“Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale”

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2018, n. 66 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 suppl. del 20-12-2018

venerdì 21 dicembre 2018

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Art. 1 Finalità

1. La presente legge ha la finalità, in coerenza con l’articolo 10, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia, di creare una più solida integrazione tra ospedale e territorio, decongestionando l’attività delle strutture di pronto soccorso dagli interventi connessi a problematiche di bassa criticità, aumentando l’appropriatezza delle cure e riducendo i tempi d’attesa.

 Art. 2 Servizio di continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso 1. In coerenza con la finalità di cui all’articolo 1, presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità. 2. Con provvedimento della Giunta regionale sono adottate le misure organizzative necessarie ai fini dell’attuazione del presente articolo.

Art.3 Norma finanziaria 1. La presente legge non comporta nuove spese o minori entrate per il bilancio regionale, configurandosi come atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale.

 La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 DIC. 2018 MICHELE EMILIANO