Norme Regionali in materia sanitaria e di esenzioni ticket

Legge Regionale 45/2008 n. 45

mercoledì 31 dicembre 2008

E' la legge regionale n.45/2008 pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n.202 suppl. del 29 dicembre 2008.

Art. 6
(Esenzione ticket disoccupati)


1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 (Disposizioni in materia di sanità), comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e successive modifiche, relativamente all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, per “disoccupato” deve intendersi anche il cittadino che non abbia mai svolto un’attività di lavoro dipendente.

Art. 12
(Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1)


1. L’articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Compartecipazione alla spesa sanitaria)

1. A decorrere dal 1° aprile 2009 i cittadini aventi titolo all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito devono esibire, per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali.

2. II certificato di cui al comma 1 è rilasciato dalle ASL di appartenenza dell’assistito entro il 31 marzo 2009 previa presentazione da parte del cittadino della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell’anno in corso.

3. I cittadini che hanno ricevuto il certificato di esenzione ticket sono tenuti a comunicare all’ASL di appartenenza qualsiasi variazione del reddito, della composizione del nucleo familiare rilevante ai fini fiscali e dello stato di disoccupazione che dia luogo alla decadenza del beneficio acquisito.

4. L’accertamento da parte dell’ASL competente del mancato adempimento di cui al comma 3 comporta la denuncia all’autorità giudiziaria competente.”.

Art. 13
(Incompatibilità dei componenti delle commissioni per l’accertamento dell’invalidità)

1. I componenti, a qualsiasi titolo, ivi compresi i segretari, delle commissioni per l’accertamento della invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono incompatibili con tali funzioni qualora detengano cariche elettive politiche o si candidino per conseguirle
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Successivi provvedimenti

Circolare 1/4/2009 prot. 24/4733/ATP/3: proroga fino al 30 aprile della vecchia codifica.

La Regione Puglia in una nota del 31.3.2009 (prot. 2876) ha prorogato al 30 Aprile la duplice modalità del riconoscimento dell'esenzione ticket in ragione delle difficoltà operative in corso agli sportelli ASL per il rilascio delle attestazioni definitive. Tale circolare di fatto, appare in contraddizione con  la precedente nota 4713, in cui la Regione aveva dichiarato cessata al 31.3.2009 la validità dei codici di esenzioni TOT03 e PAR06

Federfarma, in una comunicazione inviata oggi ai Farmacisti ha chiarito che i codici di esenzione TOT03 e PAR06 corrispondenti alle vecchie esenzioni ticket per la farmaceutica in scadenza al 31/03/2009 potranno ancora essere accettati per le ricette redatte sino al 30/04/2009.



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