Cardio Vascolare
giovedì 12 settembre 2013
Cosa cambia (Fimmg Roma)
Il ministero della salute rispondendo alle richieste di delucidazione pervenite in questi giorni, sancisce di fatto l’abolizione della categoria di certificati Scompare così uno dei certificati piu’ gettonati e diffusi negli studi dei medici di famiglia.
Resta da analizzare il comportamento da tenere, in caso di richieste da parte di strutture che sicuramente richiederanno lo stesso tale certificazione. Certificazione che esula di molto in fatto di importanza dagli altri certificati aboliti.
Comportamento che alla luce dei fatti lascia al medico la decisione, sia della condotta da tenere in merito alla valutazione del paziente, sia dello standard del certificato da erogare. Inoltre in caso di richiesta da parte del paziente non ci si puo’ esimere dall’erogarlo.
Per la tipologia dei medici erogatori dei certificati ludico motori, (andando a decadere l’articolo), sono tutti i medici iscrittall’ordine. Per le altre tipologie di certificati , quelli non agonistici ( coni parascolastiche ecc) resta invarata la discrezionalità del medico per l’effettuazione dell’ECG ma permane l’obbligo di effettuazione Per questa cartegoria i medici abilitati sono I medici di famiglia (di scelta) i Pediatri di libera scelta (di scelta) e i medici sportivi
Nulla varia si certificati per gli sport ad alto impegno Cardio Vascolare. Per questa cartegoria i medici abilitati sono tutti medici di famiglia i Pediatri di libera scelta e i medici sportivi
La risposta del Ministero
OGGETTO: Criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva.
Il ministero della salute rispondendo alle richieste di delucidazione pervenite in questi giorni, sancisce di fatto l’abolizione della categoria di certificati Scompare così uno dei certificati piu’ gettonati e diffusi negli studi dei medici di famiglia.
Resta da analizzare il comportamento da tenere, in caso di richieste da parte di strutture che sicuramente richiederanno lo stesso tale certificazione. Certificazione che esula di molto in fatto di importanza dagli altri certificati aboliti.
Comportamento che alla luce dei fatti lascia al medico la decisione, sia della condotta da tenere in merito alla valutazione del paziente, sia dello standard del certificato da erogare. Inoltre in caso di richiesta da parte del paziente non ci si puo’ esimere dall’erogarlo.
Per la tipologia dei medici erogatori dei certificati ludico motori, (andando a decadere l’articolo), sono tutti i medici iscrittall’ordine. Per le altre tipologie di certificati , quelli non agonistici ( coni parascolastiche ecc) resta invarata la discrezionalità del medico per l’effettuazione dell’ECG ma permane l’obbligo di effettuazione Per questa cartegoria i medici abilitati sono I medici di famiglia (di scelta) i Pediatri di libera scelta (di scelta) e i medici sportivi
Nulla varia si certificati per gli sport ad alto impegno Cardio Vascolare. Per questa cartegoria i medici abilitati sono tutti medici di famiglia i Pediatri di libera scelta e i medici sportivi
La risposta del Ministero
OGGETTO: Criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva.
In riscontro alla nota di codesta Federazione, in data 26 agosto 2013, di pari oggetto alla presente, finalizzata ad acquisire le valutazioni dello scrivente Dicastero in ordine a difficoltà interpretative delle disposizioni introdotte dall'articolo 42-bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto-legge n.69 del 2013, in materia di certificazione sanitaria per l'esercizio delle attività sportive, e così garantirne la corretta attuazione, acquisite le valutazioni della competente Direzione generale, si rappresenta quanto segue.
• Come è noto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189 del 2012, recante disposizioni in materia dí certificazione sanitaria per chi pratica attività sportiva, è stato modificato da un emendamento di iniziativa parlamentare presentato ed approvato al Senato, in occasione della conversione del decreto-legge n.69 del 2013. Tale disposizione è entrata in vigore il 21 agosto 2013.
Con la citata disposizione, al fine dichiarato di "salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni" è stato soppresso l'obbligo della certificazione per l'attività ludico motoria/amatoriale, che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del DL n.158, sopra citato, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.
La stessa disposizione ha confermato l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica, rinviando alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, come l'elettrocardiogramma.
Alla luce delle suddette innovazioni normative, e con specifico riferimento alle questioni sollevate da codesta Federazione, si osserva quanto segue:
a) in ordine al primo quesito, con cui si chiede di conoscere se la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria, introdotta con la norma in esame, ha comportato anche la soppressione delle relative disposizioni recate dal decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, non può che confermarsi quanto disposto dalla medesima norma che, nel sopprimere l'obbligo di certificazione previsto dall'art.7, comma 11, del D.L. n.158 del 2012, ha contestualmente esteso detta soppressione anche alle relative disposizioni di cui al citato decréto del 24 aprile 2013, contenute nell'articolo 2.
b) In ordine al secondo quesito, con cui si chiedono chiarimenti in ordine alla certificazione per l'attività sportiva non agonistica e alla discrezionalità del medico certificatore circa gli ulteriori esami clinici da prescrivere, si osserva che la norma introdotta, nel confermare l'obbligo della medesima certificazione, ha nel contempo rinviato alla valutazione del medico prescrittore la necessità o meno di effettuare ulteriori esami clinici e indagini diagnostiche, come l'elettrocardiogramma.
Ne consegue, pertanto, che l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, riferito a tale ultima specifica certificazione, sia da considerarsi vigente, ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l'obbligo dell'effettuazione dell' elettrocardiogramma.
Ne consegue, pertanto, che l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, riferito a tale ultima specifica certificazione, sia da considerarsi vigente, ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l'obbligo dell'effettuazione dell' elettrocardiogramma.
c) Da ultimo, per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare "gran fondo", nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013.
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