Farmaci con regime di fornitura limitativo (RRL, RNRL): prescrizione e rimborsabilità

Precisazioni della ASL Bari - Servizio Farmaceutico

martedì 23 aprile 2019

Oggetto: Farmaci con regime di fornitura limitativo (RRL, RNRL): prescrizione e rimborsabilità

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) definisce "farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL, RNRL)" i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici specialisti o a taluni contesti assistenziali.

In Puglia, con il Regolamento Regionale n.17/17 sono state abrogate le limitazioni previste dal precedente Regolamento Regionale n. 17/2003, relative all'utilizzo della ricetta rossa o della equivalente ricetta dematerializzata da parte dei medici specialisti dipendenti del SSR o in regime di convenzione con il SSR.

Pertanto, alla luce della normativa nazionale e regionale ed ai fini della prescrivibilità e rimborsabilità in regime di SSN, per i farmaci di classe A con obbligo di ricetta limitativa vige quanto segue:

1. classe A-RRL/RNRL con obbligo PT: nel caso in cui il farmaco fosse soggetto ad obbligo di piano terapeutico (PT), il medico specialista (afferente alle strutture pubbliche/private accreditate individuate dalla Regione) deve redigere il piano terapeutico (PT) in Edotto, mentre gli MMG/PLS devono provvedere alla ricettazione in regime di rimborsabilità SSN;

2. classe A-RRL/RNRL: nel caso in cui il farmaco non fosse soggetto ad obbligo di piano terapeutico (PT), unicamente i medici specialisti afferenti a strutture pubbliche, individuate dalla Regione, devono ricettare in regime SSN, su ricetta rossa o ricetta dematerializzata; mentre se il farmaco è prescritto su ricetta bianca da parte dei medici delle strutture private accreditate, individuate dalla Regione, può essere trascritto dai MMG/PLS su ricetta rossa o ricetta dematerializzata, qualora ricorrano le condizioni per la sua erogabilità a carico del SSR, da verificarsi a cura dello stesso MMG o PLS.

Per quanto sopra citato, si evidenzia che è decaduto quanto specificato nella nota regionale prot. AOO/152/7853 del 07/06/2013, ovvero che i medicinali in regime di fornitura limitativo (RRL, RNRL) fossero ricettati dagli MMG/PLS, con obbligo di biffatura della casella suggerita (S).

Infine si evidenzia che, i farmaci di classe A con regime di fornitura limitativo (RRL, RNRL) non sono rimborsabili e sono a carico del cittadino qualora prescritti al di fuori dei centri prescrittori individuati dalla Regione o da specialisti operanti in regime di attività libero professionale.

Quanto descritto ha lo scopo di promuovere una prescrizione appropriata in termini di prescrivibilità e rimborsabilità, pertanto si raccomanda alle SS.LL. la massima divulgazione della presente.

Distinti saluti.