Emergenza Sanitaria - Circolare 12 gennaio 2022

Nota r_puglia/AOO_005/PROT/12/01/2022/0000303

giovedì 13 gennaio 2022

(sintesi)

Si sottolinea che per i soggetti sottoposti a isolamento e che rientrano alternativamente in una delle categorie descritte nella tabella di sintesi allegata, il Ministero della Salute ha previsto che il periodo di isolamento possa essere concluso a seguito della esecuzione di un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo.

 Si evidenzia che il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», all’art. 1, comma 1, ha previsto l’accesso a determinati servizi ed attività, ivi elencate, esclusivamente ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b), c-bis), e all’art. 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legge n. 52 del 2021.

Nello specifico, trattasi di soggetti che: a) hanno completato il ciclo vaccinale primario o ricevuto la dose di richiamo; b) sono guariti da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute; c) sono guariti da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Con la circolare prot. 60136 del 30.12.2021 il Ministero della Salute ha, pertanto, previsto la cessazione del periodo di isolamento a seguito della esecuzione di un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo.

 Considerato che, ai sensi dell’art. 7 del DPCM 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52», i test antigenici rapidi ammessi sono solo quelli inclusi nella Health Security Committee (HSC Common List) dell’UE 1 e, quindi, validi anche in Italia per l’emissione delle Certificazioni verdi COVID-19 (cd. Green pass) e tenuto conto che la circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30.12.2021 è stata emanata in attuazione dei commi 6 e 7 dell’art. 1 del decreto-legge n.33/2020 e ss.mm.ii. che disciplinano gli obblighi conseguenti all’emissione dei provvedimenti di inizio/fine quarantena e di isolamento e che, in ragione dei provvedimenti di “fine isolamento”, sono generati dalla piattaforma nazionale DGC i Certificati digitali europei COVID (già Digital Green Certificate), ne consegue che i test antigenici rapidi erogabili dalle strutture e dai professionisti sanitari sono solo quelle inclusi nella Health Security Committee (HSC Common List) dell’UE.


...

L’esecuzione, a titolo gratuito, dei test antigenici rapidi può avvenire presso le farmacie convenzionate e presso le strutture sanitarie private autorizzate e presso quelle accreditate facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e che hanno aderito ai protocolli nazionali, in favore delle seguenti categorie di soggetti:
a) in favore dei minori di età compresa tra 12 e 18 anni, ai sensi dell’art. 5, del DL 23/07/2021 n.105, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 16/09/2021 e ss.mm.ii.; con l’intervento normativo di cui all’art. 9, comma 1, lett. a), del DL 24/12/2021 n. 221, è stata disposta l’estensione fino al 31/03/2022 dei termini di efficacia delle disposizioni di cui ai protocolli d’intesa attuativi del prefato art.5 del DL 105/2021;
 b) in favore della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla auto-sorveglianza (di cui all'articolo 4 del DL 07/01/2022, n.1 e alla circolare interministeriale prot. 00011 del 08.01.2022), ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DL 07/01/2022 n. 1 che prevede l'esecuzione gratuita, fino al 28/02/2022, di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata (ricetta dematerializzata SNN) dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

 In tutti i casi, i test antigenici rapidi erogabili dalle farmacie e dalle strutture sanitarie private autorizzate e da quelle accreditate devono essere quelli di cui all’art. 9 comma 2 lett. b) del DL n.52/2021 e ss.mm.i. e, quindi, quelli di cui all’art. 7 del DPCM 17.06.2021 e ss.mm.ii., ossia i test antigenici rapidi inclusi nella Health Security Committee (HSC Common List) dell’UE 2 per l'emissione dei Certificati digitali europei COVID (già Digital Green Certificate

(...)

Alla luce dell’attuale scenario epidemiologico connesso alla scoperta e alla circolazione diffusa della nuova variante Omicron, nonché al panorama di alta prevalenza di SARS-CoV-2 a livello nazionale, si precisa che, come indicato dal Ministero della Salute con circolare prot. 00060136 del 30.12.2021, il test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2 può validare la diagnosi di caso Covid-19 senza necessità di eseguire il test SARS-CoV-2 molecolare di conferma.

 Sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute, si chiarisce che:
 • la revoca dei Green pass avviene solo in base all’esito positivo del test molecolare, in ragione di quanto previsto dall’art. 8 comma 5 del DPCM 17.06.2022 e ss.mm.ii.;
 • il ripristino del Green pass avviene in base all’esito negativo del test molecolare e di quello antigenico rapido, in ragione di quanto previsto dal DL n.229/2021 e dalla circolare del Ministero della Salute prot. 00060136 del 30.12.2021