CERTIFICATI: quali prestazioni sono soggette ad Iva.
I chiarimenti della Commissione Fisco Fimmg
mercoledì 01 novembre 2017

Dodici anni fa con circolare 4E del 28 gennaio 2005 si pronunciò anche l'Agenzia delle Entrate, premettendo che per un medico di famiglia le prestazioni non a pagamento sono sempre fuori campo Iva. Per quelle a pagamento si deve tenere conto di due determinanti opposte tra loro: da una parte l'obiettivo della tutela della salute che esclude la prestazione dal campo Iva, dall'altra lo scopo di ottenere un beneficio amministrativo od economico da parte dell'assistito che invece rende la prestazione caricabile di Iva. L'Agenzia cita tra le certificazioni dove prevale la spinta "no-Iva" l'esonero di uno studente dall'educazione fisica, l'idoneità all'attività sportiva (agonistica e non), l'invio di minori in comunità, l'avvenuta vaccinazione. Invece le certificazioni rivolte ad ottenere pensione od assegno di invalidità o quelle peritali per riconoscere risarcimenti post-infortunio rientrano tra le "ivate", così come il certificato per riconoscere l'invalidità e quello, forse più "borderline", per l'idoneità a generica attività lavorativa. Non sono elencate altre prestazioni e in attesa di pronunce ulteriori l'orientamento è che sia il medico ad escludere esplicitamente l'Iva ovunque ravvisi la finalità principale di tutela della salute. Nello specifico, sottolinea la Commissione, «le certificazioni per infortunio sul posto di lavoro o per continuazione di malattia da infortunio professionale che, in assenza di convenzione con l'Inail, il Mmg rilascia a pagamento, sono esentate dall'Iva avendo finalità terapeutica o di prevenzione; quelle per l'ammissione in case di riposo, invece, non essendo riconducibili in alcuna delle fattispecie elencate, fruiscono dell'esenzione a condizione che sulla medesima certificazione sia riportata la dicitura "di tutela della salute"»