Graduatoria Regionale di Medicina generale per l’anno 2012. Approvazione provvisoria.
Bollettino Regionale Puglia n. 162 del 09-11-2012
venerdì 09 novembre 2012

... L’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR del 29/7/2009, all’art. 15 stabilisce che le Regioni predispongono, annualmente, singole graduatorie per titoli per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 del medesimo Accordo, salvo diversa decisione assunta in sede di Accordo decentrato.
Il predetto art. 13 identifica i seguenti settori d’intervento:
• assistenza primaria (AS);
• continuità assistenziale (CA);
• medicina dei servizi territoriali (MS);
• emergenza sanitaria territoriale (ES 118).
Nella fase istruttoria delle domande pervenute è emerso che per alcune posizioni, (i cui nominativi sono stati richiamati nell’allegato “D” composto da n° 1 pagina contenente n° 23 medici) si è verificato una sovrapposizione di titoli accademici e di titoli di servizio, i quali in conformità dell’art. 16 comma 4, sono da valutarsi un’unica volta, in ragione del titolo più favorevole. Tale interpretazione autentica è stata formulata dalla stessa SISAC giusto parere del 28 luglio 2011 protocollo n° 649 che recita testualmente:
“Nel caso di corso di formazione in medicina generale o titolo equipollente la preclusione alla valutazione del servizio contestualmente svolto, ha carattere assoluto e quindi verrà attribuito il punteggio previsto per il titolo conseguito; nel caso di specializzazione non riconosciuta valida ai fini dell’accesso in graduatoria, è possibile riconoscere esclusivamente le attività compatibili con 1’ iscrizione al corso di specializzazione e cioè le attività consentite ai sensi dell’art. 19 comma 11 Legge 28 dicembre 2011 n° 448 (sostituzioni a tempo determinato di medici di assistenza primaria convenzionati con il SSN, nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche), in questa seconda ipotesi, ovviamente, il punteggio per attività di servizio è alternativo (e non sommabile) a quello eventualmente riconosciuto dall’ACN per il titolo conseguito (ad es. art. 16, co. 1, lett. e), data l’applicabilità del principio di cui al primo periodo dell’art. 16, co. 4.”.
Le graduatorie delle singole attività di settore, raggruppate in un unico quadro sinottico, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di consentire ai singoli medici, in applicazione all’art. 15, comma 9, della richiamata Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni (rep. Atti n. 93/CSRI del 29/7/2009), di presentare motivata istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione per il riesame della loro posizione, in relazione delle singole graduatorie di settore.
Successivamente, l’allegato elenco, riportante le graduatorie relative alle singole attività di settore, dopo verifica delle istanze di riesame, eventualmente inviate da parte di medici interessati, è approvato in via definitiva ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per quanto sopra esposto, con riferimento alle diverse posizioni e situazioni evidenziate, si propone di approvare l’allegata graduatoria unica, suddivisa nei singoli settore d’intervento, valevole per l’anno 2012, quale parte integrante e sostanziale del presente atto così composta:
• Allegato A) formato da n° 47 pagine, riportante n. 1452 medici inclusi in graduatoria in ordine di punteggio in cui, a fianco di ciascuno, è rilevato il/i settore/i d’intervento per il quale è stato richiesto l’inclusione;
• Allegato B) formato da n° 32 pagine, contenente, in ordine alfabetico. i medici inclusi in graduatoria.
• Allegato C) formato da n° 2 pagine contenente l’elenco di n° 67 medici esclusi dalla graduatoria, con a margine l’indicazione dei motivi di esclusione.
• Allegato D) formato da n° 1 pagina contenente i nominativi dei n° 23 medici ai cui è stato rivalutato il punteggio, a seguito di sovrapposizione di titoli accademici e titoli di servizio, ai quali in conformità dell’art. 16 comma 4, sono da valutarsi un’unica volta, in ragione del titolo più favorevole.
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