Protezione Civile - Ordinanza n. 873: Emergenza Ucraina: nuove disposizioni

Accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.

domenica 06 marzo 2022

(Omissis)

Il Dipartimento della Protezione Civile

DISPONE

Articolo 1
(Modello operativo)

1.    Il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 dell’OCDPC n. 872/2022 citata in premessa mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento nazionale con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma. Nella struttura di coordinamento nazionale, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2.  La struttura di coordinamento nazionale promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 2
(Disposizioni di carattere sanitario)

1. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso, in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022 citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

2.    Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022 e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispostivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.

3.    Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall’ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite.

4.    Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3, ènecessario procedere tempestivamente all’offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia.

5.    Le vaccinazioni vengono erogate tramite l’iscrizione al regime di ‘straniero temporaneamente presente’ (codice ‘STP’), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.

6.    Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione.

7. I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, assicurano il tempestivo accesso delle persone di cui al comma 1 ai percorsi disciplinati dal presente articolo oltre ad eventuali ulteriori misure di profilassi successivamente individuate dal Ministero della salute.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 06 marzo 2022


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