Congedi parentali: circolare dell'INPS
Diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre
domenica 17 marzo 2013
Circolare INPS n.40 del 14/3/2013
Il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
Non sono richieste certificazioni mediche
3 - Trattamento economico, normativo.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.
Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Pertanto, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata con modalità che saranno illustrate con successivo messaggio – fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale (msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).
4. Modalità di fruizione
Ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uni-emens. A tal fine saranno fornite specifiche istruzioni.
Nel caso di domanda di congedo
facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione
della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante
per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con
conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta
dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di
lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.
L’Istituto provvederà alle verifiche
necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori
dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di
fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni
finali del congedo obbligatorio della madre.
Si richiama l’attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.