Incompatibilità: vietato mentire sul lavoro svolto durante la formazione

Intanto aumentano le polemiche sulla disparità di trattamento tra corsisti e specializzandi

venerdì 09 ottobre 2015

Sole24ore Sanità

Il medico che svolge attività incompatibili durante la formazione, può commettere un inadempimento sanzionabile dal punto di vista contrattuale, ma non necessariamente un danno alle pubbliche casse. Nel caso di attività di lavoro incompatibili con il corso di studi, nella fattispecie in Medicina generale, l’eventuale obbligo di restituzione della borsa di studio illegittimamente (rectius: illecitamente) percepita dallo specializzando va valutato in ragione del mancato effettivo svolgimento del periodo di formazione e, di conseguenza, deve essere accertato con riferimento al rispetto degli obblighi formativi imposti e disciplinati dagli articoli 24, 26 e 27, del decreto legislativo 368/1999, e integrato e/o modificato dal Dlgs 277/2003.

Con questa motivazione la Corte dei conti sezione centrale d’appello, sezione prima, con la sentenza 504/2015 ha accolto il ricorso del medico, disposta dalla Corte regionale marchigiana, che l’aveva obbligata alla restituzione di oltre 20mila euro della borsa ritenuta illegittimamente percepita durante il corso di studi 2004-06.

Una vicenda che aveva avuto anche risvolti penali, in quanto la dottoressa aveva dichiarato, sia all’inizio del corso che al termine dello stesso, di non svolgere e di non avere svolto attività incompatibili secondo la succitata normativa, la partecipazione al corso comporta «un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome competenti» e che «la formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno.

La frequenza al corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio sanitario nazionale, né con i medici tutori». Anche il Cup, in sede penale, mandò indenne il medico dall’accusa di truffa ritendo che avendo svolto con correttezza e precisione il corso ritenendolo responsabile solo per la falsa dichiarazione. sentenza 504/2015 Incompatibilità: normativa e giurisprudenza La disciplina positiva delle incompatibilità, posta dal Dlgs 368/1999 e modifiche, è stata anche confermata dal Dm 7 marzo 2006 del ministero della Salute ha ribadito che «è inibito al medico in formazione l’esercizio di attività libero-professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo», fatte salve «le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Ssn, nonché le guardie mediche notturne, festive e turistiche». Incompatibilità: normativa e giurisprudenza

Alle cause d’incompatibilità, risulta correlata la “sanzione” dell’espulsione dal corso (articolo 11, comma 4, secondo periodo; comminabile solo «in presenza di accertata incompatibilità») norma che però è successiva alla vicenda in oggetto. Pertanto, per i casi come quello all’esame - non “coperto” dalle prescrizioni del predetto regolamento ministeriale - l’eventuale “diritto-dovere” dell’Asur d’interruzione del rapporto può configurarsi unicamente in termini “contrattualistici”.

Sul punto si ritiene di dover comunque precisare che la giurisprudenza più autorevole e persuasiva della Corte dei conti, avente a oggetto rapporti “di fatto” con l’Ente pubblico, ha negato - con riferimento a ipotesi di risorse pubbliche attribuite pertanto sine titulo - che dalla mera invalidità della fonte del rapporto obbligatorio possa discendere ex-sé un pregiudizio erariale, considerato che l’azione del Procuratore regionale non ha una funzione direttamente sanzionatoria di una condotta contra legem (la quale potrebbe anche non aver prodotto un danno patrimoniale), bensì quella risarcitoria di un danno economicamente valutabile (cfr., tra le altre, Ss.Rr. 18 dicembre 1997, n. 80/A e Sezione Lazio 28 aprile 2005, n. 935); dovendosi oltretutto altresì escludersi che la responsabilità amministrativa possa integrare una “responsabilità formale” - sostanzialmente di natura sanzionatoria, vale a dire scollegata dall’accertamento di un effettivo nocumento patrimoniale della Pa - ipotesi peraltro non scevra da rilevanti “dubbi”, afferma la sentenza, in ordine alla legittimità costituzionale di siffatta opzione interpretativa (in termini, Sezione Marche 17 gennaio 2011, n. 26), danno che nella fattispecie non solo non venne dimostrato dalla procura ma vi fu evidenza che la dottoressa aveva seguito il corso all’interno di un rapporto contrattuale “sinallagmatico”. In senso opposto il precedente dalla medesima sezione della Corte dei conti d’appello n. 99 del 3 febbraio 2015, riguardante anche in quel caso un corsista Marchigiano, ha dovuto rifondere per «non avere tratto dal corso medesimo tutte le utilità che questo poteva offrire e ciò indipendentemente anche dal conseguimento della certificazione finale». In quanto ha impedito alla Regione di utilizzare quei fondi per formare al corso di altro idoneo candidato.

È da segnalare che da più parti, si stanno sollevando questioni di pregiudizialità costituzione della normativa specifica in quanto il valore della borsa, attualmente intorno euro 11.603,50 non è considerata «giusta retribuzione» in ragione dei grossi limiti ad all’attività lavorativa, al contrario del medico in specializzazione ospedaliera che può lavorare anche in ospedale, oltre che fare guardie mediche e sostituzioni come nel caso del borsista in medicina generale, percependo però una borsa di 25.000 euro per i primi due anni di specializzazione, di 26.000 euro per i successivi anni. Una difformità che sta spingendo molti medici in formazione a rivolgersi al Tribunale del Lavoro per chiederne la parificazione delle borse. Una vicenda che farà ancora parlare di sé.