Progetto medici in rete e sanzioni: la Fimmg diffida la regione

La risposta alla comunicazione della Regione del 1.10.2012

mercoledì 17 ottobre 2012

ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE In nome, conto ed interesse del dott. Filippo Anelli, nella qualità di Segretario Regionale per la Puglia della FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE (FIMMG), elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Noicattaro (BA) alla via Giacomo Brodolini n. 8, presso e nello studio dello scrivente PREMESSO che con nota prot. AOO_81/3217/APS2 del 01/10/12, avente ad oggetto “DPCM 26/03/08. Progetto medici in rete (MIR). D.M. 21/07/11. Invio telematico delle prescrizioni al Sistema tessera Sanitaria”, la Regione Puglia ha sollecitato i Direttori Generali ad avviare l’applicazioni delle sanzioni previste dalle norme vigenti (1,15% del trattamento complessivo su base annua); che quanto sopra è stato determinato poiché la percentuale delle ricette inviate dai medici sarebbe pari al 60 % di quelle compilate mesilmente a fronte della maggiore percentuale del 80%, stabilita dal DM 21/07/11 quale standard minimo di adempimento; che il dato relativo al 60% di cui sopra sarebbe stao comunicato in data 26/09/12 alla Regione con una mail della Ragioneria dello Stato che il deducente ignora; che la Regione Puglia e le OO.SS hanno concordato l’adesione al Sistema di Accoglienza Regionale e che tale modalità di adempimento all’obbligo di trasmissione è in vigore dal 31/01/12; che tuttavia, in considerazione della scelta effettuata, nella seduta del Comitato Permamente Regionale del 29/09/11, si è stabilito che, fermo restando l’obbligo di inviare le ricette online dal 1 febbraio 2012, viste le numerose criticità presenti nel sistema di trasmissione telematico delle ricette, le sanzioni previste dal Decreto Ministeriale non potranno essere applicate sino a che non ci sarà l’effettivo passaggio a regime del sistema. Che ad oggi il sistema presenta ancora gravi problemi di funzionalità nel collegamento e soprattutto vi è un rilevante di numero di medici per il cui software di gestione non è ancora stato attivato il collegamento al SAR; Che come noto, l’art. 13 bis dell’ACN vigente, al comma 5, prevede testualmente: “Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti dal DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 59 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale”; che quindi senza l’integrazione completa dei medici nel sistema non si può parlare di passaggio a regime; che paraltro nulla si conosce sulla modalità con le quali è stata determinata la sopra richiamata percentuale del 60% tanto che si avanza in questa sede formale richiesta di accesso agli atti relativamente alla comunicazione della Ragioneria dello Stato del 26/09/12; che la scrivente organizzazione sindacale considera il rispetto dell’accordo del 29/09/11, da un lato, come una misura di tutela del medico e, dall’altro, come espressione delle sue irrinunciabili prerogative sindacali talchè non ne sarà tollerata alcuna violazione; tutto ciò premesso, il deducente, nella qualità in atti, assistito dal sottoscritto difensore, ai sensi dell’art.25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nell’esercizio del diritto di accesso ivi garantito, CHIEDE che la Regione, in qualità di soggetto responsabile del SAR, indichi e consenta l’estrazione di copia degli atti della procedura di verifica della percentuale di invio telematico delle prescrizonei dei MMG e consenta l’estarzione in copia, previa indicazione, di tutta la documentazione di verifica della Ragioneria dello Stato detenuta, avvertendo sin d’ora che, decorsi inutilmente gg. 30 (trenta) dal ricevimento del presente atto, saranno tutelati i diritti e gli interessi degli istanti presso ed innanzi la competente Magistratura INVITA E DIFFIDA FORMALMENTE la Regione e l’Azienda dall’adottare qualsiasi provvedimento sanzionatorio sino all’integrazione del sistema di tutit i medici presrittori e comunque fino al raggiungimento dell’effettiva funzionalità del sistema SAR, in applicazione dell’accordo del 29/09/11. Avvisa inoltre che, avendo le questioni sopra richiamate diretta influenza sull’attività giornaliera del medico, ove non vi sia pieno rispetto degli accordi e delle norme contrattuali, senza ulteriori comunicazioni saranno tutelati i diritti e gli interessi dell’Organizzazione sindacale presso ed innanzi la competente Magistratura per la repressione della condotta antisindacale e per l’accertamento di ogni responsabilità. Bari, 08/10/2012. Firmato: dott. Anelli Filippo - Avv. Langiulli Michele

Altri articoli sull'argomento