Validità temporale delle ricette

Abolito il termine di validità di 10 giorni per le prescrizioni di diagnostica: le ricette non scadono

mercoledì 12 novembre 1997

VALIDITA' DELLE RICETTE

ABOLITO IL TERMINE DI VALIDITA' DI DIECI GIORNI PER LE PRESCRIZIONI DI DIAGNOSTICA CLINICA E DI LABORATORIO

Dalla Circolare Assessorato Reg. Puglia n. 25578 del 12.11.97

Oggetto: validità temporale prescrizioni specialistiche; precisazioni.

Facendo seguito alla circolare assessorile n.241230001116118 del 28.10.96, considerato che l'applicazione dei punto 1.4 della deliberazione di G.R. n.6605 dei 29.12.95 continua a formare oggetto di numerosi dubbi e perplessità, si ritiene di dover precisare quanto segue.

Il punto 1.4 della surrichiamata deliberazione prescrive che le prestazioni specialistiche richieste dal medico di base devono essere fruibili immediatamente e comunque non oltre 10 gg. dalla data di prescrizione.

Tale prescrizione è posta al fine di garantire agli assistititi una pronta fruizione delle prestazioni specialistiche e non introduce alcun principio di validità temporale della ricetta.

Si ritiene pertanto che, lungi dal voler porre a carico dell'assistito ulteriori gravami, tale disposizione impone alle 'strutture pubbliche o private transitoriamente accreditate di erogare prontamente la prestazione specialistica ma non pregiudica la validità della prescrizione nell'ipotesi che l'assistito si rivolga alla struttura che eroga le prestazioni dopo il suindicato limite temporale


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