La dotazione minima di risorse non salva le Asl dalla responsabilità

Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza n. 21090 della Terza sezione civile,

martedì 20 ottobre 2015

Sole24ore Sanità
Anche se il paziente arriva in ospedale in condizioni disperate e la disponibilità di mezzi e risorse è assai limitata, la struttura sanitaria non va esente da responsabilità. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza n. 21090 della Terza sezione civile, depositata ieri, con la quale è stata confermata la condanna a carico di un’Azienda sanitaria provinciale e a favore della moglie di un uomo deceduto per un infortunio sul lavoro dopo il ricovero in ospedale.

 L’Azienda aveva difeso l’operato del personale sanitario mettendo in evidenza come non si fossero configurati inadempimenti, dal momento che erano invece state pienamente rispettate le normative nazionali e regionali sulla dotazione minima della struttura di pronto soccorso. La Cassazione, però, chiarisce che non si tratta di sindacare le modalità organizzative delle strutture che erogano l’assistenza sanitaria di emergenza e neppure le regole, spesso previste dalla legge, che ne stabiliscono le dotazioni; «piuttosto, anche il pieno rispetto della normativa vigente al riguardo non esime affatto da responsabilità al struttura ospedaliera se, in relazione proprio a quelle condizioni di partenza pur non ottimali, le condotte degli operatori siano valutate comunque inadeguate».

In questo senso vale quanto affermato sul versante, per molti versi attiguo, della responsabilità della pubblica amministrazione per i sinistri dovuti alla conformazione del manto stradale: a dovere essere rispettate sono anche le regole comuni di diligenza e prudenza anche, se è il caso, diverse da quelle sui requisiti di sicurezza o sull'organizzazione minima. La regola, nella lettura della Cassazione, ha una portata generale: non basta osservare le norme espressamente previste, quando si è in presenza di una regola generale di diligenza, radicata nel nostro ordinamento e soprattutto in ambito contrattuale. Così, non è sufficiente che una struttura ospedaliera, pubblica o no, rispetti la dotazione o le istruzioni.