Malattia durante le ferie collettive

Se il lavoratore si ammala durante le ferie collettive aziendali ha diritto a fruire di un ulteriore periodo di vacanza?

lunedì 29 agosto 2016

LA LEGGE PER TUTTI: La malattia che si verifica durante le ferie ne sospende il godimento, quando la funzione essenziale delle ferie, cioè il recupero delle energie psicofisiche dopo un lungo periodo di lavoro,  risulta di fatto impedita dalla natura della patologia. Il lavoratore ha dunque il diritto di fruire delle ferie non godute: questa regola vale anche per le ferie collettive, cioè quando la malattia sopraggiunge durante il periodo in cui tutti i lavoratori sono in ferie perché l’azienda è chiusa.
In questo caso, difatti, il dipendente può godere delle ferie in un periodo differente, anche se successivo alla riapertura dell’azienda, previo accordo col datore di lavoro [1].
Ma andiamo per ordine e vediamo in quali casi le ferie sono interrotte dalla malattia e che cosa fare nella particolare ipotesi delle ferie collettive, nel caso in cui il datore neghi lo spostamento delle assenze.
 
 
Malattia durante le ferie

Innanzitutto, se la malattia insorge durante le ferie, non sempre ne determina la sospensione, ma soltanto in quei casi in cui la patologia sia incompatibile col fine ricreativo del periodo di riposo (ad esempio, per febbre elevata, ingessatura, ricovero ospedaliero…); non pregiudicano le vacanze, invece, le malattie che traggono beneficio dalle attività ricreative, come stress psicofisico, depressione e cefalea.
Quando una patologia è inconciliabile con le ferie, perché la loro fruizione sia sospesa, è necessario che il lavoratore si rechi immediatamente dal proprio medico curante, che, nel caso in cui confermi l’incompatibilità della patologia con lo scopo del periodo di riposo, trasmette il certificato medico all’Inps.

 
Il dipendente deve poi informare immediatamente il datore di lavoro della sopravvenienza della malattia, in quanto l ‘effetto sospensivo delle ferie si produce a partire dal momento in cui quest’ultimo viene a conoscenza della patologia [2].
 
 
Diniego delle ferie alla riapertura dell’azienda

Se la malattia si verifica durante un periodo di ferie concesso alla collettività dei dipendenti per la chiusura dell’azienda, queste, come già detto, sono ugualmente sospese, se incompatibili con la patologia.
Tuttavia, può capitare che il datore di lavoro neghi la possibilità di godere delle ferie in un periodo successivo. Che cosa può fare, in questi casi, il lavoratore?
Purtroppo il dipendente, anche nell’ipotesi in cui abbia parecchie ferie arretrate, non può assentarsi di sua iniziativa, ma sempre previo accordo col datore di lavoro.
Quest’ultimo, però, può essere denunciato per aver illegittimamente rifiutato di concedere le ferie, che sono irrinunciabili e non monetizzabili. Il diniego illegittimo, difatti, è sanzionato in via amministrativa e può, inoltre, provocare un danno non patrimoniale, per il mancato reintegro delle energie psicofisiche e per la mancata partecipazione alla vita familiare e sociale, che il datore è tenuto a risarcire [3].
Il dipendente, per poter essere risarcito, deve dimostrare l’esistenza e l’entità del danno da usura psico-fisica e il collegamento fra questo e la mancata fruizione del periodo di ferie [4].
 

 
[1] Corte Giust. Ce, sent. n. C/08/2009.
[2] Cass. Ss.Uu. sent. n. 1947 del 23.02.1998.
[3] Trib. Padova, sent n. 714 del 16.10.2007.
[4] Cass. sent. n. 1307 del 05.02.2000.