Rinnovo polizza 30 giorni malattia medici
Comunicazione agli iscritti
mercoledì 02 aprile 2025

Si informa gli iscritti che la polizza “I primi 30 giorni di malattia e le conseguenze economiche di lungo periodo”, in vigore da tanti anni è stata da poco rinnovata.
Come noto a tutti, la polizza è a copertura della perdita pecuniaria dei primi trenta giorni di malattia o infortunio e delle eventuali conseguenze economiche di lungo periodo per invalidità permanente da malattia o infortunio e da morte per infortunio.
Sono assicurati:
Come noto a tutti, la polizza è a copertura della perdita pecuniaria dei primi trenta giorni di malattia o infortunio e delle eventuali conseguenze economiche di lungo periodo per invalidità permanente da malattia o infortunio e da morte per infortunio.
Sono assicurati:
- i Medici di Assistenza Primaria a ruolo unico, a ciclo di scelta e ad attività oraria,
- i Medici di Emergenza Sanitaria,
- i Medici Penitenziari,
- i Medici Fiscali INPS,
- i Medici Convenzionati Esterni Componenti Commissioni INPS.
I PRIMI 30 GIORNI DI MALATTIA
Al Medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta che, per malattia e/o per infortunio si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera di servizio ed abbia comunicato tale impossibilità alla competente A.S.L. e quindi, sia stato sostituito da altro medico/i., la polizza copre il rimborso dell’effettiva spesa sostenuta dall’Assicurato stesso per il sostituto a presentazione della fattura, oppure della ricevuta fiscalmente valida o qualsiasi altro documento valido atto a dimostrare l’avvenuto pagamento della prestazione, rilasciata dal medico sostituto con esatta descrizione del servizio di sostituzione reso.
Al Medico di Assistenza Primaria a sola attività oraria, al Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale e al Medico Penitenziaria che, per malattia e/o per infortunio extraprofessional e, compreso il rischio “in itinere”, si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera di servizio ed abbia comunicato tale impossibilità alla competente A.S.L. e sia stato sostituito da altro medico, la Società corrisponde un indennizzo pari alle competenze spettanti, ma non percepite, sulla base dei compensi previsti dall’ACN con il massimo della media delle ore effettuate nei tre mesi precedenti a quello di accadimento del sinistro.
Al Medico Fiscale INPS che, per malattia e/o per infortunio si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera di servizio di medicina fiscale ed abbia comunicato tale impossibilità alla sede INPS di competenza la Società corrisponde un indennizzo pari alle competenze spettanti, ma non percepite. sulla base dei compensi previsti all’Art. 21 dell’ACN dei Medici INPS, della indennità fissa di reperibilità mensile e dei compensi per le visite mediche di controllo/accessi domiciliari effettuate nei tre mesi precedenti a quello di accadimento del sinistro.
Al Medico Convenzionato Esterno INPS che, per malattia e/o per infortunio professionale, si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera di servizio di medicina fiscale ed abbia comunicato tale impossibilità alla sede INPS di competenza, la Società corrisponde un indennizzo pari alle competenze spettanti, ma non percepite, sulla base dei compensi previsti all’Art. 25 dell’ACN dei Medici INPS, con il massimo della media delle ore effettuate nei tre mesi precedenti quelli di accadimento del sinistro.
ESCLUSIONE DALLA GARANZIA
Sono escluse dalla garanzia unicamente le malattie senza ricovero (fatta eccezione per i Gravi Mali e l’infortunio, comunque sempre inclusi in garanzia) che abbiano colpito il Medico assicurato, o il figlio minore, nei quindici giorni immediatamente successivi alla chiusura di ogni precedente periodo di malattia per il quale sia stato richiesto il rimborso a termini della presente assicurazione. Pertanto, nel caso in cui la malattia o l’infortunio si prolunghi dopo il 30° giorno si consiglia di non chiudere il sinistro ma di proseguire in quanto a partire dal 31° giorno la copertura viene assicurata dall’ENPAM per un periodo max. di 24 mesi consecutivi o non consecutivi nell’arco di 48 mesi.
NOVITÀ PREVISTE IN POLIZZA RIGUARDANTI L’ALLATTAMENTO, LA MALATTIA DI MINORI, L’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
ALLATTAMENTO O ASSISTENZA A NEONATI
In caso di sospensione parziale, nei primi 12 mesi di vita del bambino, ai sensi dell’Art. 22 comma 3 dell’ACN, la Società corrisponde un rimborso dell’effettiva spesa e/o del mancato guadagno fino ad un massimo di € 1.000 per annualità di polizza, per allattamento o assistenza a neonati, senza franchigie o scoperto di polizza.
MALATTIA e/o INFORTUNIO DI MINORE
In caso di malattia e/o infortunio che comporti il ricovero di un figlio/a minore in Istituto di Cura è previsto il rimborso per il sostituto dal primo giorno di ricovero e fino alla dimissione per un massimo di 30 giorni. La garanzia verrà prestata come fosse un sinistro occorso al Medico. In questo caso dovrà essere presentata la lettera di dimissione o qualsiasi altro documento atto a dimostrare l’avvenuto ricovero.
ABORTO NEI PRIMI TRE MESI
E’ prevista un’indennità dal primo giorno di sostituzione fino al trentesimo in conseguenza di un aborto, nei primi tre mesi di gravidanza, fino alla concorrenza massima di rimborso di euro 3.000,00.
(per l’interruzione di gravidanza dal terzo al sesto mese è l’ENPAM a riconoscere un mese di indennità, mentre per l’interruzione di gravidanza dal sesto mese in poi l’ENPAM riconosce cinque mesi di indennità. Anche la gravidanza a rischio è coperta dall’ENPAM fino ai 2 mesi precedenti il parto, quando subentra l'indennità di maternità).
COSEGUENZE ECONOMICHE DI LUNGO PERIODO
INVALIDITA’ PERMANEBNTE DA MALATTIA (comune a tutti i medici assicurati)
L’invalidità permanente conseguente a malattia è garantita per una Somma Assicurata pari a € 125.000,00.
In continuità con le precedenti polizze stipulate per il medesimo rischio e in continuità con la precedente polizza della Cattolica Assicurazioni la nuova polizza comprende le invalidità permanenti da malattia derivanti direttamente o indirettamente da stati invalidanti, preesistenti alla stipulazione del nuovo contratto, salvo che siano stati già denunciati e liquidati dalle precedenti polizze e da situazioni patologiche manifestatesi – cioè diagnosticate e/o curate,
- per i Medici di Medicina Generale, successivamente al 01.01.2010 o dall’ingresso in garanzia del medico assicurato qualora successiva a tale data
- per i Medici Fiscali INPS, successivamente al 30 giugno 2023 o dall’ingresso in garanzia del medico assicurato qualora successiva a tale data
- per i Medici Convenzionati Esterni delle Commissioni INPS successivamente al 31 marzo 2024 o dall’ingresso in garanzia del medico assicurato qualora successiva a tale data.
Il massimale per la copertura della invalidità permanente da malattia è di € 125.000; la percentuale da liquidare, secondo tabella prevista in polizza, è in rapporto al grado di invalidità accertata, secondo un rapporto che valorizza di più le invalidità superiori al 50%, meno quelle inferiori al 50%.
INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO (comune a tutti i medici assicurati)
L’invalidità permanente conseguente a infortunio è garantita a tutti i Medici per una Somma Assicurata pari a € 200.000,00.
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida l’indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale secondo le disposizioni in polizza ed in base alle percentuali indicate nella tabella INAIL secondo le seguenti modalità:
Al Medico di Assistenza Primaria a sola attività oraria, al Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale e al Medico Penitenziaria che, per malattia e/o per infortunio extraprofessional e, compreso il rischio “in itinere”, si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera di servizio ed abbia comunicato tale impossibilità alla competente A.S.L. e sia stato sostituito da altro medico, la Società corrisponde un indennizzo pari alle competenze spettanti, ma non percepite, sulla base dei compensi previsti dall’ACN con il massimo della media delle ore effettuate nei tre mesi precedenti a quello di accadimento del sinistro.
Al Medico Fiscale INPS che, per malattia e/o per infortunio si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera di servizio di medicina fiscale ed abbia comunicato tale impossibilità alla sede INPS di competenza la Società corrisponde un indennizzo pari alle competenze spettanti, ma non percepite. sulla base dei compensi previsti all’Art. 21 dell’ACN dei Medici INPS, della indennità fissa di reperibilità mensile e dei compensi per le visite mediche di controllo/accessi domiciliari effettuate nei tre mesi precedenti a quello di accadimento del sinistro.
Al Medico Convenzionato Esterno INPS che, per malattia e/o per infortunio professionale, si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera di servizio di medicina fiscale ed abbia comunicato tale impossibilità alla sede INPS di competenza, la Società corrisponde un indennizzo pari alle competenze spettanti, ma non percepite, sulla base dei compensi previsti all’Art. 25 dell’ACN dei Medici INPS, con il massimo della media delle ore effettuate nei tre mesi precedenti quelli di accadimento del sinistro.
ESCLUSIONE DALLA GARANZIA
Sono escluse dalla garanzia unicamente le malattie senza ricovero (fatta eccezione per i Gravi Mali e l’infortunio, comunque sempre inclusi in garanzia) che abbiano colpito il Medico assicurato, o il figlio minore, nei quindici giorni immediatamente successivi alla chiusura di ogni precedente periodo di malattia per il quale sia stato richiesto il rimborso a termini della presente assicurazione. Pertanto, nel caso in cui la malattia o l’infortunio si prolunghi dopo il 30° giorno si consiglia di non chiudere il sinistro ma di proseguire in quanto a partire dal 31° giorno la copertura viene assicurata dall’ENPAM per un periodo max. di 24 mesi consecutivi o non consecutivi nell’arco di 48 mesi.
NOVITÀ PREVISTE IN POLIZZA RIGUARDANTI L’ALLATTAMENTO, LA MALATTIA DI MINORI, L’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
ALLATTAMENTO O ASSISTENZA A NEONATI
In caso di sospensione parziale, nei primi 12 mesi di vita del bambino, ai sensi dell’Art. 22 comma 3 dell’ACN, la Società corrisponde un rimborso dell’effettiva spesa e/o del mancato guadagno fino ad un massimo di € 1.000 per annualità di polizza, per allattamento o assistenza a neonati, senza franchigie o scoperto di polizza.
MALATTIA e/o INFORTUNIO DI MINORE
In caso di malattia e/o infortunio che comporti il ricovero di un figlio/a minore in Istituto di Cura è previsto il rimborso per il sostituto dal primo giorno di ricovero e fino alla dimissione per un massimo di 30 giorni. La garanzia verrà prestata come fosse un sinistro occorso al Medico. In questo caso dovrà essere presentata la lettera di dimissione o qualsiasi altro documento atto a dimostrare l’avvenuto ricovero.
ABORTO NEI PRIMI TRE MESI
E’ prevista un’indennità dal primo giorno di sostituzione fino al trentesimo in conseguenza di un aborto, nei primi tre mesi di gravidanza, fino alla concorrenza massima di rimborso di euro 3.000,00.
(per l’interruzione di gravidanza dal terzo al sesto mese è l’ENPAM a riconoscere un mese di indennità, mentre per l’interruzione di gravidanza dal sesto mese in poi l’ENPAM riconosce cinque mesi di indennità. Anche la gravidanza a rischio è coperta dall’ENPAM fino ai 2 mesi precedenti il parto, quando subentra l'indennità di maternità).
COSEGUENZE ECONOMICHE DI LUNGO PERIODO
INVALIDITA’ PERMANEBNTE DA MALATTIA (comune a tutti i medici assicurati)
L’invalidità permanente conseguente a malattia è garantita per una Somma Assicurata pari a € 125.000,00.
In continuità con le precedenti polizze stipulate per il medesimo rischio e in continuità con la precedente polizza della Cattolica Assicurazioni la nuova polizza comprende le invalidità permanenti da malattia derivanti direttamente o indirettamente da stati invalidanti, preesistenti alla stipulazione del nuovo contratto, salvo che siano stati già denunciati e liquidati dalle precedenti polizze e da situazioni patologiche manifestatesi – cioè diagnosticate e/o curate,
- per i Medici di Medicina Generale, successivamente al 01.01.2010 o dall’ingresso in garanzia del medico assicurato qualora successiva a tale data
- per i Medici Fiscali INPS, successivamente al 30 giugno 2023 o dall’ingresso in garanzia del medico assicurato qualora successiva a tale data
- per i Medici Convenzionati Esterni delle Commissioni INPS successivamente al 31 marzo 2024 o dall’ingresso in garanzia del medico assicurato qualora successiva a tale data.
Il massimale per la copertura della invalidità permanente da malattia è di € 125.000; la percentuale da liquidare, secondo tabella prevista in polizza, è in rapporto al grado di invalidità accertata, secondo un rapporto che valorizza di più le invalidità superiori al 50%, meno quelle inferiori al 50%.
INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO (comune a tutti i medici assicurati)
L’invalidità permanente conseguente a infortunio è garantita a tutti i Medici per una Somma Assicurata pari a € 200.000,00.
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida l’indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale secondo le disposizioni in polizza ed in base alle percentuali indicate nella tabella INAIL secondo le seguenti modalità:
- per le invalidità permanenti di grado inferiore o pari al 5% della totale non si fa luogo ad indennizzo;
- per le invalidità permanenti di grado superiore al 5% della totale ma inferiore al 50%, si liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente il 5%;
- per le invalidità permanenti di grado pari o superiore al 50% della totale la percentuale di indennizzo sarà del 100%:
Nei casi invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennizzo si stabilisce tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato a svolgere l’attività di Medico di Assistenza Primaria, o Emergenza Sanitaria Territoriale, Medico Fiscale INPS, Medico Penitenziario, medico convenzionato esterno INPS.
Tuttavia se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente pari o superiore al 50% dalla quale ne consegua la perdita dei requisiti ad esercitare l’attività di Medico Medicina Generale in convenzione ovvero che comporti la perdita dei requisiti ad esercitare l’attività di Medico Medicina Generale in convenzione per il tramite degli A.C.N., compresi i Medici fiscali e convenzionati esterni INPS, verrà liquidato un importo pari al 100% della somma assicurata, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi della presente polizza.
CASO MORTE DA INFORTUNIO (comune a tutti gli assicurati)
Il caso morte conseguente a infortunio è garantito a tutti i Medici per una Somma Assicurata pari a € 250.000,00.
Qualora l’Infortunio avesse per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari.
Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte aumentato ad euro 250.000,00, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Questi in breve gli aspetti salienti della polizza.
La polizza, i moduli di denuncia, il manuale operativo sono reperibili sui seguenti siti:
Tuttavia se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente pari o superiore al 50% dalla quale ne consegua la perdita dei requisiti ad esercitare l’attività di Medico Medicina Generale in convenzione ovvero che comporti la perdita dei requisiti ad esercitare l’attività di Medico Medicina Generale in convenzione per il tramite degli A.C.N., compresi i Medici fiscali e convenzionati esterni INPS, verrà liquidato un importo pari al 100% della somma assicurata, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi della presente polizza.
CASO MORTE DA INFORTUNIO (comune a tutti gli assicurati)
Il caso morte conseguente a infortunio è garantito a tutti i Medici per una Somma Assicurata pari a € 250.000,00.
Qualora l’Infortunio avesse per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari.
Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte aumentato ad euro 250.000,00, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Questi in breve gli aspetti salienti della polizza.
La polizza, i moduli di denuncia, il manuale operativo sono reperibili sui seguenti siti:
- FIMMG – home page – Iscritto (r)assicurato –Inabilità temporanea (link: https://fimmg.org/it/Inabilit%25C3%25A0_Temporanea/)
- ENPAM- Home page – infortuni e malattia – Medicina generale - Primi 30 giorni – www.polizza 30giornimedici.it( link: https://www.enpam.it/comefareper/infortuni-e-malattie/inabilita-temporanea-medici-dellassistenza-primaria/)