Non licenziabile il dipendente se non comunica la malattia per indisponibilità del medico

La sentenza della Cassazione 10838 del 4 maggio 2017 sancisce quali sono le modalità da seguire.

venerdì 30 giugno 2017

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Ancora novità in merito ai certificati medici per coloro che per malattia sono costretti ad assentarsi sul lavoro. La novità riguarderebbe ad una problematica ricorrente, in quanto non sempre il dipendente in malattia non riesce sempre a farsi rilasciare il certificato medico dal proprio medico, rischiando così il licenziamento.

A tal proposito la Corte di Cassazione in una sua recente pronuncia, afferma che il dipendente non è licenziabile se non può comunicare la prosecuzione della malattia, e quindi il certificato ulteriore rispetto a quello originario, se il medico di base non è disponibile.

La sentenza n. 10838/17 della Corte di Cassazione è stata sancita lo scorso 4 maggio 2017, ma il tema malattie e certificati medici è ricorrente, ma in alcuni casi alcuni lavoratori non sanno ancora bene come comportarsi, in questo articolo vi segnaliamo alcune delle regole basi per poter usufruire di tali certificati senza dover rischiare il licenziamento.

Nel caso di malattia del dipendente è necessario comunicare all’azienda nel caso di malattia, anche con una comunicazione telefonica la protrazione della malattia, se poi il dipendente non è in grado di farsi rilasciare il certificato di prolungamento del periodo di malattia dal medico curante, anche se solo per una ragione che non è dipendente dal dipendente ma bensì dal proprio medico, non è giustificato un licenziamento da parte dell’azienda.

Il dipendente in ogni caso non deve essere obbligato ad indicare sin dall’inizio della malattia i possibili sviluppi della stessa, non potendo l’azienda chiedere al lavoratore una prognosi sulla durata dell’assenza e per tale ragione il lavoratore può farsi anche rilasciare un certificato medico per un solo giorno di malattia o per più giorni.

Qualora la malattia del dipendete dovesse prolungarsi, il dipendente dovrà comunicare al datore di lavoro l’ulteriore certificato medico di prosecuzione della malattia stessa, solo se il lavoratore è impossibilitato a inviare la certificazione per una causa a lui indipendente, ma riconducibile al proprio medico, non potrà subire alcuna licenziamento.

Altra ipotesi di malattia di un lavoratore è quella in cui l’interessato finisca la malattia prima del termine che viene indicato sul certificato medico, e in tal caso il dipendente sarà tenuto a comunicare la guarigione anticipata al datore di lavoro per poter poi tornare prima a lavorare.

Fonte MIUR