Invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (730 precompilato)

Scade domani il termine per l'invio delle ricevute sanitarie rese a privati cittadini nel 2017. Aspre sanzioni per gli iandempienti

mercoledì 31 gennaio 2018

INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

(ANCHE CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI)
Scadenza: 31/01/2018


Il D.Lgs 175/2014 all’art.3 comma 3, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, dispone che entro il 31 gennaio 2018, “i professionisti sanitari” sono tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2017, nonché di quelli relativi ad eventuali rimborsi, per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, come da indicazioni del Decreto M.E.F. del 31 gennaio 2015.
Ricordiamo che i soggetti tenuti all’invio dei suddetti dati sono: 

  • - gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • - le aziende sanitarie locali;
  • - le aziende ospedaliere;
  • - gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • - policlinici universitari;
  • - le farmacie, pubbliche e private;
  • - i presidi di specialistica ambulatoriale;
  • - le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • - gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.


La platea dei soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema TS è stata ampliata per effetto del Decreto del M.E.F. datato 1° settembre 2016. Sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche anche:

  • - gli psicologi;
  • - gli infermieri;
  • - le ostetriche;
  • - le parafarmacie;
  • - i tecnici di radiologia medica;
  • - gli ottici;
  • - i veterinari.


Per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria gli iscritti, ossia i professionisti sanitari correttamente abilitati al sistema TS, possono utilizzare: 

- un’apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito www.sistemats.it, per l’inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa;

- il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS.


L’invio potrà avvenire in due modalità:

  1. sincrono”: trasmissione di ciascun singolo documento fiscale con le relative voci di spesa all’atto dell’emissione della fattura
  2. asincrono”: trasmissione di un file con un insieme di documenti fiscali e relative voci di spesa in formato “cumulativo” e la cui prossima scadenza, relativa al 2° semestre del 2017, è il 31 Gennaio p.v.

 

Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS l’emissione di un numero di protocollo:

  • - che viene restituito come attestazione dell’invio
  • - che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione.


L’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema T.S, può avvenire anche tramite soggetti terzi delegati abilitati a Entratel, come ad esempio il proprio dottore commercialista. (art. 29 codice Privacy) 

Nell’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema T.S da effettuare entro il 31 gennaio 2018, prevale sempre il criterio di cassa; in particolare, come chiarito nelle Faq disponibili sul Portale T.S, i dati delle spese sanitarie devono essere trasmesse tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nel corso del 2017, per la quale il pagamento sia effettuato, anche parzialmente nell’anno 2018, la spesa sanitaria, per la parta pagata nel 2018, non va trasmessa tra le quelle relative all’anno 2017, bensì, il prossimo anno, tra quelle relative all’anno 2018.
 
Regime sanzionatorio per inottemperanza

Chi non trasmetterà i dati entro i temi previsti rischia aspre sanzioni: l'omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati, ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 158/2015, farà scattare una sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione, con un tetto massimo di 50mila euro

In caso di errori, si potrà, tuttavia, evitare la sanzione se la trasmissione corretta viene effettuata entro 5 giorni dalla scadenza oppure dall'avvenuta segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sanzione ridotta a un terzocon tetto massimo a 20mila euro, invece, se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza.