Medici di base senza Irap.

Il semplice apporto di lavoro altrui non implica l'esistenza di un'autonoma organizzazione in capo al professionista

mercoledì 31 dicembre 2014

Italia Oggi

Il costo della segretaria divisa pro-quota con i colleghi di studio e il compenso pagato ad altri medici per la sostituzione nel periodo di ferie non concretizzano la presenza di un'autonoma organizzazione. E in assenza di tale presupposto l'imposta non è dovuta. A far segnare un nuovo precedente su un tema che conta ormai migliaia di pronunce è stata la Ctp Reggio Emilia, con la sentenza n. 446/3/14.

Un medico convenzionato con il Ssn aveva presentato ricorso contro il senza diniego al rimborso Irap per otto annualità tra il 2002 e il 2011. Il contribuente, pur ritenendo di non dover pagare, aveva prudenzialmente versato le somme e poi presentato istanza di rimborso. La restituzione era stata negata dall'Agenzia delle entrate sulla base degli importi indicati dalla contribuente nel quadro RE di Unico, che attestavano spese per prestazioni di lavoro dipendente e compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale.

 Si trattava, rispettivamente, della Medici base per retribuzione della segretaria dello studio associato (diviso pro-quota tra i diversi medici titolari) e dei compensi corrisposti ai colleghi che sostituivano la dottoressa nei giorni di assenza. Richiamandosi all'abbondante giurisprudenza della Cassazione, la Ctp evidenzia che il semplice apporto di lavoro altrui non implica l'esistenza di un'autonoma organizzazione in capo al professionista (presupposto richiesto dall'articolo 2 del dlgs n. 446/1997).

Con l'ordinanza n. 3755/2014, peraltro, la Suprema corte aveva espressamente affermato che il principio vale a maggior ragione con riferimento ai medici di base, «tenuti, nell'interesse della sanità pubblica, a un servizio continuo ed efficiente». Senza dimenticare, aggiunge il collegio reggiano, che la presenza di personale di segreteria negli studi medici è prevista dalle linee guida emanate dalla regione Emilia-Romagna. Da qui l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell'Agenzia delle entrate a rimborsare al medico circa 15 mila euro di Irap, maggiorati degli interessi. 

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