L’ammontare del reddito non è rilevante ai fini dell'imponibilità Irap.

Lo stabilisce la sentenza n. 11919 del 28 maggio della Cassazione

martedì 03 giugno 2014

Fonte FIMMG Pisa

L’ammontare del reddito non è rilevante ai fini dell'imponibilità Irap. 

Lo stabilisce la sentenza n. 11919 del 28 maggio della Cassazione, che ha dato ragione a un medico di Siena che si era visto rifiutare il rimborso dalla commissione regionale con la seguente motivazione: “ l'attività professionale di medico svolta dal contribuente era caratterizzata da un’organizzazione di beni strumentali di rilevanti dimensioni, in grado di influire positivamente sul valore dei servizi professionali e sulla entità dei ricavi annui”.

Affermazione ritenuta errata dalla Cassazione secondo la quale: “ in termini generali, il principio ormai consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di IRAP, presupposto per l'applicazione dell'imposta, in base alla previsione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Al riguardo va poi precisato che l'ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza di una autonoma organizzazione, e che le spese per ammortamento di beni strumentali e per compensi a terzi, ove modeste, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo (conf. Cass. 4929/2012). Per quanto in particolare rileva nel caso di specie, va infine ribadito che "in tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo" (Cass. 10240/2010)”

La CTR, nella fattispecie in esame, non ha fatto corretto uso di tali principi, in quanto ha ritenuto sussistere un' organizzazione professionale di non irrilevanti dimensioni solo in virtù di ricavi per attività professionali per L. 201.900.000, quote di ammortamento per L. 5.554.000, spese relative agli immobili per lire 3.021.000, consumi per L. 5.395.000 e compensi a terzi per L. 2.000.000; al riguardo, peraltro, non ha tenuto in nessun conto la specificità della professione di medico di base svolta dal contribuente in assenza di personale dipendente e l'obbligatorietà dello studio nel quale detta professione veniva svolta, nonché le giustificazioni addotte dal contribuente (e non contestate dall'Agenzia) sia in ordine alla quota di ammortamento (concernente una parete divisoria dello studio) sia in ordine al compenso di lire 2.000.000 (corrisposta a collega per la obbligatoria sostituzione in caso di assenza del medico).

Paola Ferrari

Altri articoli sull'argomento