L’attività assistenziale svolta dal medico in formazione

dal Portale dei Giovani Medici

lunedì 10 maggio 2010

L’attività assistenziale svolta dal medico in formazione è connessa per definizione alla formazione. Infatti, la formazione del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

Viene chiaramente specificato che in alcun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo, e che l'impegno richiesto per la formazione specialistica è parificato a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

Il medico in formazione specialistica dovrebbe infine essere riconoscibile come tale dalle persone presenti nelle strutture sanitarie e, in particolare, dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine si propone che le Aziende Sanitarie provvedano a dotare gli specializzandi dei necessari strumenti di identificazione (cartellino con foto-tesserino di riconoscimento).

Rapporto di pubblico impiego
Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Limitazioni
Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria (quest’ultima facoltà è stata recepita dallo schema tipo di contratto all’Art 5, comma 3: E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria).

Deroghe alle limitazioni
L’art 19, comma 11 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) (Allegato 1), recita come segue: “I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale ed essere iscritti negli elenchi di guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica”.

Essendo la predetta Legge Finanziaria posteriore al D.Lgs 368/99 (allegato 2), quanto precedentemente ricordato deve intendersi attuale e pertanto in vigore.

Tali acquisizioni sono per di più chiaramente definite dall’Art 5, comma 2, dello schema tipo di contratto: Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

Il medico specializzando può iscriversi ai corsi di formazione specifica in medicina generale solo una volta terminato il corso di specializzazione o rinunciando al corso stesso.

Le attività predette possono essere espletate compatibilmente con gli obblighi propri della formazione specialistica e sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

La già richiamata facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria*, prevista ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs 368/99 modificato, trova ulteriore sussistenza nella Risoluzione N. 254/E del 29 settembre 2009 emanata dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate (Allegato T): “considerato che l’attività libero professionale intramoenia è esercitata dagli specializzandi sulla base della stessa disciplina amministrativa applicabile ai dipendenti e che le modalità di esercizio dell’attività sono le medesime, si ritiene che in relazione ai compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività intramurale dai medici in formazione specialistica risulti applicabile la disposizione recata dalla lettera e) dell’articolo 50 del TUIR”.

 * N.B.: Non costituiscono reddito da lavoro autonomo i compensi percepiti per l'attività intramuraria dai medici in formazione (Fonte: Unione Consulenti- www.unioneconsulenti.it).

E' quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 254/E del 29 settembre, relativamente ad un'Azienda ospedaliera universitaria che ha autorizzato gli specializzandi a svolgere attività intramuraria. Ciò perché la libera professione è esercitata dagli specializzandi sulla base della stessa disciplina amministrativa che si applica ai dipendenti.

In particolare, il policlinico universitario ricorda che la possibilità di esercitare l'attività intramoenia è stata espressamente riconosciuta ai medici in formazione specialistica dal decreto legislativo 368/19999 che, all'articolo 40, recita: "L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria".

A differenza dei medici del Ssn, però, gli specializzandi non sono legati da un rapporto di lavoro dipendente con l'ospedale universitario presso cui prestano attività. Il loro contratto è infatti finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali specialistiche e "non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Ssn e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi enti".

Inoltre, tornando al caso in questione, il contratto di formazione non viene stipulato con l'Azienda ospedaliera ma con un soggetto giuridico diverso - l'Università - che corrisponde agli specializzandi il trattamento economico spettante, che non è non soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi. Ciò posto, l'istante chiede di sapere qual è il corretto trattamento fiscale che si applica ai compensi per l'attività libero-professionale intramuraria corrisposti ai medici in formazione specialistica: vanno tassati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o di lavoro autonomo?

Nessun dubbio per i tecnici delle Entrate. L'articolo 50 del Tuir, comma 1, lettera e), spiega l'Agenzia, qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro di lavoro dipendente i compensi relativi a prestazioni rese in intramoenia, anche se definiti di tipo "libero professionale", se resi nel rispetto della relativa disciplina amministrativa (articolo 72 della legge 448/1998).

Posto che la disciplina applicabile ai dipendenti regola, con le stesse modalità, anche l'attività esercitata dagli specializzandi, i compensi percepiti da questi ultimi sono sicuramente da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e soggetti a tassazione come tali.

Neanche la circostanza che il contratto di formazione sia stipulato con un soggetto giuridico diverso rispetto al policlinico universitario, vale infatti a ricondurre i compensi in questione nel reddito di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir).

Riassumendo in maniera schematica, sono compatibili con il contratto di formazione di formazione specialistica le seguenti attività: 

- Esercizio della libera professione intramuraria
- Guardia medica
- Sostituzione di medico di base
- Guardia turistica
- Borse di studio per formazione all’estero
- Prestazioni occasionali libero professionali: entro un reddito annuo integrativo massimo consentito pari a circa 5000 euro e quindi documentabile attraverso emissione di ritenuta d’acconto.

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