Manovra. Anche il Senato approva la legge di Bilancio per il 2021. (in vigore dal 1.1.2021)
Il testo e tutte le misure per la sanità (Fonte Quotdiano Sanita')
giovedì 31 dicembre 2020
Quotidiano Sanita'30 DIC - Anche il Senato, con 156 sì e 124 no, ha approvato la legge di Bilancio 2021 nel testo già licenziato dalla Camera domenica scorsa.
Ecco tutte le misure per la sanità:
Commi da 23 a 28. Il Fondo per le politiche della famiglia viene incrementato nella misura di:
- 50 mln di euro per il 2021, da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto. La definizione delle modalità attuative per l’attribuzione delle risorse è demandata ad un decreto del Ministro con delega alle politiche familiari, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- 500 mila euro per il 2021 per il finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli, contestualmente inserendo tra le finalità del predetto Fondo anche il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio.
Inoltre:
- si estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale;
- al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
- incrementa di 6 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, di cui all’art. 105-bis del D.L. 34/2020.
Comma 156. Al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti disabilità viene integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021.
Comma 329. La dotazione del Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da patologia oncologica viene stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Commi da 330 a 332. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato “Fondo per l'Alzheimer e le demenze”, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Comma 333. Si eleva da 500 a 550 euro il limite per lespese veterinarie sostenute per le quali spetta una detrazione Irpef pari al 19%, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 (articolo 15, comma l, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 917/86.
Commi 334 e 335. Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.
Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quota del Fondo Povertà viene integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d’età.
Commi da 356 a 359. Si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che l’Inail, attraverso il Fondo vittime amianto (di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo e in caso di premorte agli eredi. Questa è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali dell'ordinamento.
Per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021 l'Inail, sempre tramite il Fondo vittime amianto, eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. Le risorse del predetto Fondo alla data del 31/12/2020, vengono utilizzate per far fronte sia alle prestazioni aggiuntive in favore dei lavoratori esposti all’amianto con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data, sia per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi, sempre con riferimento ad eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia.
Comma 362. L’assegno di natalità viene riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Commi da 363 a 366. Viene elevata da 7 a 10 giorni la durata, per il 2021, del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla norma, valutati in 151,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 106,1 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, come rifinanziata dal disegno di legge in esame.
Alle madri disoccupate o monoredditofacenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.
Commi 367 e 368. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica.
Comma 369. All'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021.
Comma 370. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (Ens) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.
Commi 403 e 404. Per l’anno 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro con un incremento di circa 1 miliardo.
Comma 405. Si fa decorrere dal 30 dicembre 2020 (invece che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, legge n. 145/2018) il termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l’istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative.
Comma 406. Si novellano alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992 in relazione all’estensione della disciplina autorizzatoria per l’accreditamento delle attività di cure domiciliari, e in particolare:
- all'articolo 8-ter, in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, al comma 2, si prevede l’estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari;
- all’articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari.
Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accreditamento istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
- all’articolo 8-quinquies, riguardo agli accordi per l’individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, al comma 2, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l'erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private.
Commi 407 e 408. Per valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità dell’indennità previsti in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo determinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, sono incrementati del 27%.
La spesa per questa misura viene valutata in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Per la copertura si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.
Commi da 409 a 411. Viene definita, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro, una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
La spesa prevista è di 335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale. Per la copertura, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Comma 413. Si dispone che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020), sia destinato, nell’esercizio 2020, ad incrementare i fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell’emergenza da Covid-19.
Commi 414 e 415. Si dispone che ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, sia riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
Viene rimessa alla contrattazione collettiva nazionale la definizione della misura e la disciplina dell'indennità e viene previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni citate, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provveda a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dal 2021.
Commi 416 e 417. Per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera sceltaviene autorizzata l’ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2021, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.
Commi 418 e 419. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico- sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.
Commi 421 e 422. Viene autorizzata per finanziare contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi l’ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Per l’attuazione della misura concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Commi da 423 a 428. Per garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi anche nell’anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure già previste dal Decreto Cura Italia non oltre il 31 dicembre 2021.
Innalzato da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro che determina la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitatoche, durante la frequenza dei corsi di formazione specialistica presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ovvero presso corsi di formazione specifica in medicina generale, assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, con svolgimento dei medesimi servizi di guardia fino al termine dell’attuale stato di emergenza sanitaria (la cui scadenza è al momento prevista il 31 gennaio 2021).
Prorogate al 31 dicembre 2021 anche le misure previste dai Decreti Cura Italia e Rilancio sulle Usca relative a:
- Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 (per un totale complessivo di 210 milioni) allegata alla presente legge;
- trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
La proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale, concorrono, per 1.100 milioni di euro per l’anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU.
Commi da 429 a 434. Si punta ad incrementare le dotazioni organiche dell’Aifa e dell'Inmp. Per quanto riguarda l’Aifa, viene incrementata la dotazione organica dell’Agenzia di 40 unità di personale (precisamente: Area III, F1 comparto funzioni centrali; Area II, F2 comparto funzioni centrali; unità di personale della dirigenza sanitaria). A questo incremento si provvede mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami anche in modalità telematica e decentrata, valorizzando tra l’altro le esperienze professionali (contratto di collaborazione coordinata e continuativa e prestazioni di lavoro flessibile) maturate presso la stessa Agenzia.
Fino al completamento delle procedure selettive di cui sopra, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, l’Aifa può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 40 unità. A decorrere dal 1° luglio 2021, all’Aifa è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile e di somministrazione e si applica il divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Per l’assunzione di 40 unità di personale, il comma 5 autorizza la spesa di 1.213.142 di euro per il 2021 e di euro 2.426.285 a decorrere dal 2022.
Commi da 435 a 436. Per quanto riguarda l’Inmp, a partire dal 2021, l’Istituto è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contigente complessivo di9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base.
Commi da 437 a 439. Si istituisce un Fondo, denominato“Fondo tutela vista”, nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di garantire la tutela della salute della vista anche in considerazione delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19. Viene quindi riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo – nei limiti dello stanziamento autorizzato che costituisce tetto di spesa massima – a favore dei membri dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore Isee non superiore a 10.000 euro annui, l’erogazione di un voucher una tantum di 50 euro quale contributo per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.
Commi 440 e 441. Al fine di adeguare gli indennizzi il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alla leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare di euro 9.900.000,00, a decorrere dall’anno 2021 per l’adeguamento dei ratei futuri.
Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, nonché gli arretrati dell’indennizzo dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino ad un ammontare annuo pari ad euro 71.000.000, per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsionale del Ministero della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Commi 442 e 443. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo viene incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale.
Comma 444. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all’incentivo all’acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.
Commi 445 e 446. Per migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Viene dunque incrementato di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
Commi da 447 a 449. Viene istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto di vaccini contro il Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19.
Per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini sul territorio nazionale il Ministero della Salute si avvarrà del commissario straordinario Domenico Arcuri. Per le coperture si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU.
Commi 450 e 451. Si incrementa la dotazione del fondo per le tecniche procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 40 del 2004 per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L’incremento è diretto a riconoscere un contributo nella misura massima stabilita con un decreto da emanare in favore delle coppie con infertilità e sterilità per consentire l’accesso a prestazioni di cura e diagnosi correlate, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non risultano ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza ovvero non soddisfano il fabbisogno.
Commi 452 e 453. Le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022 (in deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevedeva un’aliquota del 5 per cento).
Si dispone inoltre che le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi del sopra citato articolo 19) fino al 31 dicembre 2022.
Commi da 454 a 456. Si interviene sul finanziamento delle misure a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico contenute nella legge di bilancio per il 2016. In particolare, la modifica prevista al comma 401 della citata legge di bilancio è volta ad incrementare la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Si prevede inoltre una novella al comma 402 della legge di bilancio 2016 disponendo che con decreto di natura regolamentare adottato del Ministro della salute, di concerto con il Mef, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo autismo e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione.Il regolamento dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo in base alleseguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento:
a)una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
b)una quota pari al 25% all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Ssn;
c)una quota pari al 60% all'incremento del personale del Ssn preposto la prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate l'istituto superiore sanità.
Commi da 457 a 474. Si disciplina l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2. Il piano è attuato dalle regioni adottando le misure e le azioni previsti nei tempi stabiliti dal piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario Arcuri.
I medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini anti Sars-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato. I consigli di scuola di specializzazione dovranno individuare gli specifici periodi di formazione, da articolarsi in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in linea con le necessità individuate dall'Autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale anti Sars-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività resso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute e documentate e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.
Vengono inseriti in manovra anche i finanziamenti per i bandi del commissario Arcuriper l'assunzione di 3mila medici e 12 mila infermieri e assistenti sanitari da impiegare per la campagna vaccinale. il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri ed assistenti sanitari che possono essere assunti per la stipula di contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari. Si spiega poi che, in ogni caso, i rapporti di lavoro istaurati con questi contratti non daranno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualunque natura con lo stesso.
Stanziati 25 milioni per medici di famiglia per l'indennità del personale infermieristico operante presso i loro studi e 10 milioni per la stessa finalità ai pediatri di libera scelta.
Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il Sars-CoV-2 l’Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell’educazione continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi.
L'altra grande novità introdotta, riguarda il comma 15, che prevede che la vaccinazione Covid si possa effettuare anche nelle farmacie "tenuto conto delle recenti iniziative nei paesi dell’Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo delle farmacie nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2".
Da qui la decisione di consentire, "in via sperimentale per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale".
Il contributo ordinario statale in favore dell'Iss viene incrementato di 11.233.600 euro per il 2021, di 15.233.600 euro per il 2022 e di 19.233.600 milioni di euro a decorrere dal 2023.
Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, vengono poi individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Salute che potranno essere utilizzate per integrare il contributo ordinario statale destinato all'Iss.
Commi da 475 e 477. I tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e 7,85 per cento (nel testo originario del Governo venivano rideterminati al 7,3 e 7,55 per cento). Ricordiamo che i tetti in vigore sono del 7,96% per la convenzionata e del 6,89% per gli acquisti diretti.
Sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l’Aifa, e di concerto – anziché d’intesa come nel testo originario - con il Ministero dell’economia.
Sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l’Aifa, e di concerto – anziché d’intesa come nel testo originario - con il Ministero dell’economia.
Vengono anche modificate le procedure di paybacka carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. In particolare, si prevede che il pagamento da parte delle aziende degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti della spesa farmaceutica Ssn dell’anno 2018 entro il 28 febbraio 2021 (e non entro il 31 gennaio 2021) siacertificato dall’Aifa entro il 10 marzo 2021anziché entro il 10 febbraio 2021. Inoltre, mentre nel testo originario si prevedeva che i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente restassero in vigore in caso di certificazione negativa, con la modifica apportata dall’emendamento in esame, i tetti vigenti si applicano qualora il pagamento degli oneri di ripiano sia inferiore a 895 milioni di euro. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall’Aifa su payback 2021 con una maggiorazione del 20%.
Comma 478. Si prevede un decreto del Ministro della salute, sentita l'Aifa, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura degli animali - non destinati alla produzione di alimenti - un medicinale per uso umano, fermo restando il principio dell'uso proprietario di medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali.
L'Aifa potrà sospendere l’utilizzo dei medicinali ad uso umano per il trattamento delle affezioni animali, nel caso occorra prevenire possibili carenze del medicinale per uso umano.
Commi 479 e 480. Si istituisce, a decorrere dal 2021, un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute di 20 milioni di euro annui, destinato al rimborso anche parziale delle spese per l’acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, ditest genomici per il carcinoma mammario ormoneresponsivo in stadio precoce; tale previsione è finalizzata a garantire alle donne che sono colpite da tale tipo di carcinoma, un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, che non comporti l’utilizzo di chemioterapie inutili o di trattamenti che incidano sulle difese immunitarie.
Commi 481 e 482. SI prevede per i lavoratori fragili l'estensione fino al 28 febbraio delle misure che prevedono la possibilità di assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero o in alternativa il lavoro agile.
Comma 485. Vengono trasferite in capo al Ministero della Salute anche le competenze di carattere finanziario, mediante trasferimento delle relative risorse dal fondo sanitario (nel quale ora sono comprese) ad apposito fondo istituito presso il Ministero della salute e, per le medesime ragioni afferenti alla competenza di merito, riserva ai Ministeri della salute e della difesa la competenza relativa alla definizione dei contenuti e alla sottoscrizione delle convenzioni annuali con l’Associazione della Croce rossa italiana.
Nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi presupposti dell’erogazione del finanziamento Cri, il Ministero della salute potrà erogare acconti di cassa a tutti gli enti interessati allo scopo di garantirne una corretta gestione di cassa e la dovuta tempestività dei pagamenti dei debiti. Si prevede infine la sistemazione contabile definitiva della quota del finanziamento spettante ai sensi della legislazione vigente alle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del Ssn che hanno acquisito personale della Cri.
Comma 486. I beni immobili e/o unità immobiliari attualmente di proprietà dell’Ente Strumentale alla C.R.I.in Liquidazione Coatta Amministrativa (ESACRI in LCA) che, già alla data del 1 gennaio 2018 e a tutt’oggi, sono utilizzati quali sedi istituzionali e/o operative dei Comitati Regionali, Territoriali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e che pertanto ai sensi del comma 1-bis avrebbero dovuto essere trasferiti all’Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti statutari.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma in esame, il Presidente Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana fa istanza di trasferimento ad ESA-CRI ed il Commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione dell’autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.
I provvedimenti di trasferimento adottati dal Commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all’Associazione.
Tutti i beni immobili di proprietà di ESACRI in LCA, utilizzati dall’Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1 gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria sono a carico dell’usuario. Infine, i lasciti disposti con atti testamentari datati entro il 31 dicembre 2017, per i quali l’apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1 gennaio 2018 vanno all’Associazione CRI.
Comma 487. Si obbliga gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'Ente strumentale alla Croce rossa italiana, limitatamente alle unità che abbiano prestato servizio con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior in attività convenzionate con i richiamati enti e aziende del Servizio sanitario nazionale per un periodo non inferiore a cinque anni e per le quali siano intervenuti provvedimenti giurisdizionali, adottati nel corso di giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della presente legge, che ne abbiano disposto l’assunzione a tempo indeterminato.
Conseguentemente si prevede il trasferimento da parte del Commissario liquidatore alle aziende e enti del servizio sanitario nazionale delle risorse finanziarie occorrenti per la copertura degli oneri relativi alle predette assunzioni, e per l’attuazione delle procedure di mobilità si provvede a valere sulle risorse del finanziamento annuale attribuito all’Associazione-Gestione liquidatoria mediante la convenzione annuale stipulata dal Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e l’Associazione stessa. Viene inoltre previsto il trasferimento agli enti previdenziali di competenza delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità relative al personale della Croce Rossa italiana transitato presso le pubbliche amministrazioni. Conseguentemente il Commissario Liquidatore dell’Ente, è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo.
Commi da 488 a 490. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale della Sanità militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze causate dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presìdi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Autorizzata inoltre la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza.
Commi da 491 a 494. In tema di mobilità sanitaria la disposizione prevede che i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (Lea), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza siano definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all’anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome.
Per poter accedere al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale viene previsto che si proceda alla sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale nell’ambito del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Lea.
Il Comitato dovrà elaborare un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nell’ottica di salvaguardare una mobilità “fisiologica” e recuperare, a tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non dovuti a fenomeni “fisiologici e elabora specifici programmi rivolti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.
Commi 495 e 496. Le Regioni che, in funzione dell’andamento dell’emergenza daCovid- 19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti stipulati per l’anno 2021, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell’anno 2021 di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione, sia, fino a concorrenza, del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l’anno 2021.
Si consente l'accesso agli Irccs da parte di pazienti fuori regione introducendo peròun tetto di spesa complessivo di 20 milioni annui a decorrere dal 2021, provvedendo alla copertura tramite il Fondo per le esigenze indifferibili.
Comma 497. La disposizione prevede che, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedescacostituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l’esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate. Autorizza, altresì, il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano ad istituire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Prevede, infine, che nei servizi sanitari di pubblico interesse l’attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l’uso delle due lingue, italiana e tedesca.
Comma 498. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
Commi da 499 a 501. Si prevede, in tema di donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà individuare i centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.
Commi 555 e 556. Con decreto del Ministero dell’università e della ricerca le risorse di cui al comma 556 sono ripartite tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale – FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale. Per l’attuazione della misura è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Comma 821. La norma, fermo restando che la funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati rientra nella piena competenza regionale essendo stata trasferita alle stesse regioni, prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 per contribuire agli oneri che le regioni hanno sostenuto per l’esercizio di tale funzione. Si prevede inoltre che il riparto del contributo in questione avviene in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
Commi da 833 a 842. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di Cobid-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa, l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 10-ter, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Prevede inoltre che a seguito di una ricognizione deidebiti accumulati dalla Regione Calabria al 31 dicembre 2019 nell’ambito del servizio sanitario regionale, la Regione e la Cassa Depositi e prestiti stipulino una convenzione che preveda l’erogazione di un prestito da parte di CDP di importo pari al deficit patrimoniale accertato. Tali somme potranno essere utilizzate dalla regione esclusivamente per il pagamento dei debiti in ambito sanitario. La somma sarà restituita a Cdp con un piano trentennale.
Commi da 1034 e 1036. Si autorizza l'Inps in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.
Commi 1084 e 1085. In considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l’imposta plastic tax.
Comma 1086. Si differisce di ulteriori sei mesi, e cioè dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022, la decorrenza della sugar tax, ovvero della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti.
Commi 1124 e 1125. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (e-cig), esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto all’attuale dieci per cento e cinque per cento ) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Commi da 1134 a 1136. Si istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale sull’identità di genere e sulla disabilità.
Destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno cinque anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità.
Giovanni Rodriquez