Erogazione prestazioni sanitarie e accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario di Puglia

Disposizioni valide a decorrere dal 4 maggio prossimo

sabato 02 maggio 2020

(omissis)

SI DISPONE

1. a far tempo dal 4/5/2020, che tutte le strutture pubbliche, private accreditate ed autorizzate, potranno riattivare le attività sanitarie di specialistica ambulatoriale, anche quelle rese all’interno dei Presidi Territoriali di Assistenza, definendo un piano complessivo, che potrà essere aggiornato o modificarsi in base alle condizioni di contesto nel rispetto puntuale delle indicazioni, di cui all’allegato A) unitamente a quanto riportato alla presente disposizione nonché negli allegati n. 4, n. 5 e n. 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, quale parte integrante e sostanziale;

2. di prevedere che le suddette disposizioni valgono per le attività rese in regime istituzionale, libero professionale intramoenia, di accreditamento ed autorizzativo;

3. di stabilire, inoltre, che ciascuna azienda, di cui al punto 1), definisca, relativamente alla propria branca ed in relazione ai criteri di sicurezza ed ai percorsi definiti dal relativo documento allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, 
la propria “capacità produttiva”, valutando le risorse disponibili in considerazione dei fattori di carattere organizzativo, clinico e assistenziale, e tenuto conto del pieno svolgimento delle attività;

4. di stabilire che, nella fase di avvio, le strutture pubbliche e private accreditate dovranno con un’azione di “recall” richiamare i pazienti già prenotati nel periodo di vigenza della sospensione, con codice di priorità “P”, che non hanno potuto effettuare la prestazione, tenuto conto che quelle con codici U e B non sono state mai sospese;

5. di stabilire che, per le strutture private accreditate, l’erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nei limiti dei tetti di spesa assegnati nell’anno 2020, nel rispetto delle griglie, compilate e autocertificate dagli erogatori. Con riferimento ai pazienti non residenti nella Regione Puglia, invece, nel rispetto del volume finanziario prodotto e riconosciuto a ciascuna struttura nel corso dell’anno 2011, decurtato del 2%;

6. di stabilire la possibilità per gli erogatori privati accreditati di trasferire nell’esercizio 2021 la quota del tetto di spesa assegnato nel corso dell’anno 2020 e non fatturato in ragione della sospensione dell’attività, determinata dal periodo emergenziale;

7. di stabilire che la ripresa delle attività, per le strutture che erogano le prestazioni di specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento e per tutta la durata della fase emergenziale, non è vincolata all’obbligo del rispetto del dodicesimo dei tetti mensili , così come previsto dall’art. 1 dei relativi contratti di branca, con la conseguenza che non si applicano, limitatamente all’anno 2020, le penalizzazioni previste all’art. 2 dei relativi contratti di branca. Resta inteso che le prestazioni dovranno comunque essere garantite per l’intero arco dell’anno;

8. di stabilire che i Direttori Generali delle ASL dovranno procedere a definire la sottoscrizione degli accordi contrattuali entro il 31/5/2020, apportando negli schema – tipo del contratto le modifiche richiamate nella presente disposizione;

9. che le indicazioni formulate con la presente disposizione si riferiscono ad un modello organizzativo dinamico, che sarà oggetto di eventuali modificazioni ed integrazioni, anche sulla base delle evidenze che dovessero emergere nella fase di applicazione pratica nonché dal confronto con le organizzazioni rappresentative di settore.

Firmato: Montanaro - Emiliano

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