Stato di emergenza al 31 gennaio 2021. Obbligo di Mascherine

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - In vigore dal 8/10/2020

mercoledì 07 ottobre 2020

Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure  urgenti  strettamente   connesse   con   la   proroga   della
  dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»; 
    b) al comma 2, dopo la  lettera  hh)  e'  aggiunta  la  seguente:
«hh-bis) obbligo di avere sempre con se'  dispositivi  di  protezione
delle   vie   respiratorie,   con    possibilita'    di    prevederne
l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi  all'aperto  a  eccezione  dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze
di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le
attivita' economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonche'
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando  esclusi
da detti obblighi: 
      1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
      2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
      3) i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche'  coloro  che  per  interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.». 
  2.  Al  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  1,  comma  16,  le  parole  «,   ampliative   o
restrittive,  rispetto  a  quelle  disposte  ai  sensi  del  medesimo
articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive  rispetto  a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2,  ovvero,  nei  soli
casi e nel  rispetto  dei  criteri  previsti  dai  citati  decreti  e
d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, le  parole  «15  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
  3.  Al  decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 3, le parole:  «15  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il numero 16 e' inserito il seguente: «16-bis  Articolo
87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; 
      2) il numero 18 e' sostituito dal seguente: «18  Articolo  101,
comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; 
      3) dopo il numero 19 e' inserito il seguente: «19-bis  Articolo
106  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; 
      4) dopo il numero 24 e' inserito il seguente: «24-bis  Articolo
4  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»; 
      5) i numeri 28 e 29 sono soppressi; 
      6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti: 
        «30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
        30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.
77»; 
      7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis  Articolo
221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»; 
      8) dopo il numero 34 e' aggiunto il seguente: «34-bis  Articolo
35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104». 
  4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «del  comma  1,  primo  periodo,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 6 e 7». 
                               Art. 2 
 
         Continuita' operativa del sistema di allerta COVID 
 
  1. All'articolo  6,  del  decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2020,  n.  70,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo
fine indicato al comma  1,  previa  valutazione  d'impatto  ai  sensi
dell'articolo  35  del  regolamento  (UE)  2016/679,  e'   consentita
l'interoperabilita' con le piattaforme che operano, con  le  medesime
finalita', nel territorio dell'Unione europea.»; 
    b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto  con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  e  comunque
non oltre il 31  dicembre  2020,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle esigenze di protezione e prevenzione  sanitaria,  legate  alla
diffusione  del  COVID-19   anche   a   carattere   transfrontaliero,
individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, e comunque entro il  31  dicembre
2021,». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  sul  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                               Art. 3 
 
Proroga  di  termini  in  materia  di  nuovi  trattamenti  di   cassa
  integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa  integrazione  in
  deroga 
 
  1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e  il
rilancio dell'economia», sono differiti al 31 ottobre 2020. 
                               Art. 4 
 
Attuazione della direttiva (UE)  2020/739  della  Commissione  del  3
  giugno 2020, concernente l'inserimento del  SARS-CoV-2  nell'elenco
  degli agenti biologici di cui e' noto che possono causare  malattie
  infettive nell'uomo 
 
  1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» e' inserita la
seguente:  «Sindrome  respiratoria  acuta  grave  da  coronavirus   2
(SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) e' cosi' formulata: «0a) In  linea
con  l'articolo  16,  paragrafo  1,  lettera  c),   della   direttiva
2000/54/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  il  lavoro  di
laboratorio diagnostico non  propagativo  riguardante  il  SARS-CoV-2
deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano  procedure
equivalenti  almeno  al  livello  di  contenimento   2.   Il   lavoro
propagativo riguardante il SARS-CoV-2  deve  essere  condotto  in  un
laboratorio con livello di contenimento 3 a una  pressione  dell'aria
inferiore a quella atmosferica.». 
                               Art. 5 
 
Ultrattivita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
                           settembre 2020 
 
  1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque  non  oltre  il  15  ottobre
2020, continuano ad applicarsi le misure  previste  nel  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  7   settembre   2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche'
le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis),
del decreto-legge n.  19  del  2020,  come  introdotta  dal  presente
decreto, dell'obbligo di avere  sempre  con  se'  un  dispositivo  di
protezione delle vie respiratorie, nonche' dell'obbligo di indossarlo
nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e  in  tutti  i
luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche
del luogo o per le  circostanze  di  fatto,  sia  garantita  in  modo
continuativo la condizione  di  isolamento  rispetto  a  persone  non
conviventi, e comunque con salvezza  dei  protocolli  e  linee  guida
anti-contagio  previsti  per  le  attivita'  economiche,  produttive,
amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di
cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi: 
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
    b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'. 
                               Art. 6 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  a  eccezione  di  quanto
previsto dal comma 2. 
  2.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  n.  34-bis
dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n.  83,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  25  settembre  2020,  n.  124,  come
modificato dal presente  decreto,  e'  autorizzata  per  l'anno  2020
l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di  cui  euro  1.365.259  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595
per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del  personale.   Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di  cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1. 
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede