INPS: Indicazioni operative sui certificati di malattia dei lavoratori privati indennizzati INPS

Estese le tutele per i lavori fragili sino al 28 febbraio

giovedì 31 dicembre 2020

INDICAZIONI OPERATIVE sui certificati di malattia dei lavoratori privati indennizzati INPS

In riferimento ESCLUSIVO alle tutele previdenziali previste per i lavoratori privati indennizzati da INPS per la malattia, è necessario inquadrarli per semplificazione nelle tre seguenti fattispecie. Si ricorda che gli oneri dei periodi certificati nelle seguenti tipologie saranno posti a carico dello Stato (D.L. 18/2020 art.26 comma 5).

Ø GRUPPO 1. Soggetti ai quali viene prescritto un periodo di quarantena. Trattasi quindi di soggetti sani che hanno avuto contatto stretto con positivi oppure sono loro stessi positivi ma asintomatici, oppure provengono da zone a rischio dall’estero. Nella maggior parte di questi casi c’è un provvedimento del SISP della ASL che ha prescritto la quarantena. Questi lavoratori avranno equiparato tale periodo come malattia. Riferimento normativo: D.L.18/2020 art. 26 comma 1 e D.L. 19/2020 art. 1 comma 2 lettera d) ed e).

Ø GRUPPO 2. Soggetti titolari di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 legge 104/92 nonché portatori di patologie critiche (immunodepressione, esiti oncologici, terapia salvavita) che richiedono permanenza domiciliare precauzionale per il rischio di infezione COVID-19. Trattasi quindi di lavoratori affetti da patologie croniche. Questi lavoratori avranno riconosciuto il periodo certificato di assenza lavorativa come equiparato a ricovero ospedaliero. Questa fattispecie è indicata nel D.L.18/2020 art.26 comma 2, è stata prorogata sino al 15/10/2020 come da LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 -(GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) "2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti  pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato."

Il Comma 481 della Legge di Bilancio dello Stato (n. 178 del 30/12/2020) prevede che:  Le disposizioni dell’articolo 26,commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021

Ø GRUPPO 3. Soggetti affetti da malattia accertata da COVID-19; trattasi di lavoratori con una forma patologica acuta e avranno prescritta una prognosi a cui viene riconosciuta la prestazione di malattia. Riferimento normativo D.L. 18/2020 art.26 comma 6.

In questo momento eccezionale viene chiesto di utilizzare il campo per l’inserimento dei codici nosologici (individuati all’interno della codifica internazionale ICD9CM 2007 utilizzata nel SSN) dedicati e specifici per ogni fattispecie.  

CERTIFICATI AFFERENTI AL GRUPPO 1

Un elemento importante è l’indicazione dei dati identificativi di un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha assegnato al cittadino, secondo un percorso ben delineato, un periodo di permanenza obbligatoria a domicilio. Il certificato di malattia, quindi, dovrà riportare in modo chiaro gli estremi del provvedimento e si può inserire il codice nosologico previsto V07.

Codifica ICD9CM 2007: V07 (Necessità di isolamento e di altre misure profilattiche)

CERTIFICATI AFFERENTI AL GRUPPO 2

In questo gruppo, individuato dal comma 2 dell’art 26 D.L. 18/2020, si è voluto ricomprendere e tutelare tutti quei lavoratori portatori di patologie critiche che, nel momento emergenziale, erano considerati a rischio di infezione da COVID-19, per cui veniva raccomandato un periodo di permanenza al proprio domicilio. Il certificato di malattia doveva riportare una prognosi di durata, come indicato nel citato decreto, possibile fino al 31 luglio 2020, DATA IN CUI E’ CESSATA LA TUTELA IN QUESTIONE.  Le categorie protette erano tutti i lavoratori titolari di art. 3 comma 3 della legge 104/92 portatori di qualsiasi patologia, i soggetti immunodepressi, i soggetti portatori di patologie oncologiche e i lavoratori che effettuavano terapia salvavita. Per questa tipologia di certificati la tutela prevedeva l’equiparazione a ricovero ospedaliero. Per questo gruppo il codice nosologico caratterizzante era il V15.9.

Codifica ICD9CM 2007: V15.9 (Anamnesi personale non specificata con rischio di malattia)

CERTIFICATI AFFERENTI AL GRUPPO 3

Nel caso di lavoratori affetti da patologia accertata da COVID-19, quindi in uno stato patologico acuto, il medico curante redige il consueto certificato di malattia riportante nel campo diagnosi la situazione clinica sofferta dal paziente.

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