Pubblicato sul BUR la DGR 44/17 che sblocca i fondi per la Medicina Generale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 10-2-2017

lunedì 13 febbraio 2017

(omissis)

1. I fondi di cui agli articoli 3 e 5 dell’AIR sono unificati (C. 2,2 + 2,15 + 1,75) a partire dal 1/1/2017, dando
vita al fondo unico associazionismo complesso della medicina generale pugliese per il riconoscimento
delle relative indennità.

2. II fondo unico associazionismo complesso della medicina generale pugliese è ulteriormente alimentato
dalle risorse residue rivenienti dalla mancata assegnazione in ciascuna azienda alla data del 31 luglio
2016 delle indennità di complessità derivanti dall’istituto dell’indennità di complessità di cui alla DGR
1033/2015 e alla Determina PATP n. 221 del 22/6/2015. A tal fine, la Regione assegna alle ASL la quota
parte delle risorse residue dell’indennità di complessità dividendo la somma residua per i cittadini residenti
in Puglia alla data del 1 gennaio 2016 e li distribuisce alle ASL in ragione della popolazione residente
nella ASL alla stessa data.

3. In ogni ASL a partire dal 1/1/2017 sono esaminate tutte le domande, ivi comprese quelle pendenti (sono
escluse le domande singole relative alla indennità nazionale) relative alla concessione delle indennità di 
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super rete, super gruppo, e del relativo personale di studio e personale infermieristico e/o sanitario dopo
averle graduate in un unico elenco aziendale basato sull’ordine cronologico di arrivo.

4. A parità di data di arrivo è accolta prioritariamente l’istanza per l’indennità associativa o di personale
proposta dal medico con maggiore anzianità di convenzionamento o nel caso di forma associativa quella
in cui risulta parte il medico con maggiore anzianità. In tal caso il beneficio si estende a tutti i componenti
della forma associativa, e comunque fino alla capienza del fondo costituito con le modalità del presente
accordo.

5. Fino a quando i fondi aziendali di cui all’art. 59 lettera 8 comma 4) relativi alla forma associativa gruppo
e rete sono capienti, le indennità di super gruppo e super rete riconosciute ed erogate sono composte
dalla quota nazionale e da quella regionale sino alla concorrenza dell’importo previsto dall’AIR.
6. Quando i fondi nazionali di gruppo e rete si esauriscono, l’azienda eroga l’indennità di super rete ( pari
a € 8,375) e di super gruppo( pari a € 13,79) prelevando l’intero importo, così come individuato dall’AIR,
dal fondo unico aziendale di cui al presente accordo.

7. In ogni caso non è necessaria la costituzione di una rete o di un gruppo per poter accedere alla costituzione
di una associazione complessa super rete o super gruppo, potendosi aderire o costituire direttamente
la super rete o il super gruppo partendo da qualsiasi assetto pre-esistente, modificando il provvedimento
di Giunta Regionale n. 425/2011.

8. A partire dal 2017, le risorse del fondo unico associazionismo complesso, di cui al presente accordo, non
utilizzate e/o spese nell’anno in corso, costituiscono, ai sensi del comma 2 dell’art. 61 dell’AIR recepito
con DGR 425/2011, un residuo aziendale che potrà essere utilizzato nell’anno successivo dal CPR per
finanziare progetti regionali deliberati dallo stesso CPR.

· di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della sezione SGO a tutti I DD.GG. delle AA.SS.LL.
· di disporre che, il presente accordo produrrà i suoi effetti a far tempo dal 1° gennaio 2017, con la conseguenza
che le relative domande da parte degli istanti, potranno essere prodotte dopo la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
· di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.
· Di notificare il presente provvedimento al dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo.

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